Traffico illecito di rifiuti e reato di associazione per delinquere

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Nella sentenza n.5773/2014 la Corte di cassazione si trova a risolvere una controversia in materia di gestione illecita di rifiuti, chiarendo i concetti di reato di associazione per delinquere e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti potessero essere tra loro in rapporto di specialità.

Con specifico riferimento alla possibilità di concorso tra le due fattispecie, la Corte di Cassazione penale nella sentenza n. 5773, del 6 febbraio 2014 ha precisato che la sussistenza del delitto di associazione per delinquere è indipendente dalla concreta realizzazione dei reati-fine, poiché l’art. 416 cod. pen. sanziona la mera associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza subordinare la condanna all’effettiva commissione dei singoli reati fine, la cui effettiva realizzazione non resta conseguentemente assorbita da quella concernente il reato associativo.

Si tratta, peraltro, di reati aventi oggettività giuridiche diverse, l’uno riguardando l’ordine pubblico e l’altro la pubblica incolumità e la tutela dell’ambiente. Da ciò si evince quindi che ai fini del concorso tra i due reati, è necessaria la sussistenza degli elementi costitutivi di entrambi, cosicché la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione della condotta descritta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 con quella richiesta per la configurabilità dell’associazione per delinquere, richiedendo tale ultimo reato la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune, che non può certo essere individuata nel mero allestimento di mezzi e attività continuative organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dal Codice Ambiente, art. 260 richiedendosi, evidentemente, un’attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un indeterminato programma criminoso.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha affermato che deve affermarsi l’inesistenza di un rapporto di specialità tra il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. e quello previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 che possono, pertanto, concorrere.

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Redazione InSic

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