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Istituzione del RLS in un gruppo di aziende

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Con interpello n. 17 del 2014 (che troverete in allegato) il Ministero del lavoro risponde ad un quesito presentato dalla Associazione Bancaria Italiana con le Segreterie Nazionali dei Sindacati sull’istituzione dei RLS presso il proprio Gruppo.

Il Quesito
In particolare, l’ABI chiedeva se era possibile prevedere, nell’ambito del nuovo Accordo sindacale di settore,
l’istituzione di RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda;
-che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il Testo Unico riconosce agli RLS nell’ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, all’interno de! Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.

Secondo il Ministero del Lavoro
Secondo la Commissione interpelli, con riferimento all’art. 47 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o dì comparto, aziendale e di sito produttivo” e, ai sensi del comma 5 ” si affida alla “contrattazione collettiva'” il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.
In base all’accordo delle Parti sindacali firmatarie del contratto collettivo sui intende definire la figura del RLS operante non solo nella singola azienda di credito ma nel diverso contesto del gruppo bancario, al fine di consentire che in tutte le aziende del gruppo sia presente la figura del rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si assicurerebbe, in tutte le aziende che fanno parte di gruppi bancari, una “copertura totale” anche a favore di quelle aziende che, all’interno del gruppo medesimo, per ragioni spesso legate alle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza. L’obiettivo di tale individuazione contrattuale sarebbe, quindi, di garantire la rappresentanza in materia di salute e sicurezza nell’ambito delle più complesse e articolate realtà interaziendali di gruppo.

Secondo la Commissione tale scelta di individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, la figura del RLS di gruppo, come figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, è riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e corrisponde alle facoltà attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008 alle parti medesime per quanto concerne la regolamentazione – in via pattizia – delle prerogative dei RLS. Essa appare, quindi, compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento.

La Commissione però sottolinea che l’esercizio di tale facoltà è pur sempre condizionato all’integrale rispetto delle disposizioni inderogabili (nel senso che rispetto ad esse non è possibile che le disposizioni contrattuali operino in funzione modificativa) del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare, l’opzione per il RLS di gruppo va necessariamente attuata facendo comunque salvo il numero minimo di RLS stabiliti dall’art. 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, applicando i criteri ivi previsti a ciascuna delle aziende che compongono il gruppo e senza che sia possibile limitare in via contrattuale le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quali descritte all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.

Riferimenti normativi:
Interpello n. 17/2014
destinatario: ABI e Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito
istanza: Il Rappresentante dei lavoratori di gruppo

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Redazione InSic

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