Infortunio di apprendista e responsabilità del datore di lavoro per omessa vigilanza

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Nella sentenza n. 536/2012 della Cassazione si era prospettato il caso di un lavoratore inesperto, apprendista in una officina, che era rimasto infortunato nel piegare un tondino di ferro.

Il dipendente era stato colpito da una scheggia ad un occhio e, dalla ricostruzione dei fatti era emerso che il datore di lavoro aveva messo a disposizione del lavoratore degli occhiali protettivi, ma né il capo officina o altri avevano vigilato e preteso che tali occhiali venissero indossati

In merito alla vicenda, la Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso.

Pertanto, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.
La responsabilità del datore di lavoro poteva sussistere solo quando la condotta del lavoratore presentasse i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.

Nel caso di specie, però non poteva sussistere condotta colposa del lavoratore, e la Cassazione conferma che se è vero che il giudice d’appello ha dato atto che nel luogo di lavoro vi erano gli occhiali protettivi e che essi, per disposizione del datore di lavoro, dovevano essere indossati nel momento in cui venivano eseguiti lavori che comportavano la formazione di schegge, ciononostante, il datore di lavoro è comunque responsabile sotto un diverso profilo, e cioè per non avere esercitato, attraverso il capo officina o altri, la dovuta vigilanza sia in ordine alla corretta esecuzione del lavoro affidato al lavoratore che all’effettivo uso da parte del medesimo delle misure protettive.

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Redazione InSic

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