Testo Unico edilizia, modifiche nel Decreto del Fare

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Sul Suppl. Ordinario n. 50 della Gazzetta ufficiale n.144 del 21-6-2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69, noto come Decreto del Fare, che reca “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.Il decreto legge contiene semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche in materia antincendio, di tutela ambientale, e per l’edilizia.

Per quanto riguarda l’edilizia le modifiche sono contenute
• Art. 30 – Semplificazioni in materia edilizia
• Art. 31 – DURC
• Art. 32 DUVRI
• Art. 46 – EXPO

Per quanto riguarda l’edilizia, l’articolo 30 del DL 69/2013 impatta sul DPR 380/2013 andando a modificare le definizioni di “interventi di ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),inserendo riferimenti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione: essi rientrano nella “ristrutturazione edilizia” purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza … e solo ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Ulteriori modifiche testuali al Testo unico dell’edilizia riguardano poi l’articolo 6 comma 4 (attività edilizia libera), l’art 10 “Interventi subordinati a permesso di costruire” comma 1 lett c) (interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente).

Il permesso di costruire
Quanto al rilascio del Permesso di costruire (art. 20 TUE) si aggiunge una previsione, ovvero che “Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9”. Il comma 9 citato è stato sostituito e recita “Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l’adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell’atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il temine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

Autorizzazioni preliminari alla SCIA
Fra le altre modifiche degne di attenzione, l’introduzione del nuovo articolo 23 bis del TUE “Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori” che recita:
“1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all’articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio.
4. All’interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli interventi o le varianti a permessi di costruire ai quali è applicabile la segnalazione certificata d’inizio attività comportanti modifiche della sagoma rispetto all’edificio preesistente o già assentito, i lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti giorni dalla data di presentazione della segnalazione”
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Il Certificato di agibilità
Per quanto riguarda il certificato di agibilità, all’articolo 24 del TEU sono state aggiunte nuove previsioni, ovvero: il certificato può essere richiesto
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;
b)per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
Nei casi di rilascio del certificato di agibilità parziale di cui al comma 4 bis, prima della scadenza del termine entro il quale l’opera deve essere completata ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 23, comma 2, lo stesso è prorogato per una sola volta di tre armi. Salvo diversa indicazione delle leggi regionali, non si applicano le disposizioni dell’articolo 25, comma 5-bis
Il nuovo comma 25 bis prevede che ove l’interessato non proponga domanda presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.
In base al nuovo 5-ter. le Regioni a statuto ordinario disciplineranno con legge le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e per l’effettuazione dei controlli.

Quanto alla “Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire”(art. 15), il Decreto legge 69/2013 sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto.

Tutte le disposizioni sopra indicate potrebbero trovare conferma o modifica nel corso dei lavori di conversione in legge del Decreto, attraverso apposita legge di conversione da emanarsi prossimamente.

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Redazione InSic

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