Tariffe STC, chiarimenti sulle indicazioni del Decreto del Fare

797 0
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ricorda che, in base all’articolo 30 comma 5 bis i titolari di Attestati qualificazione o di denuncia attività nel settore dell’acciaio o del legno, sono tenute, entro la data del 30 giugno 2014, al pagamento delle somme indicate dal DM 267/2012.

Si informa che nella legge di conversione 9.8.2013 n.98 del D.L. 21.6.2013 n.69, recante “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, all’art.30 è stato inserito il comma 5 bis, riguardante ulteriori disposizioni in merito all’applicazione del Decreto MIT n.267/2012, che di seguito si riporta integralmente.

I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell’art.7, comma 9 della legge 1 agosto 2002, n.166, effettuate dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n.267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell’aliquota percentuale dell’importo totale di cui all’allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all’importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza”.
Pertanto, le ditte che al 20 aprile 2013 risultano titolari di Attestati (senza scadenza) di qualificazione o di denuncia attività, in quanto Produttori di elementi in legno o Centri di trasformazione (dell’acciaio o del legno), sono tenute, entro la data del 30 giugno 2014, al pagamento delle somme riportate, rispettivamente, nella tabella G o L del citato Decreto n.267, secondo le modalità indicate nell’art.4 del medesimo Decreto, ovvero attraverso bonifico bancario, utilizzando l’IBAN indicato nelle precedenti news della presente home page.
Si precisa che sono tenute al pagamento, altresì, le imprese che hanno presentato istanza prima del 20 aprile 2013 e che hanno ricevuto l’Attestato successivamente, in vigenza del Decreto n.267. Per tali ditte non vale la proroga del pagamento al 30 giugno 2014, per cui il pagamento deve essere contestuale al ricevimento dell’Attestato.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore