Infortunio mortale: inosservanza di cautele e responsabilità del datore

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La Corte di Cassazione Penale, sez. IV, con la sentenza n. 34820 del 11 agosto 2015, ha rinviato alla corte territoriale la sentenza in cui il datore di lavoro era stato considerato il responsabile dell’omicidio colposo di un lavoratore, rimasto schiacciato da un camion.
Secondo i giudici il preposto è il soggetto responsabile dell’inosservanza delle procedure, invece il datore di lavoro risponde in caso di deficit organizzativo usuale e standardizzato.


Il fatto
Il datore di lavoro di una società è stato condannato in primo e secondo grado, per il reato di omicidio colposo nei confronti di un lavoratore rimasto schiacciato sotto una mini pala che stava caricando sul cassone di un camion.
La macchina in questione era stata caricata con la fresa già installata, per un peso complessivo di 840 chili, ed il camion era sprovvisto di gru; pertanto, le operazioni avvenivano in modo rischioso.
Difatti, nel corso dell’operazione in questione, la minipala si sollevò sulle ruote posteriori.
Secondo i giudici del merito, l’imputato era stato accondiscendente sulla procedura da eseguire e per questa ragione lo avevano condannato.
Il datore di lavoro decideva di ricorrere per cassazione sostenendo che il lavoratore, nonostante fosse stato assunto da pochi giorni, possedeva esperienza nel settore ed era stato formato sulle attività che avrebbe dovuto svolgere.
Inoltre, la società aveva adottato un piano operativo per la sicurezza considerato dalla stessa adeguato perché prevedeva le istruzioni sul carico e sull’impiego dei mezzi meccanici. V’è da aggiungere che parte dei lavori erano stati subappaltati ad un’altra società, la quale aveva individuato in un geometra il soggetto incaricato del coordinamento delle attività di cantiere, il quale avrebbe dovuto impartire le direttive operative.
Secondo il datore di lavoro, essendoci funzioni delegate ad altra società, esso poteva essere considerato il soggetto responsabile dell’infortunio solo per la mancata percezione delle irregolarità nello svolgimento delle operazioni in questione.
Ed invece, era stato ritenuto responsabile per aver consentito l’installazione secondo una prassi irregolare.

Un altro motivo sollevato dal ricorrente riguarda la scelta del lavoratore di liberarsi dalle impalcature del mezzo, di fuoriuscire dal mezzo e saltare sul cassone del camion per trovare riparo; uscendo dalla cabina di guida, secondo il ricorrente, avrebbe realizzato un comportamento idoneo a interrompere il nesso causale.

Secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione Penale ha ritenuto fondato il ricorso.
Dalla sentenza della corte territoriale risultava che il ricorrente non avesse esercitato una delega formale in materia di sicurezza nei confronti di altri soggetti e che il geometra non avesse un’esclusiva responsabilità del cantiere.
Così entra in questione la responsabilità del datore di lavoro perché venivano eseguite prassi operative tali da contribuire causalmente nella verificazione del sinistro. Difatti, era emerso che le operazioni di carico e scarico venivano effettuate in modo autonomo dai dipendenti e senza la presenza di un controllore.
Il datore avrebbe dovuto essere a conoscenza delle modalità operative dei cantieri; dunque, l’infortunio sarebbe avvenuto a causa di una condotta consolidata nel tempo, nonché consentita dall’imprenditore.
La responsabilità del lavoratore potrebbe considerarsi, se sussistente, in concorso con quella del datore di lavoro; tuttavia, la normativa antinfortunistica ovvia alle condotte erronee dei dipendenti e nel caso di specie il lavoratore ha agito istintivamente quando è uscito dalla macchina, d’altronde le strutture di protezione della minipala non prevedono meccanismi di protezione in caso di ribaltamento.
Il datore di lavoro avrebbe dovuto assicurare la sicurezza delle operazioni, ed invece, era ricorrente l’inosservanza delle cautele; pertanto, su di lui incombeva l’obbligo di governare il rischio.
In una recente sentenza delle Sezioni Unite, riguardante la ThyssenKrupp (S.U. 24 aprile 2014), è stato chiarito che la figura del garante è strettamente connessa alla sfera di rischio che occorre gestire.
Così si configura la responsabilità del datore di lavoro nei casi in cui ci siano deficit di organizzazione e gestione delle lavorazioni che presentino rischi sistemici non governati efficacemente.
Nel caso in esame le sentenze di merito di primo e secondo grado non sono state indicate le fonti di prova che dimostrerebbero l’esistenza di una prassi consolidata. Inoltre in sentenza non è presente la nomina di un delegato e l’esistenza di un preposto.
Pertanto, l‘occasionale inosservanza delle procedure potrebbe essere addebitata al soggetto incaricato della gestione operativa del carico e scarico dei macchinari (il preposto); invece un deficit organizzativo usuale e standardizzato, potrebbe riguardare la sfera di responsabilità del datore di lavoro.
Per questa ragione gli Ermellini hanno deciso di annullare la sentenza con rinvio, in modo che la corte riesamini la questione in fatto e diritto secondo le indicazioni appena descritte, considerato anche che il comportamento del lavoratore era del tutto istintivo, comprensibile, dunque, non rimproverabile.


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Redazione InSic

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