Discariche: D.Lgs.121/2020, così l’adeguamento alla Direttiva 2018/850

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Cominciamo l’analisi dei decreti appartenenti al Pacchetto Economia Circolare, recentemente pubblicato in Gazzetta e di cui abbiamo dato notizia.

Cominciamo con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121, in vigore dal 29 settembre, che:
attua in Italia la direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
modifica il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 che attua la direttiva 1999/31/CE;
• abroga il decreto ministeriale 27 settembre 2010 ma i limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell’articolo 6 continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024.


Discariche: D.Lgs. n. 121/2020, le modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121 modifica il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 dettagliando meglio lo scopo della direttiva (art.1 del D.Lgs. 36/2003):
non più solo la generica previsione di stabilire requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, ma “garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” ed il rispetto dei requisiti pertinenti del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (non più del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

Definizioni

Il D.Lgs. n. 121/2020 chiarisce sulle definizioni (art. 1 bis del D.Lgs. 36/2003):
• di “rifiuto”, “rifiuto pericoloso”, “rifiuto non pericoloso”, “rifiuti urbani”, “produttore di rifiuti”, “detentore di rifiuti”, “gestione dei rifiuti”, “raccolta differenziata”, “recupero”, “preparazione per il riutilizzo”, “riciclaggio” e “smaltimento”, all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
• “percolato”: qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all’interno di essa»;

• “eluato”: la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;»;

• “rifiuti biodegradabili”: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995;».

Campo di applicazione: modifiche al D.Lgs. 36/2003

In modifica al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 nel campo di applicazione si esclude:
• la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave, prevedendo, rispetto al testo vigente, che ciò avviene laddove tale gestione rientri nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 117 del 2008 (recante la Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).

Smaltimento in discarica: modifica ai limiti del D.Lgs. 36/2003

A partire dal 2030, sarà vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare dei rifiuti urbani, esclusi i rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 179 del Codice dell’ambiente in materia di gerarchia nella gestione dei rifiuti (la cui definizione è rimandata ad un prossimo decreto ministeriale).
Entro il 2035, la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10% o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti (dietro pianificazione regionale).

Calcolo conseguimento obiettivi in discarica: modifica al D.Lgs. 36/2003

Il nuovo articolo 5-bis del D.Lgs. n.36, elenca le regole per calcolare se gli obiettivi di riduzione, entro il 2035, della quantità di rifiuti urbani collocati in discarica – al 10% o a una percentuale inferiore del peso totale dei rifiuti urbani prodotti (ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter) – siano stati conseguiti, recependo l’articolo 5-bis della direttiva.
Invece, il controllo della qualità dei rifiuti urbani verrà assicurato mediante il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-octies, in materia di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica e verifiche a tal fine, nonché all’articolo 11 del decreto Lgs. n. 36.

Ammissibilità dei rifiuti in discarica: aggiornamento del D.Lgs. 36/2003

Aggiornata la classificazione di talune sostanze non ammesse in discarica:
• non possono essere ammessi in discarica rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, destinati a riutilizzo e riciclaggio, individuati dalla tabella n. 1 dell’allegato 3
• proibito lo smaltimento in discarica di rifiuti che presentino determinate caratteristiche chimico-fisiche, individuati dalla tabella n. 2 del medesimo allegato 3.
• i criteri di valutazione dell’efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di discarica: per verificare l’ammissibilità in discarica si deve procedere al campionamento e alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base dei rifiuti, nonché alla verifica di conformità. I metodi di campionamento ed analisi sono individuati dall’allegato 6.

Caratterizzazioni, verifica di conformità, sottocategorie e depositi sotterranei: modifica al D.Lgs. 36/2003

Gli articoli da 7-bis a 7-octies, introdotti nel decreto legislativo n. 36/2003 per effetto dell’articolo 1, lettera h), inseriscono nel testo del D.Lgs. n. 36 talune disposizioni già recate dal D.M. 27 settembre 2010 recante la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
L’articolo 7-bis reca norme sulla caratterizzazione di base.
L’articolo 7-ter reca norme sulla verifica di conformità. La normativa vigente è recata dall’articolo 3 del D.M. 27 settembre 2010 sulla ammissibilità dei rifiuti in discarica, che viene ricalcato aggiornando i riferimenti alle nuove disposizioni
i nuovi articoli 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies riguardano le discariche e l’ammissibilità dei rifiuti per tipologie degli stessi. Si riformulano e aggiornano i criteri di ammissibilità nelle discariche già previsti dall’articolo 5 del decreto 27 settembre 2010.
l’articolo 7-sexies attribuisce alle autorità territorialmente competenti la facoltà di autorizzare, anche per settori confinati, una serie di sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi. L’articolo è correlato all’Allegato 7 specificamente dedicato alle informazioni relative ai rifiuti da includere nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discariche di rifiuti non pericolosi.
l’articolo 7-septies reca norme in materia di discariche per rifiuti pericolosi, la cui vigente normativa è all’articolo 8 del citato D.M. del 2010.
l’articolo 7-octies introdotto dallo schema in esame reca norme sui criteri di ammissibilità in depositi sotterranei (regolata all’articolo 9 del citato D.M. del 2010, mutando i riferimenti ai relativi punti degli allegati di nuova introduzione).

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Redazione InSic

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