Acque per consumo umano: nuovo valore di parametro del cromo. La normativa di riferimento

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Con DECRETO 30 giugno 2021 il Ministero della Salute torna sui parametri del Cromo nelle acque, in modifica dell’allegato I, parte B, parametri chimici, del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (il decreto che attua in Italia la direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque).

  • Il parametro viene posto a 25 µg/l e la sua entrata in vigore nel territorio nazionale è fissata al 12 gennaio 2026.
  • Il Ministero ha scelto dunque di abrogare definitivamente il decreto del Ministro della salute del 14 novembre 2016 (più volte prorogato negli anni e) che doveva entrare in vigore il 30 giugno 2021 e fissare il parametro a 10 µg/l (in modifica del D.Lgs. n.31/2001).
  • Questa scelta risponde agli ultimi rapporti OMS e anticipa le scelte della direttiva (UE) 2020/2184 che fissava il parametro a 25 µg/l , ma da applicare da parte degli Stati Membri, entro il 12 gennaio 2036.

Di seguito, vediamo quali sono i riferimenti al Cromo nelle acque nella normativa ambientale, gli ultimi studi e risultanze scientifiche sulla cui base è stata effettuata la modifica del Parametro e l’abrogazione del DM 14/11/2016.

Cromo: perché il parametro è fissato a 25 µg/l

La scelta del Ministero della Salute risponde al principio della massima tutela per la salute umana e in ossequio al principio di precauzione, e adotta il valore di  parametro indicato dalla più recente direttiva (UE) 2020/2184 che lo fissa a 25 μg/l (adozione degli Stati Membri entro il 12 gennaio 2036).

Quindi, il Ministero, in anticipo, ha scelto di:

  • fissare il valore di parametro del Cromo a 25 μg/l (coerentemente con l’ultima direttiva);
  • anticipare al 12 gennaio 2026 l’entrata in vigore del parametro nel territorio nazionale.

Cromo e parametri: cosa dice il Codice Ambiente?

Il Codice Ambiente, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede:

  • per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il Cromo;
  • e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale;
  • e di 5 µg/l per il Cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio.

Parametri del Cromo: il decreto 14 novembre 2016 (abrogato)

Il DM 14 novembre 2016 (la cui entrata in vigore era fissata al 15 luglio 2017) aveva fissato il valore di parametro per il cromo esavalente pari a 10 µg/l, e per questo doveva modificare l’Allegato I del D.Lgs. n.31/2001 (il decreto che attua in Italia la Dir. 98/83/CE sulla qualità delle acque).

Parametri del Cromo e proroghe

Utilitalia (Federazione delle imprese energetiche idriche ambientali), ha però richiesto formalmente al Ministero della salute di valutare la possibilità di una proroga del termine di entrata in vigore del decreto comunicando gli esiti di un’indagine avviata tra i propri consociati al fine di stimare l’impatto della sua entrata in vigore.

Così il Decreto è stato prorogato più volte: l’ultimo rinvio all’entrata in vigore del parametro pari a 10 µg/l era stata disposta al 30 giugno 2021 con decreto del 7 gennaio 2021, ma non ha mai avuto seguito.

Cromo in acqua: le ultime ricerche scientifiche

Sui parametri corretti del Cromo in acqua sono stati pubblicati diversi studi e pareri di autorità scientifiche:

  • il Parere del consiglio superiore di sanità del 19 dicembre 2019 ha ritenuto «di essenziale rilevanza il più recente rapporto dì valutazione di rischio dell’OMS «Chromium in Drinking water, Draft background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality» in cui viene definito un valore guida health-based per il Cromo (totale) pari a 50 μg/l riferito sia a effetti di cancerogenesi (associabili a cromo esavalente) che non (associabili a cromo tri- ed esavalente)
  • la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, sulla base del principio di precauzione, ha scelto di adottare un valore di parametro per il Cromo totale (incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente)
    • di 25 μg/l, da soddisfarsi al più tardi entro il 12 gennaio 2036,
    • e il valore di parametro di 50 μg/l fino a tale data;
  • il rapporto OMS di aggiornamento della valutazione del rischio per il cromo «Chromium in drinking-water – Background document for development of WHO Guidelines for drinking-water quality (ref. WHO/HEP/ECH/WSH/2020.3)», pubblicato a dicembre 2020, indica il valore guida di 50 μg/l per il Cromo totale nelle acque potabili “adeguatamente protettivo” per la salute e indica di mantenerlo, anche rispetto all’esposizione nella forma di Cr(VI), con la rimozione dello stato «provvisorio» precedentemente assegnato;
  • Il Ministero Salute con nota prot. n. 12539 del 29 marzo 2021 ha proposto di modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, (allegato I), ed i parametri e valori di parametro, parte B, Parametri Chimici, alla voce «Cromo», da 50 µg/l a 25 µg/l, con l’adozione di un valore unico di parametro per il Cromo totale (incluse le diverse specie cromo tri- ed esavalente) in conformità alla direttiva 2020/2184 e al rapporto OMS 2020, e contestualmente ha scelto di abrogare il decreto del Ministro della salute del 14 novembre 2016 (che lo fissava a 10 µg/l).

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Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali

Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po

Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate

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Redazione InSic

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