07.04.26 - Redazione InSic
Aggiornamento aprile 2026 – Pubblicato avviso ufficiale sul portale RENTRI: dal 14 aprile 2026 cessano le modalità operative di sicurezza per il FIR digitale. Inizia la fase di convivenza tra digitale e cartaceo prevista dalla Legge n. 26/2026.
Nell'articolo
Con l’avviso pubblicato il 31 marzo 2026 sul portale RENTRI e sul sito dell’Albo Gestori, è stata ufficializzata la fine delle modalità operative di sicurezza per il FIR digitale. Il passaggio al nuovo regime è operativo dalle ore 00:00 del 14 aprile 2026.
Considerato che la legge n. 26 del 27 febbraio 2026 prevede che dal 1° marzo al 15 settembre il FIR può essere emesso in formato digitale o cartaceo, a scelta del produttore/detentore, dal 14 aprile al 15 settembre 2026 gli iscritti al RENTRI possono emettere il FIR nelle seguenti modalità:
La scelta tra formato digitale o cartaceo è in capo al produttore/detentore, ma vincola l’intera filiera: trasportatore e destinatario devono obbligatoriamente adottare la medesima modalità. Questa flessibilità terminerà il 16 settembre 2026, data in cui il FIR digitale (xFIR) diventerà l’unico standard obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.
Sul portale RENTRI è disponibile l’allegato tecnico che illustra nel dettaglio come gestire il FIR nel periodo transitorio da aprile a settembre 2026.
La legge n. 26/2026, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cd. Milleproroghe), ha introdotto tre punti fondamentali per gestire l’emergenza tecnica:
Sul sito ufficiale rentri.gov.it si specifica che il formato con cui è emesso emesso il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera. Ovvero:
La Legge 199 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio 2026) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025 ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/06 che specifica i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI. Di seguito il comma aggiornato:
«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6».
Sulla base delle recenti modifiche è utile ricordare che i soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, del D.Lgs. 152/06 sono:
Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212, comma 8, sono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, del D.Lgs. 152/06 sono:
Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, ove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.
ATTENZIONE! In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.
Attraverso il portale rentri.gov.it il MASE ha chiarito che i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI ai sensi della Legge 199 del 30/12/2025 dovranno presentare entro il 30 marzo 2026, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione. Tale cancellazione avrà effetto immediato.
Alle domande di cancellazione presentate oltre il termine previsto del 30 marzo 2026 si applicheranno le disposizioni dell’art. 12, commi 6 e 7 del DM 4 aprile 2023 n. 59.
Non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti precedentemente versati.
Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.
L’articolo 7, comma 8, del D.M. 4 aprile 2023 n. 59, stabilisce che il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) «è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c)», ovvero a partire dal 13 febbraio 2026 (termine ora differito al 15 settembre 2026 dalla Legge 26/2026 per quanto concerne l’obbligatorietà esclusiva).
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), per andare incontro alle esigenze organizzative degli operatori ha fissato al 22 gennaio 2026 il rilascio in ambiente di produzione delle seguenti funzionalità:
Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 (e i relativi Allegati) sono state approvate le “Modalità operative per la gestione del FIR in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzate dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza”.
Il decreto stabilisce quali misure di emergenza e/o di mitigazione gli operatori devono/possono adottare nei casi indicati.
Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, all’art. 7, comma 8, introduce l’obbligo di emissione e gestione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in modalità digitale (xFIR), a partire dalla data definita all’art. 13, comma 1, lettera c) del medesimo decreto. In proposito, il sito ufficiale RENTRI comunica che sono state pubblicate nuove schede informative nel portale Supporto RENTRI, per assistere gli operatori sui seguenti aspetti:
Le varie schede informative sono disponibili al seguente link.
Lo scorso 20 novembre 2025 è stato rilasciato un nuovo aggiornamento dell’APP RENTRI FIR Digitale in ambiente DEMO, disponibile per le piattaforme iOS e Android. I dettagli sono disponibili al seguente link: Aggiornamento Ambiente Demo per APP RENTRI FIR Digitale.
Il materiale informativo sul FIR digitale – disponibile in formato pdf su rentri.gov.it – illustra in modo chiaro:
Con questo aggiornamento, le imprese possono accedere a informazioni aggiornate per garantire la conformità normativa e una gestione sostenibile e trasparente dei rifiuti.
Con Decreto direttoriale del 30 ottobre 2025, n. 319 sono state approvate le Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI che fornisce indicazioni puntuali da seguire, sia per il verificarsi di un incidente che provoca la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI, sia nei casi in cui la mancanza di disponibilità sia legata ad interventi programmati di manutenzione del sistema. Il decreto stabilisce:
Sul portale ufficiale del RENTRI è disponibile la procedura per l’accreditamento degli Enti, delle Amministrazioni e degli Organi di Controllo gestita esclusivamente in modalità telematica e descritta nell’Allegato del Decreto Direttoriale n. 255 del 12 dicembre 2024.
L’art. 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, prevede infatti che: “Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica mette a disposizione, in modalità telematica, le informazioni contenute nel RENTRI ad altri enti, amministrazioni e organi di controllo, previamente accreditati presso il RENTRI per l’espletamento delle proprie attività istituzionali.”
Il versamento deve essere effettuato direttamente tramite l’Area Riservata del portale RENTRI, selezionando la funzione dedicata “Pratiche / Contributo annuale”. Il pagamento avviene esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA, lo strumento nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, già utilizzato in fase di iscrizione.
Gli importi dovuti variano a seconda della tipologia di soggetto e del numero di dipendenti. Il contributo è calcolato per ogni unità locale secondo la ripartizione riportata sul portale RENTRI.
Sul sito ufficiale del RENTRI sono stati pubblicati tre decreti direttoriali che definiscono: i requisiti dei sistemi di geolocalizzazione per la tracciabilità dei rifiuti, i manuali operativi a supporto degli utenti e degli operatori, e le modalità per l’accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni.
I tre nuovi provvedimenti sono stati emanati in base a quanto previsto dal D.M. 59/2023 e sono i seguenti:
Il decreto n. 253/2024 definisce i requisiti tecnici e funzionali dei sistemi di geolocalizzazione, in linea con quanto previsto dall’articolo 16 del D.M. 59/2023 e fissa la data a partire dalla quale le informazioni sui percorsi devono essere rese disponibili.
I sistemi devono tracciare il percorso del veicolo che trasporta i rifiuti dal punto di origine a quello di destinazione, registrando la data del trasporto e garantendo una “accuratezza sufficiente” nella localizzazione del mezzo.
Con il decreto n. 254/2024 sono stati approvati i manuali operativi per agevolare l’utilizzo del Sistema RENTRI. I documenti comprendono:
Tutti manuali sono pubblicati sul sito del RENTRI al seguente link
Gli aggiornamenti relativi a tali manuali saranno pubblicati sul sito del RENTRI a avranno efficacia immediata.
Il decreto n. 255/2024 stabilisce la procedura di accreditamento per enti, amministrazioni e organi di controllo previsti dall’articolo 19, comma 4, del D.M. 59/2023.
La procedura di accreditamento avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il portale ufficiale RENTRI (www.rentri.gov.it).
Il processo inizia con il primo accesso di una persona fisica, autenticata mediante il proprio dispositivo di identità digitale, che presenta la richiesta di accreditamento per l’ente o l’area organizzativa. L’identificazione avviene tramite interoperabilità con l’indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione.
Una volta inoltrata la domanda, il sistema RENTRI invia una notifica all’indirizzo PEC dell’ente, con l’esito della richiesta di accreditamento.
Il RENTRI è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti introdotto per semplificare la gestione documentale dei rifiuti. È previsto dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/06 ed è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica basa il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti di movimentazione e trasporto dei rifiuti.
Sono tenuti ad iscriversi al Sistema RENTRI:
–Operatori Professionali: enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (recupero e smaltimento), nonché i soggetti che raccolgono, trasportano, commerciano o mediano rifiuti a titolo professionale, con l’esclusione delle imprese che trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi (iscritti all’Albo ai sensi dell’art. 212, c. 8).
–Produttori di Rifiuti Pericolosi: soggetti (enti, imprese e organizzazioni) produttori iniziali di rifiuti pericolosi, fatte salve le esclusioni introdotte dalla L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) per i liberi professionisti non organizzati in forma di impresa, gli esercenti attività di servizi alla persona e i produttori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. che rispettano i limiti di volume d’affari prescritti.
–Produttori di Rifiuti NON Pericolosi (ex art. 189, c. 3, D.Lgs. 152/2006): esclusivamente gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti che generano rifiuti non pericolosi derivanti da:
lavorazioni industriali; lavorazioni artigianali; attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue; abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.
La legge n. 26 del 27 febbraio 2026 ha disposto che dal 1° marzo al 15 settembre 2026 il FIR può essere emesso in formato digitale o cartaceo, a scelta del produttore/detentore. Questa flessibilità terminerà il 16 settembre 2026, data in cui il FIR digitale (xFIR) diventerà l’unico standard obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.
L’xFIR è il nuovo standard di formulario digitale previsto dal sistema RENTRI. Dal 16 settembre 2026, questo formato diventerà l’unico legalmente valido per tutti gli iscritti al registro, sostituendo definitivamente i vecchi modelli cartacei.
I modelli di registro cronologico di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) sono liberamente scaricabili sul sito ufficiale del RENTRI al seguente link
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