Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale (xFIR) è diventato obbligatorio, segnando un nuovo passaggio nell’operatività del sistema RENTRI.
In questa guida trovi le principali novità: dai chiarimenti operativi del MASE, al Decreto Direttoriale n. 254/2026, che definisce le modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI, fino ai più recenti aggiornamenti operativi, come l’estensione a 30 minuti del tempo disponibile per il rollback del FIR digitale.
Nell'articolo
Con l’avvio ufficiale della piena operatività, l’utilizzo del formulario digitale non è più una scelta facoltativa o una fase di test, ma un obbligo normativo a tutti gli effetti. Questo significa che tutte le aziende coinvolte nella filiera dei rifiuti devono adottare stabilmente l’xFIR.
Proprio perché il sistema digitale è ora l’unica via percorribile sono state aggiornate anche alcune funzionalità: tra queste, dal 29 settembre 2026, la finestra temporale per utilizzare la funzione di rollback è stata estesa da 15 a 30 minuti.
Con una comunicazione pubblicata il 29 settembre 2026, il portale ufficiale RENTRI ha annunciato l’estensione da 15 a 30 minuti del tempo disponibile per utilizzare la funzione di Rollback del FIR digitale (xFIR). Questa funzione consente all’operatore di annullare la propria firma e riportare il formulario allo stato precedente, per modificare gli ultimi dati inseriti, purché non siano già stati firmati da un altro operatore.
Il rollback è possibile solo se l’xFIR non è già stato scaricato e il destinatario non ha ancora restituito la copia del FIR.
Per maggiori dettagli il portale ufficiale Rentri rinvia alla specifica scheda informativa presente sul sito https://supporto.rentri.gov.it/
Con il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, il MASE ha definito nuove modalità operative per la gestione del FIR digitale (xFIR) in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI, quando una o più funzionalità risultino limitate o non pienamente operative senza configurare una completa o grave indisponibilità del sistema. Le procedure si aggiungono a quelle già previste per i casi di indisponibilità dei servizi e si applicano per garantire la continuità della gestione del singolo FIR digitale.
Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 (e i relativi Allegati) sono state approvate le “Modalità operative per la gestione del FIR in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzate dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza”.
Il decreto stabilisce quali misure di emergenza e/o di mitigazione gli operatori devono/possono adottare nei casi indicati.
Con il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha aggiornato le modalità per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), in vista della conclusione della fase transitoria verso il FIR digitale.
Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera d), del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, approva due nuovi allegati:
Le novità riguardano dunque le modalità operative di compilazione: recepiscono i chiarimenti forniti attraverso le schede informative pubblicate sul portale RENTRI e introducono precisazioni e correzioni di alcuni refusi. Non risultano modifiche sostanziali ai modelli di registro e FIR.
Tra gli aggiornamenti più recenti sul sistema RENTRI rientrano anche i chiarimenti operativi pubblicati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) a seguito del tavolo di confronto del 3 luglio 2026. Le indicazioni riguardano alcuni aspetti applicativi del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti e della gestione del FIR digitale (xFIR), con l’obiettivo di supportare imprese e operatori nella fase di transizione. Tra i principali temi affrontati figurano:
Il MASE ha inoltre ricordato che è già disponibile la funzione di rollback del FIR digitale, che consente di annullare la firma elettronica entro 15 minuti dalla sottoscrizione per correggere eventuali errori, mentre è allo studio un possibile ampliamento di questo intervallo temporale. Alcuni temi restano invece oggetto di approfondimento tecnico; tra questi, la gestione delle micro-interruzioni dei servizi RENTRI e la registrazione separata dell’inizio e della fine delle soste tecniche, per cui il Ministero ha annunciato la pubblicazione di ulteriori indicazioni operative.
Di seguito il documento del MASE:
Il portale RENTRI ha pubblicato un nuovo avviso relativo all’applicazione “RENTRI FIR Digitale”. Dal 5 agosto 2026 l’app sarà supportata esclusivamente sui dispositivi mobili dotati di sistema operativo:
Gli utenti sono pertanto invitati a verificare la versione del sistema operativo installata sul proprio dispositivo e, se necessario, a procedere all’aggiornamento, per evitare blocchi operativi nella gestione e nella firma dei formulari.
La legge n. 26/2026, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cd. Milleproroghe), ha introdotto tre punti fondamentali per gestire l’emergenza tecnica verificatasi in vista della transizione all’xFIR:
La Legge 199 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio 2026) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025 ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/06 che specifica i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI. Di seguito il comma aggiornato:
«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6».
Sulla base delle recenti modifiche è utile ricordare che i soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5, del D.Lgs. 152/06 sono:
Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’articolo 212, comma 8, sono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.
I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6, del D.Lgs. 152/06 sono:
Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, ove già iscritti, avrebbero dovuto presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.
Per chi non avesse provveduto nei termini stabiliti, la posizione resta attiva configurandosi di fatto come un’iscrizione volontaria (con conseguente permanenza dei contributi versati).
Il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, all’art. 7, comma 8, introduce l’obbligo di emissione e gestione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in modalità digitale (xFIR), a partire dalla data definita all’art. 13, comma 1, lettera c) del medesimo decreto. In proposito, il sito ufficiale RENTRI comunica che sono state pubblicate una serie di schede informative nel portale Supporto RENTRI, per assistere gli operatori sui seguenti aspetti:
Le varie schede informative sono disponibili al seguente link.
Il materiale informativo sul FIR digitale – disponibile in formato pdf su rentri.gov.it – illustra in modo chiaro:
Con questo aggiornamento, le imprese possono accedere a informazioni aggiornate per garantire la conformità normativa e una gestione sostenibile e trasparente dei rifiuti.
Il versamento deve essere effettuato direttamente tramite l’Area Riservata del portale RENTRI, selezionando la funzione dedicata “Pratiche / Contributo annuale”. Il pagamento avviene esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA, lo strumento nazionale per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, già utilizzato in fase di iscrizione.
Gli importi dovuti variano a seconda della tipologia di soggetto e del numero di dipendenti. Il contributo è calcolato per ogni unità locale secondo la ripartizione riportata sul portale RENTRI.
Sul sito ufficiale del RENTRI sono stati pubblicati tre decreti direttoriali che definiscono: i requisiti dei sistemi di geolocalizzazione per la tracciabilità dei rifiuti, i manuali operativi a supporto degli utenti e degli operatori, e le modalità per l’accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni. I tre provvedimenti sono stati emanati in base a quanto previsto dal D.M. 59/2023 e sono i seguenti:
Il decreto n. 253/2024 definisce i requisiti tecnici e funzionali dei sistemi di geolocalizzazione, in linea con quanto previsto dall’articolo 16 del D.M. 59/2023 e fissa la data a partire dalla quale le informazioni sui percorsi devono essere rese disponibili.
I sistemi devono tracciare il percorso del veicolo che trasporta i rifiuti dal punto di origine a quello di destinazione, registrando la data del trasporto e garantendo una “accuratezza sufficiente” nella localizzazione del mezzo.
Con il decreto n. 254/2024 sono stati approvati i manuali operativi per agevolare l’utilizzo del Sistema RENTRI. I documenti comprendono:
Tutti manuali sono pubblicati sul sito del RENTRI al seguente link
Gli aggiornamenti relativi a tali manuali saranno pubblicati sul sito del RENTRI a avranno efficacia immediata.
Il decreto n. 255/2024 stabilisce la procedura di accreditamento per enti, amministrazioni e organi di controllo previsti dall’articolo 19, comma 4, del D.M. 59/2023.
La procedura di accreditamento avviene esclusivamente in modalità telematica tramite il portale ufficiale RENTRI (www.rentri.gov.it).
Il processo inizia con il primo accesso di una persona fisica, autenticata mediante il proprio dispositivo di identità digitale, che presenta la richiesta di accreditamento per l’ente o l’area organizzativa. L’identificazione avviene tramite interoperabilità con l’indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione.
Una volta inoltrata la domanda, il sistema RENTRI invia una notifica all’indirizzo PEC dell’ente, con l’esito della richiesta di accreditamento.
Il RENTRI è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti introdotto per semplificare la gestione documentale dei rifiuti. È previsto dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/06 ed è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica basa il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti di movimentazione e trasporto dei rifiuti.
Sono tenuti ad iscriversi al Sistema RENTRI:
–Operatori Professionali: enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (recupero e smaltimento), nonché i soggetti che raccolgono, trasportano, commerciano o mediano rifiuti a titolo professionale, con l’esclusione delle imprese che trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi (iscritti all’Albo ai sensi dell’art. 212, c. 8).
–Produttori di Rifiuti Pericolosi: soggetti (enti, imprese e organizzazioni) produttori iniziali di rifiuti pericolosi, fatte salve le esclusioni introdotte dalla L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) per i liberi professionisti non organizzati in forma di impresa, gli esercenti attività di servizi alla persona e i produttori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. che rispettano i limiti di volume d’affari prescritti.
–Produttori di Rifiuti NON Pericolosi (ex art. 189, c. 3, D.Lgs. 152/2006): esclusivamente gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti che generano rifiuti non pericolosi derivanti da:
lavorazioni industriali; lavorazioni artigianali; attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue; abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.
La legge n. 26 del 27 febbraio 2026 ha disposto che dal 1° marzo al 15 settembre 2026 il FIR può essere emesso in formato digitale o cartaceo, a scelta del produttore/detentore. Questa flessibilità è terminata il 16 settembre 2026, data in cui il FIR digitale (xFIR) è diventato l’unico standard obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.
L’xFIR è il nuovo standard di formulario digitale previsto dal sistema RENTRI. Dal 16 settembre 2026, questo formato è l’unico legalmente valido per tutti gli iscritti al registro, sostituendo definitivamente i vecchi modelli cartacei.
I modelli di registro cronologico di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) sono liberamente scaricabili sul sito ufficiale del RENTRI al seguente link
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