Il panorama normativo europeo sulle sostanze chimiche si aggiorna nuovamente con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2026/859. Il provvedimento introduce modifiche all’Allegato XVII del REACH , stabilendo nuove restrizioni per l’immissione sul mercato del 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) come componente di articoli.
In questa pagina seguiamo le ultime e più significative modifiche all’Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, Regolamento REACH (qui il testo consolidato), concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. L’Allegato XVII del REACH contiene le Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
Nell'articolo
Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione, del 20 aprile 2026
È stato pubblicato il Regolamento (UE) 2026/859 del 20 aprile 2026. Il provvedimento modifica l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), introducendo restrizioni specifiche per l’uso del 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) come componente all’interno degli articoli, in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in peso.
La restrizione mira a eliminare i rischi di esposizione alla sostanza – classificata come cancerogena di categoria 1B – per consumatori e utilizzatori professionali derivanti da articoli importati, come componenti plastici, materiali refrattari e sistemi di sicurezza automotive (airbag e pretensionatori).
Le nuove disposizioni prevedono un periodo transitorio per consentire l’adeguamento delle filiere: il divieto generale decorrerà dall’11 maggio 2027.
Per il settore automobilistico, specificamente per i microgeneratori di gas dei pretensionatori delle cinture, gli attuatori del cofano e nei pezzi di ricambio nei veicoli a motore, è stata concessa una proroga fino all’11 maggio 2029.
Regolamento (Ue) 2025/1731 della Commissione dell’8 agosto 2025
La Commissione europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2025/1731, dell’8 agosto 2025, che modifica l’allegato XVII del Regolamento REACH (Reg. CE n. 1907/2006) introducendo nuove limitazioni all’immissione sul mercato e all’uso di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A e 1B.
Il provvedimento, in particolare, aggiorna le appendici 2, 4 e 6 dell’Allegato XVII, includendo ulteriori sostanze recentemente classificate come CMR dal Regolamento delegato (UE) 2024/197, e introduce modifiche specifiche per il cumene, con nuove deroghe per carburanti destinati all’aviazione.
Regolamento (UE) 2025/1090 della Commissione del 2 giugno 2025
Con il Regolamento (UE) 2025/1090 pubblicato in GUUE il 2 giugno 2025, la Commissione europea ha aggiornato l’allegato XVII del regolamento REACH, introducendo nuove restrizioni sull’uso della N,N-dimetilacetammide (DMAC) e dell’1-etilpirrolidin-2-one (NEP). Tale misura è orientata a tutelare la salute dei lavoratori esposti a queste sostanze chimiche, ampiamente utilizzate in diversi comparti industriali. In vista dell’attuazione, prevista tra 18 mesi, le aziende dovranno rivedere processi e protocolli per garantire la conformità.
Per tutti i dettagli relativi al Regolamento 2025/1090 leggi il nostro approfondimento dedicato:
Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione dell’8 giugno 2023
Il Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione dell’8 giugno 2023 modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 appendici 2-6 inserendo le sostanze recentemente classificate come CMR di categoria 1 A e 1B nel regolamento (CE) n. 1907/2006. Nell’allegato XVII alle voci 28, 29 e 30 si vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1 A o 1B, elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele in cui tali sostanze superano determinate concentrazioni.
La nuova classificazione delle sostanze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2023. La restrizione introdotta dal nuovo regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate dal regolamento (UE) 2022/692 come CMR di categoria 1 A o 1B dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data. La data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare in data anteriore le restrizioni relative alle sostanze CMR di categoria 1 A o 1B elencate nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2022/692.
Si veda l’allegato al Regolamento 1132/2023 per il quadro completo delle modifiche introdotte.
Regolamento (Ue) 2023/923 della Commissione, del 3 maggio 2023
Il REGOLAMENTO (UE) 2023/923 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2023 modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda il piombo e i suoi composti nel PVC.
In un Fasciolo del 2018, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche dimostrava che il rilascio di piombo da articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile («PVC») contenenti stabilizzanti al piombo, durante il loro ciclo di vita, contribuisce direttamente e indirettamente all’esposizione umana al piombo.
Piombo ed effetti nocivi per la salute
Il piombo è una sostanza tossica che incide sullo sviluppo del sistema nervoso, causa malattie renali croniche e ha effetti nocivi sulla pressione sanguigna. Sebbene non sia stata stabilita alcuna soglia per quanto riguarda gli effetti sullo sviluppo neurologico dei bambini e sui reni, secondo l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare l’attuale esposizione umana al piombo attraverso gli alimenti e altre fonti supera ancora i livelli di esposizione tollerabili e determina effetti nocivi sullo sviluppo neurologico dei bambini.
Regolamento (Ue) 2020/2096 del 15 dicembre 2020
Il REGOLAMENTO (UE) 2020/2096 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2020 ha armonizzato l’Allegato XVII eliminando riferimenti normativi obsoleti e allineando le restrizioni al Regolamento POPs (Inquinanti Organici Persistenti). Tra le modifiche principali:
- Aggiornamento delle voci 28, 29 e 30 per le sostanze CMR.
- Introduzione di esenzioni specifiche per i dispositivi medici disciplinati dal Regolamento (UE) 2017/745.
- Integrazione di nuovi isomeri del nonilfenolo nella voce 46.
Strumenti per approfondire: articoli, corsi di formazione e software
Potrebbe interessarti anche il nostro articolo di approfondimento su:
Arricchisci le tue conoscenze con i corsi di formazione dell’Istituto Informa e con i prodotti di EPC Editore:
- Sei un formatore? Ecco tutto quello che occorre per creare un corso di formazione in pochi passi.
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

