FAQ formazione sicurezza sul lavoro 2026: i chiarimenti sull’Accordo Stato-Regioni 2025

FAQ formazione sicurezza sul lavoro 2026: i chiarimenti sull’Accordo Stato-Regioni 2025

Sono state pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro le FAQ del 27 marzo 2026 in merito all’Accordo Stato-Regioni 2025.
I chiarimenti, la cui base tecnica era stata definita dal Coordinamento delle Regioni nel luglio 2025, sono il risultato dell’attività del Gruppo interistituzionale composto da Ministero, INAIL, INL e Regioni.

Il quadro interpretativo istituzionale: i documenti di riferimento

Le FAQ del 27 marzo 2026 sono state pubblicate sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro al seguente link.
Il documento contiene 52 quesiti, con i relativi chiarimenti validati dal gruppo interistituzionale, e offre interpretazioni ufficiali su temi cruciali come l’accreditamento dei soggetti formatori, la gestione delle nuove attrezzature e la decadenza dei crediti formativi. Accanto ai chiarimenti forniti, resta fondamentale fare riferimento al testo originario dell’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, che costituisce la struttura di base della riforma.
Entriamo ora nel merito di alcuni dei quesiti riportati nel documento ufficiale.

Accreditamento soggetti formatori e validità degli attestati

Uno dei primi punti affrontati riguarda la reciprocità di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali per i soggetti formatori (Quesito n. 1). Viene ribadito che l’accreditamento ottenuto in una Regione o Provincia Autonoma è valido esclusivamente in quel territorio. Il soggetto formatore che desideri operare in più regioni deve ottenere l’accreditamento presso ogni singola regione o provincia autonoma.

Tuttavia, è bene distinguere tra accreditamento dei soggetti formatori e validità degli attestati: gli attestati di formazione, se emessi in conformità all’Accordo SR 2025, conservano la loro validità su tutto il territorio nazionale.

Corsi di aggiornamento e credito formativo: la regola dei 10 anni

Altro tema di rilievo riguarda la scadenza del credito formativo acquisito tramite la partecipazione a corsi abilitanti, in caso di mancata frequenza dei corsi di aggiornamento (Quesito n. 8). In proposito si specifica che – come previsto dall’Accordo Stato-Regioni 2025 – il credito formativo acquisito con i corsi abilitanti decade se non accompagnato da aggiornamenti regolari entro un arco temporale massimo di 10 anni.
Oltre questa soglia, il titolo abilitante perde efficacia ed è necessario ripetere integralmente il percorso formativo.

Formazione attrezzature: aggiornamento e conformità

Diverse FAQ intervengono per fornire chiarimenti sul tema delle attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli aspetti di formazione degli operatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08):

  • Obbligo di presenza (Quesito n. 19): sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento, è vietata la videoconferenza (VCS) o l’e-learning; è richiesta esclusivamente la presenza fisica (tabella del punto 3.5 della Parte IV dell’Accordo) per garantire l’efficacia delle esercitazioni pratiche e delle verifiche finali.
  • Aggiornamento e formazione pregressa (Quesito n. 15): se il corso pregresso è conforme ai contenuti previsti dall’Accordo SR 2025, il quinquennio per l’aggiornamento si calcola a partire dalla data indicata sull’attestato originario. I corsi, tuttavia, sono validi solo se i contenuti sono integralmente conformi alle nuove disposizioni. Non sono ammesse integrazioni parziali: se manca anche solo una parte, il corso va ripetuto integralmente.

Formazione lavoratori: quando deve avvenire?

Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori (Quesito n. 32), le FAQ ribadiscono il principio di tempestività già sancito dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08. Viene chiarito che il percorso formativo deve tassativamente avvenire in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione;
  • di trasferimento o cambio mansioni;
  • dell’introduzione di nuove tecnologie, di nuove attrezzature di lavoro o nuove sostanze pericolose.

Viene quindi confermato l’obbligo di formare il personale prima dell’esposizione ai rischi connessi alla specifica attività.

Formazione preposti: le modalità consentite

Un ulteriore punto di interesse riguarda la formazione del preposto, figura centrale nel sistema di vigilanza aziendale. Le FAQ chiariscono definitivamente che, come previsto l’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/08 (come modificato dalla Legge 215/2021), la modalità e-learning è espressamente esclusa sia per i corsi di formazione che per quelli di aggiornamento (Quesito n. 38).
Nemmeno la fase di prima applicazione dell’Accordo consente deroghe su questo aspetto: l’obiettivo è garantire la massima efficacia dell’apprendimento per un ruolo così delicato.

Pertanto, le uniche modalità consentite restano la presenza fisica e la videoconferenza sincrona (VCS), quest’ultima equiparata alla presenza per l’erogazione della parte teorica.

Formazione per attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento

Un ulteriore chiarimento riguarda la formazione specifica per le attività in ambienti confinati, disciplinata dalla parte II, punto 7 dell’Accordo Stato-Regioni 2025 (Quesito n. 25). Le FAQ precisano che, pur restando fermi gli obblighi già previsti dal DPR 177/2011, il nuovo percorso formativo rivolto a lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti in tali contesti deve essere obbligatoriamente concluso entro il termine perentorio di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni.

Verifiche finali obbligatorie e requisiti dei docenti

Infine, un richiamo all’ordine sulle modalità di verifica (Quesito n. 51): la verifica finale è sempre obbligatoria per ogni corso di formazione e aggiornamento.
Anche laddove le tabelle dell’Accordo non specifichino la modalità, il soggetto formatore ha l’obbligo di definire e verbalizzare un test (scritto, orale o pratico) e garantire la tracciabilità dell’apprendimento (verbale, registrazione dell’esito e archiviazione).

Il principio della verifica finale si estende, quindi, anche a seminari e convegni (Quesito n. 47): ai fini del riconoscimento come aggiornamento, essi richiedono obbligatoriamente il superamento di un test di apprendimento. Lo stesso quesito ribadisce, pertanto, che:

  • per i corsi di formazione e aggiornamento restano fermi i requisiti dei docenti previsti dal D.I. 6 marzo 2013,
  • mentre per i soli seminari e convegni trova applicazione esclusiva quanto disposto dalla Parte III dell’Accordo Rep. Atti n. 59/2025.

Tale orientamento ha trovato definitivo consolidamento nel recente Interpello n. 1/2026, il quale ha confermato l’interpretazione fornita dalla FAQ n. 47.

Strumenti e risorse per la formazione

L’Istituto Informa propone Corsi di formazione e Corsi di Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: