08.09.26
07.04.26 - Redazione InSic
Sono state pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro le FAQ del 27 marzo 2026 in merito all’Accordo Stato-Regioni 2025.
I chiarimenti, la cui base tecnica era stata definita dal Coordinamento delle Regioni nel luglio 2025, sono il risultato dell’attività del Gruppo interistituzionale composto da Ministero, INAIL, INL e Regioni.
Nell'articolo
Le FAQ del 27 marzo 2026 sono state pubblicate sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro al seguente link.
Il documento contiene 52 quesiti, con i relativi chiarimenti validati dal gruppo interistituzionale, e offre interpretazioni ufficiali su temi cruciali come l’accreditamento dei soggetti formatori, la gestione delle nuove attrezzature e la decadenza dei crediti formativi. Accanto ai chiarimenti forniti, resta fondamentale fare riferimento al testo originario dell’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, che costituisce la struttura di base della riforma.
Entriamo ora nel merito di alcuni dei quesiti riportati nel documento ufficiale.
Uno dei primi punti affrontati riguarda la reciprocità di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali per i soggetti formatori (Quesito n. 1). Viene ribadito che l’accreditamento ottenuto in una Regione o Provincia Autonoma è valido esclusivamente in quel territorio. Il soggetto formatore che desideri operare in più regioni deve ottenere l’accreditamento presso ogni singola regione o provincia autonoma.
Tuttavia, è bene distinguere tra accreditamento dei soggetti formatori e validità degli attestati: gli attestati di formazione, se emessi in conformità all’Accordo SR 2025, conservano la loro validità su tutto il territorio nazionale.
Altro tema di rilievo riguarda la scadenza del credito formativo acquisito tramite la partecipazione a corsi abilitanti, in caso di mancata frequenza dei corsi di aggiornamento (Quesito n. 8). In proposito si specifica che – come previsto dall’Accordo Stato-Regioni 2025 – il credito formativo acquisito con i corsi abilitanti decade se non accompagnato da aggiornamenti regolari entro un arco temporale massimo di 10 anni.
Oltre questa soglia, il titolo abilitante perde efficacia ed è necessario ripetere integralmente il percorso formativo.
Diverse FAQ intervengono per fornire chiarimenti sul tema delle attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli aspetti di formazione degli operatori (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08):
Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori (Quesito n. 32), le FAQ ribadiscono il principio di tempestività già sancito dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08. Viene chiarito che il percorso formativo deve tassativamente avvenire in occasione:
Viene quindi confermato l’obbligo di formare il personale prima dell’esposizione ai rischi connessi alla specifica attività.
Un ulteriore punto di interesse riguarda la formazione del preposto, figura centrale nel sistema di vigilanza aziendale. Le FAQ chiariscono definitivamente che, come previsto l’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/08 (come modificato dalla Legge 215/2021), la modalità e-learning è espressamente esclusa sia per i corsi di formazione che per quelli di aggiornamento (Quesito n. 38).
Nemmeno la fase di prima applicazione dell’Accordo consente deroghe su questo aspetto: l’obiettivo è garantire la massima efficacia dell’apprendimento per un ruolo così delicato.
Pertanto, le uniche modalità consentite restano la presenza fisica e la videoconferenza sincrona (VCS), quest’ultima equiparata alla presenza per l’erogazione della parte teorica.
Un ulteriore chiarimento riguarda la formazione specifica per le attività in ambienti confinati, disciplinata dalla parte II, punto 7 dell’Accordo Stato-Regioni 2025 (Quesito n. 25). Le FAQ precisano che, pur restando fermi gli obblighi già previsti dal DPR 177/2011, il nuovo percorso formativo rivolto a lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti in tali contesti deve essere obbligatoriamente concluso entro il termine perentorio di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni.
Infine, un richiamo all’ordine sulle modalità di verifica (Quesito n. 51): la verifica finale è sempre obbligatoria per ogni corso di formazione e aggiornamento.
Anche laddove le tabelle dell’Accordo non specifichino la modalità, il soggetto formatore ha l’obbligo di definire e verbalizzare un test (scritto, orale o pratico) e garantire la tracciabilità dell’apprendimento (verbale, registrazione dell’esito e archiviazione).
Il principio della verifica finale si estende, quindi, anche a seminari e convegni (Quesito n. 47): ai fini del riconoscimento come aggiornamento, essi richiedono obbligatoriamente il superamento di un test di apprendimento. Lo stesso quesito ribadisce, pertanto, che:
Tale orientamento ha trovato definitivo consolidamento nel recente Interpello n. 1/2026, il quale ha confermato l’interpretazione fornita dalla FAQ n. 47.
L’Istituto Informa propone Corsi di formazione e Corsi di Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: