11.09.26
08.06.26 - Redazione InSic
Seguiamo gli aggiornamenti relativi all’elenco delle aziende abilitate all’effettuazione di lavori sotto tensione e dei soggetti formatori autorizzati (art. 82, comma 1, lettera c), numero 1) e comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonché Decreto Ministeriale 4 febbraio 2011).
Nell'articolo
Con Decreto direttoriale n. 67 del 4 giugno 2026 è adottato il 16° elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione (LST) su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione di cui agli articoli 3, comma 1 e 5, comma 3 del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011.
Il nuovo elenco, allegato al decreto, sostituisce integralmente il 15° elenco adottato con decreto
direttoriale n. 52 del 23 aprile 2026.
Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e), dell’Allegato I del DM. 4.2.2011:
La sospensione di un’azienda o di un formatore dall’elenco può avvenire a seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori.
L’iscrizione negli elenchi ha un periodo di validità di tre anni a partire dalla data di autorizzazione.
Entro il periodo di validità dell’iscrizione il Ministero del lavoro ha facoltà di procedere a verifiche ispettive per accertare la permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II (aziende) e allegato III (formatori) del D.M. 4.2.2011.
La ricostituzione della Commissione dei Lavori sotto tensione è avvenuta con Decreto Direttoriale 118 del 3 ottobre 2023. La Commissione formula pareri tecnici su profili concernenti la sicurezza delle
attività di lavoro riguardanti impianti e apparecchiature elettriche.
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