Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto a un Interpello (prot. n. 174543 del 24-09-2025) riguardante la possibilità di applicare la messa in sicurezza permanente (MISP) anche in presenza di rifiuti contenenti amianto derivanti da attività edili o processi industriali, chiarendo l’ambito di competenza e la corretta procedura autorizzativa.
Nell'articolo
Il quesito sull’applicazione della MISP ai rifiuti contenenti amianto
Con un’istanza di interpello ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, il Comune di Como ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di esprimersi sulla possibilità di applicare la messa in sicurezza permanente (MISP) anche in presenza di rifiuti contenenti amianto derivanti da attività edilizie o processi industriali.
L’Amministrazione comunale ha evidenziato come, in alcuni siti dismessi e potenzialmente contaminati, possano trovarsi materiali antropici nel suolo contenenti, potenzialmente, frammenti di cemento amianto (eternit) o altre tipologie di detriti da demolizione.
In tali situazioni, la rimozione e lo smaltimento integrale dei rifiuti pericolosi risulterebbero insostenibili economicamente, comportando la rinuncia alla riqualificazione del sito stesso. Da qui la proposta di valutare la MISP come alternativa tecnica coerente con i principi di sostenibilità ambientale e precauzione, richiamando anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2023, che ha riconosciuto un’applicazione estensiva dell’art. 240, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 152/2006.
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Cos’è La messa in sicurezza permanente (MISP)?
La messa in sicurezza permanente rappresenta (MISP): l’insieme degli interventi volti a isolare in modo definitivo le fonti di contaminazione rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici (art. 240, co. 1, lett.o, D.lgs. 152/2006).
L’isolamento delle sorgenti di contaminazione è tipicamente da ottenersi mediante sistemi di confinamento fisico meccanico realizzati tramite l’impiego di materiali impermeabili. -
In quali casi si può scegliere di optare per la MISP?
La messa in sicurezza permanente può essere selezionata, in conclusione di un accurato processo di valutazione delle diverse opzioni di ripristino applicabili, solo qualora le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, non sostenibili economicamente o non compatibili con la prosecuzione delle attività produttive già in esercizio sul sito.
Il quadro normativo di riferimento
Il MASE richiama innanzitutto la definizione di messa in sicurezza permanente contenuta nell’art. 240, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 152/2006, nonché le note circolari ministeriali n. 3866 del 14 gennaio 2022 e n. 143191 del 20 agosto 2024, che chiariscono modalità e ambiti applicativi della procedura.
Il Ministero, riportando quindi un passaggio della citata Sentenza della Corte Costituzionale n.50 del 2023, distingue due diversi casi di intervento sulla fonte di contaminazione costituita da rifiuti:
- Interventi di messa in sicurezza in situ – attuati senza rimozione dei rifiuti, conformemente all’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. In questo caso, il progetto deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 242, comma 7, o, per i siti di interesse nazionale (SIN), ai sensi dell’art. 252, comma 4.
- Interventi di messa in sicurezza ex situ – con rimozione e conferimento dei rifiuti in una nuova area adibita a discarica, per i quali si applica il D.Lgs. 36/2003. Anche in questo caso, l’autorizzazione deve essere rilasciata ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. 152/2006 con effetto sostitutivo di tutti gli atti di assenso e per i SIN ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con effetto ricomprensivo degli atti di assenso.
Il richiamo alla normativa sull’amianto
Nel caso oggetto dell’interpello, la presenza di rifiuti contenenti amianto implica anche l’applicazione della normativa specifica sull’amianto, costituita da:
- Legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha disposto la cessazione dell’impiego dell’amianto;
- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 del Ministero della Salute, recante le “Normative e metodologie tecniche di applicazione” della legge 257/1992.
Tale disciplina, sottolinea il MASE, rientra nelle competenze istituzionali del Ministero della Salute, cui spetta la regolamentazione tecnica degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto.
La posizione del MASE
Alla luce del contesto normativo richiamato, il MASE ha chiarito che, per quanto attiene ai profili specifici della messa in sicurezza dell’amianto, l’Amministrazione comunale potrà rivolgersi al Ministero della Salute, quale Autorità competente in materia.
Le considerazioni del MASE si intendono valide esclusivamente in relazione al quesito formulato.
L’Interpello n.174543 del 24 settembre 2025 pdf
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