22.07.26
11.02.26 - Redazione InSic
La sicurezza delle macchine entra in una nuova fase: il Regolamento (UE) 2023/1230 sostituirà definitivamente la storica Direttiva Macchine.
Quali sono gli impatti concreti per i datori di lavoro e come si coordinano le nuove regole con il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro?
Nell'articolo
Nel sistema prevenzionistico italiano, l’uso delle attrezzature di lavoro è disciplinato nell’ambito del titolo III, capo I, agli articoli da 69 a 73 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro – TUSL).
Le macchine rientrano a pieno titolo nella definizione di attrezzature di lavoro di cui all’articolo 69, lett. a) del D.Lgs. 81/08.
La definizione presente nel TUSL è tale infatti da ricomprendere tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 che ricomprendono macchine, quasi-macchine e prodotti correlati, in quanto prodotti destinati all’attuazione di un processo produttivo destinato ad essere utilizzato durante il lavoro. Tuttavia per comprendere l’impatto delle nuove disposizioni, è necessario tracciare una linea di demarcazione – ma anche identificare i punti di convergenza – tra la normativa tecnica di prodotto e quella di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
La distinzione fondamentale risiede nel campo di applicazione:
Sebbene i destinatari principali siano distinti, il nuovo Regolamento accentua l’interazione tra queste figure e i rispettivi obblighi:
Mentre il Regolamento UE 2023/1230 mira a garantire che la macchina sia sicura come “oggetto”, il D.Lgs. 81/08 mira a garantire che rimanga tale come “strumento di lavoro”. Se il Regolamento definisce il corredo informativo (istruzioni di manutenzione, requisiti di cybersecurity, logiche IA), l’Art. 71, comma 4 e 8 del D.Lgs. 81/08 trasforma queste informazioni in un obbligo operativo di manutenzione e controllo.
Il Datore di Lavoro diventa quindi il custode della conformità: non deve solo comprare una macchina sicura, ma deve gestirla attraverso un piano di controlli che oggi, con il nuovo Regolamento, si estende inevitabilmente dalla meccanica al software e alla protezione contro le alterazioni informatiche.
Il Regolamento (UE) 2023/1230 introduce una svolta strutturale nella disciplina delle macchine, superando definitivamente la Direttiva 2006/42/CE. A differenza delle direttive, il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Dal 20 gennaio 2027, tutte le macchine, quasi-macchine e prodotti correlati immessi sul mercato dovranno essere conformi esclusivamente al nuovo Regolamento. Non è previsto alcun periodo transitorio di applicazione congiunta con la Direttiva Macchine, il che rende necessaria una pianificazione accurata da parte di fabbricanti, importatori e distributori.
Il datore di lavoro è tenuto a verificare la conformità delle macchine in base alla data di immissione sul mercato. Dovrà pertanto, per tutte le macchine immesse sul mercato:
Come specificato al primo punto, per le macchine immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996, l’art. 70 comma 2 del D.Lgs. 81/08 prescrive la conformità ai requisiti generali di sicurezza previsti dall’Allegato V dello stesso TUSL.
Il datore di lavoro dovrà inoltre prestare attenzione alla documentazione digitale: il nuovo Regolamento permette infatti ai fabbricanti di fornire le istruzioni in formato digitale. Sarà cura del datore di lavoro garantire che l’operatore possa accedervi facilmente (es. tramite QR Code sulla macchina) o richiederne copia cartacea gratuita all’atto dell’acquisto.
Il datore di lavoro deve conoscere il Regolamento UE 2023/1230 non per sostituirsi al fabbricante, ma per validarne l’operato. Senza questa competenza, il datore di lavoro non può esercitare il suo ruolo di “garante” della sicurezza, rischiando di importare in azienda rischi occulti, che la sola presenza della marcatura CE non può escludere.
La messa a disposizione dei lavoratori di macchine non conformi configura un “reato di pericolo”, sanzionato penalmente dall’articolo 87 del D.Lgs. 81/08. È importante ricordare che tale fattispecie si integra indipendentemente dal verificarsi di un infortunio, per il solo fatto di esporre i lavoratori a un rischio non ammesso dalla normativa vigente.
Il quadro sanzionatorio prevede l’arresto o l’ammenda, con pene che variano in funzione delle specifiche violazioni dei requisiti di sicurezza individuati dall’Allegato V del medesimo decreto.
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