02.04.26 - Redazione InSic
Con la pubblicazione della Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 e della successiva Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali definisce le modalità operative per l’integrazione dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi (Categoria 5).
Le nuove disposizioni, che recepiscono le modifiche introdotte dalla Legge 26/2026, fissano al 30 giugno 2026 il termine ultimo per l’adeguamento.
Nell'articolo
La Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, in vigore dal 2 aprile 2026, aggiorna i requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione in Categoria 5. Il provvedimento disciplina l’integrazione dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, come previsto dall’art. 17 del D.M. 59/2023, e abroga contestualmente la precedente Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.
La nuova Delibera n. 1/2026 dispone infatti – tra i requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione in categoria 5 – che: i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano i rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell’Albo, garantiscano sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi la presenza di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, come richiamati nel Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024.
Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.
In linea con le specifiche del Decreto Direttoriale n. 253/2024, per garantire la corretta tracciabilità del percorso, i sistemi di geolocalizzazione devono rispondere ai seguenti requisiti tecnici:
L’integrazione di tali sistemi di bordo costituisce il presupposto tecnologico per la futura interoperabilità con il RENTRI. Come delineato dal Decreto Direttoriale n. 253/2024, la geolocalizzazione permetterà la correlazione automatica tra il percorso fisico dell’autoveicolo e i dati contenuti nel Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale (xFIR), garantendo una tracciabilità in tempo reale.
Il requisito di idoneità tecnica deve essere attestato da parte del legale rappresentante mediante sottoscrizione di un’istanza telematica, che riporti le seguenti informazioni:
Analoga modalità deve essere adottata dal legale rappresentante dell’impresa che acquisisce in disponibilità un autoveicolo precedentemente autorizzato per altra impresa.
Termini e scadenze:
Come previsto nella Circolare applicativa, Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, gli autoveicoli cancellati in passato, perché privi di sistema di geolocalizzazione, possono essere nuovamente iscritti con istanza telematica, purché il requisito sia attestato entro la scadenza del 30 giugno 2026.
La medesima Circolare chiarisce inoltre che i soggetti che dispongono di più veicoli possono assolvere all’obbligo di attestazione dei sistemi di geolocalizzazione anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi mezzi dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
Resta fermo il termine del 30 giugno 2026 per procedere all’invio.
A partire dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo procederanno alla cancellazione d’ufficio dalla Categoria 5 degli autoveicoli non conformi alle disposizioni della Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026.
Qualora la cancellazione del mezzo comporti la perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione previsti dal D.M. 120/2014, verrà avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell’impresa.
La nuova Circolare applicativa abroga e sostituisce integralmente la Circolare n. 2/2025 con decorrenza dal 2 aprile 2026.
Per approfondimenti e aggiornamenti:
Sei interessato a saperne di più sulle tematiche ambientali? Scopri i corsi di formazione dell’Istituto Informa: