La Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4, introduce una riforma del sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Lombardia, con nuovi requisiti e adempimenti per i soggetti che erogano la formazione. La legge prevede, tra l’altro, l’istituzione di un Elenco Regionale dei soggetti formatori e di una piattaforma informatica per la registrazione, il tracciamento e il monitoraggio dei percorsi formativi. Con la DGR XII/6661 del 3 agosto 2026 sono state approvate le indicazioni operative per l’applicazione della legge e per l’introduzione della piattaforma Ge.Fo.S. In questo articolofacciamo il punto sulle novità introdotte dalla L.R. 4/2026, sui soggetti interessati, sugli obblighi e sui prossimi passaggi per l’attuazione del nuovo sistema regionale.
Al Safety Expo 2026 di Bergamo, giovedì 17 settembre alle ore 14.30 è in programma il Convegno a cura di Regione Lombardia – DG Welfare dal titolo: “Formazione salute e sicurezza sul lavoro: le novità in Regione Lombardia a seguito della Legge Regionale 4/2026“. Il convegno è a partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti. Per accedere è obbligatoria la registrazione online al Safety Expo 2026.
Formazione sicurezza in Lombardia: la DGR XII/6661 e la piattaforma Ge.Fo.S.
La Giunta della Regione Lombardia, nella seduta del 3 agosto 2026, ha adottato la Deliberazione n. XII/6661, di Attuazione dell’art. 2 comma 9 e dell’art 3. comma 4 della legge regionale 10 febbraio 2026, n. 4, sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La DGR XII/6661 del 3 agosto disciplina l’introduzione della piattaforma “Ge.Fo.S.”, di cui all’articolo 3, comma 1 della L.R. n. 4/2026, destinata alla registrazione, al tracciamento e al monitoraggio dei percorsi formativi in salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla medesima legge.
Il provvedimento approva le “Indicazioni operative e specifiche tecniche per l’applicazione della L.R. n. 4/2026 in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, che definiscono, tra l’altro, i soggetti autorizzati all’erogazione della formazione, l’ambito di applicazione della legge e le categorie di corsi di formazione e/o aggiornamento esclusi dall’utilizzo della piattaforma.
Ge.Fo.S.: quando sarà attiva la piattaforma per la formazione sicurezza
La DGR n. XII/6661 stabilisce che la deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia non prima del 9 ottobre 2026, così da consentire “l’ordinata esecuzione della fase di test e la verifica da parte della Direzione Generale Welfare della disponibilità di tutte le funzionalità necessarie all’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti formatori”. Il provvedimento chiarisce inoltre che “la data di pubblicazione della deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia costituisce, a tutti gli effetti, la data di attivazione della piattaforma informatica di cui all’articolo 3 della L.R. 4/2026” e che “al trentunesimo giorno successivo a tale data, i soggetti formatori sono tenuti agli adempimenti previsti dall’articolo 7 della L.R. 4/2026 secondo le modalità definite nell’Allegato A”. Questo passaggio è particolarmente importante per i soggetti formatori, chiamati a gestire gli adempimenti previsti dalla legge attraverso il nuovo sistema regionale.
InSic seguirà l’evoluzione della piattaforma Ge.Fo.S. e pubblicherà ulteriori aggiornamenti e approfondimenti operativi sulle modalità di iscrizione e sugli adempimenti previsti dalla L.R. 4/2026.
Nota: omessi gli Allegati B e C per ragioni di sintesi consultiva.
Cosa cambia con la Legge Regionale n. 4/2026 in Lombardia
Il quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2025
La nuova Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4 si pone l’obiettivo di innalzare i livelli di prevenzione contro infortuni e malattie professionali attraverso un controllo più stringente sulla qualità e sulla veridicità della formazione erogata. La norma agisce nel solco del D.Lgs. 81/2008, integrando le disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Quali corsi sono esclusi dall’ambito di applicazione?
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge in questione i corsi di formazione o di aggiornamento:
riguardanti la prevenzione incendi disciplinata dall’articolo 46 del d.lgs. 81/2008;
abilitanti per la conduzione di generatori a vapore previsti dall’articolo 73 bis del d.lgs. 81/2008;
in tema di formazione professionale per addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate dai lavori previsti dall’articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto);
oggetto di disposizioni statali che non prevedano specifiche competenze regionali.
L’Elenco regionale dei soggetti formatori: le 3 sezioni
La novità principale della legge è l’istituzione di un Elenco regionale obbligatorio, gestito dalla struttura regionale competente in materia di sanità. L’elenco sarà suddiviso in tre sezioni:
I – Soggetti formatori istituzionali: quelli individuati al punto 1.1. della Parte I dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, nonché ASST, AREU, Fondazioni IRCCS, Polis-Lombardia.
II – Soggetti formatori accreditati: quelli accreditati al sistema regionale di istruzione formazione e lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 in possesso dei seguenti ulteriori requisiti (rispetto a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni, dall’Allegato XXI al d.lgs. 81/08, dai relativi decreti attuativi, nonché dalla citata l.r. 19/07):
esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell’accordo Stato-Regioni per i quali è sufficiente il requisito dell’accreditamento regionale;
non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al d.lgs. 81/2008.
III – Altri Soggetti formatori: quelli individuati al punto 1.3. della Parte I dell’Accordo Stato-Regioni in possesso dei seguenti ulteriori requisiti (rispetto a quanto previsto dallo stesso accordo e dai decreti ministeriali e interministeriali attuativi del d.lgs. 81/08):
esperienza triennale in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, ad eccezione dei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti o preposti di cui al punto 2 della Parte II dell’accordo Stato-Regioni;
non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al d.lgs. 81/2008.
L’Elenco regionale ricomprende anche le strutture formative o di servizio di diretta emanazione degli “altri soggetti formatori”, ad eccezione dei fondi interprofessionali. L’iscrizione nell’Elenco regionale abilita ciascun soggetto formatore all’erogazione di corsi di formazione o di aggiornamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro nel territorio regionale. Tale elenco sarà pubblicato sul sito della Regione Lombardia.
Modalità d’iscrizione, aggiornamento e verifica
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definirà:
le modalità d’iscrizione nell’elenco regionale;
le modalità di tenuta e aggiornamento dell’elenco stesso;
le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori.
Il Tavolo tecnico permanente
È istituito inoltre un Tavolo tecnico permanente, specificatamente indicato nel protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del 1° luglio 2025, per la definizione di un cronoprogramma attuativo, della piattaforma e dell’articolazione di un piano mirato a valenza regionale da condividere all’interno del Comitato.
La nuova Piattaforma informatica per la tracciabilità della formazione
Per garantire vigilanza e controllo sui corsi di formazione e di aggiornamento sarà realizzata presso la struttura regionale competente in materia di sanità un’apposita piattaforma informatica. All’interno di tale piattaforma saranno riportate le informazioni relative ai corsi. Le ATS e l’Ispettorato nazionale del lavoro avranno accesso alle informazioni disponibili su tale piattaforma ai fini della programmazione e svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.
Obblighi di comunicazione: avvio, conclusione e calendari dei corsi
Tutti i soggetti formatori (inclusi i datori di lavoro che formano direttamente il proprio personale) dovranno:
Comunicare l’avvio di ciascun corso di formazione o di aggiornamento, con l’elenco degli allievi e il calendario.
Comunicarne la conclusione entro 30 giorni.
Validità degli attestati: il ruolo della piattaforma regionale
La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, definirà:
le caratteristiche della piattaforma, incluse quelle relative al rilascio di attestati;
i contenuti, le modalità e le tempistiche con cui le comunicazioni di cui sopra, devono essere effettuate;
le modalità di comunicazione della data di attivazione della piattaforma;
le modalità di trattamento dei dati personali.
Sanzioni e controlli
La legge introduce infine pesanti sanzioni amministrative, che saranno irrogate dalle ATS. In particolare:
Da 5.000 a 30.000 € per chi eroga formazione in mancanza dell’iscrizione nelle sezioni II e III dell’elenco regionale, nonché il divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a dodici mesi.
Da 500 a 3.000 € per ogni corso di formazione o di aggiornamento, per chi non ottempera, nei tempi e nei modi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale all’invio delle comunicazioni. Prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione nell’elenco regionale fino a sei mesi.
Da 100 a 600 € – salvo che il fatto costituisca reato – per ogni attestato non generato dalla piattaforma informatica. Tali attestati non sono comunque considerati validi.
Violazione
Sanzione amministrativa
Sanzione accessoria
Mancata iscrizione Elenco
Da 5.000€ a 30.000€
Divieto iscrizione fino a 12 mesi
Mancata comunicazione corso
Da 500€ a 3.000€ per corso
Sospensione fino a 6 mesi
Attestato fuori piattaforma
Da 100€ a 600€ per attestato
Invalidità dell’attestato
Dove consultare il testo integrale della Legge Regionale 10 febbraio 2026, n. 4
Per un’analisi dettagliata della legge regionale 10 febbraio 2026n.4 si rinvia al testo ufficiale pubblicato sul BURL Supplemento 7 – venerdì 13 febbraio 2026.
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