Regolamento CLP - etichettatura sostanze chimiche pericolose

Regolamento CLP: modifiche e ultimi aggiornamenti al Reg. n.1272/2008

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In questo articolo riportiamo gli aggiornamenti normativi al Regolamento CLP, Reg. 1272/2008, qui la versione consolidata al 2023 più significativi ed importanti emersi negli ultimi anni.

Aggiornamento CLP:
REGOLAMENTO (UE) 2024/2865 del 23 ottobre 2024

Con REGOLAMENTO (UE) 2024/2865 del 23 ottobre 2024 il Parlamento Europeo ed il Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Si tratta di una modifica piuttosto profonda che tocca il testo del Regolamento modificando alcuni articoli (artt. 1,2,3,5,6,9, 35,36,37,38,40,42,45 e 46, 50,52, 53, 53-bis) e ne riscrive completamente altri:

  • Articolo 10 – Limiti di concentrazione, fattori M e stime della tossicità acuta per la classificazione delle sostanze e delle miscele;
  • Articolo 13 – Decisione di classificare le sostanze e le miscele;
  • Articolo 30 – Aggiornamento delle informazioni figuranti sull’etichetta;
  • Articolo 48 – Pubblicità di una sostanza classificata;
  • Articolo 53 quater – Atti delegati distinti per diversi poteri delegati

Viene poi aggiunto un nuovo articolo:

  • Articolo 48 bis sulle “Offerte di vendita a distanza” di sostanze e miscele: richiede che l’offerta indichi chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta (contenuti all’articolo 17);
  • Articolo 54 bis sulle “Relazioni e riesame” (prevede che entro l’11 dicembre 2029 la Commissione presenti al parlamento UE una relazione scientifica concernente l’esame delle informazioni relative alle sostanze contenenti più di un costituente estratte da vegetali.

Non solo, il Regolamento CLP viene inserito nel Titolo III un nuovo Capo 3 relativo ai “Formati dell’etichettatura” fisica e digitale.

Tutte queste modifiche entreranno in vigore progressivamente a partire dal 1° luglio 2026 e dal 1° gennaio 2027 (si veda l’art.2 del Reg. 2024/2865).

Di seguito vediamo alcune delle novità introdotte

Limiti di concentrazione

Quanto al nuovo articolo 10 sui Limiti di concentrazione, fattori M e stime della tossicità acuta, si spiega che le sostanze possono essere classificate in quattro categorie di pericolo di tossicità acuta in base all’esposizione per via orale, cutanea o per inalazione, secondo determinati criteri numerici.

I valori sono espressi in valori approssimati di DL50 (orale, cutanea) o CL50 (inalazione) o in stime della tossicità acuta ma è ora opportuno specificare ulteriormente il significato delle stime di tossicità acuta per migliorarne la chiarezza e la coerenza. Analogamente ai fattori M e ai limiti di concentrazione, le stime della tossicità acuta, corredate di una giustificazione, dovrebbero essere notificate all’Agenzia europea per le sostanze chimiche ai fini dell’inclusione nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature.

Decisione di classificare le sostanze e le miscele

In generale, tutte le forme o gli stati fisici delle sostanze e delle miscele dovrebbero essere classificati. Tuttavia, quando le prove scientifiche disponibili giustificano una classificazione diversa legata a una forma o a uno stato fisico specifici, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle nel processo di autoclassificazione dovrebbero avere la possibilità di classificare in modo diverso una sostanza o miscela a seconda della forma o dello stato fisico.

In base alla modifica introdotta all’art.13 del CLP:

  • se una sostanza è soggetta a classificazione armonizzata senza essere limitata a una forma o a uno stato fisico specifici, tale classificazione armonizzata dovrebbe applicarsi a tutte le sue forme o a tutti i suoi stati fisici.
  • Se una sostanza è soggetta a classificazione armonizzata solo per una forma specifica di tale sostanza, è opportuno chiarire che la classificazione della sostanza per le altre forme o gli altri stati fisici deve rimanere soggetta all’autoclassificazione.

Aggiornamento delle informazioni dell’etichetta

L’allegato II parte 2 del Regolamento contiene disposizioni relative alle indicazioni di pericolo supplementari che devono figurare sull’etichetta di alcune miscele: in base alla modifica queste indicazioni vanno applicate a tutte le miscele di cui all’allegato II, parte 2, indipendentemente dal fatto che siano classificate o contengano sostanze classificate.

La pubblicità di una sostanza classificata

l regolamento (CE) n. 1272/2008 disciplina la pubblicità delle sostanze e delle miscele pericolose in termini generali e prevede che la pubblicità di una sostanza classificata come pericolosa indichi le classi o le categorie di pericolo in cui rientra e la pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o di una miscela contenente una sostanza così classificata dichiari i tipi di pericolo indicati sull’etichetta se consente di concludere un contratto di acquisto senza previa visione dell’etichetta.

La modifica al REACH mira a garantire che le pubblicità delle sostanze e delle miscele pericolose contengano le informazioni più rilevanti in termini di sicurezza e di protezione della salute umana e dell’ambiente. Le pubblicità dovrebbero pertanto riportare il pittogramma di pericolo, l’avvertenza, le indicazioni di pericolo e le indicazioni di pericolo supplementari per l’UE (EUH), con deroghe in caso di pubblicità non visive ma non serve indicare la categoria di pericolo, che risulta già dall’indicazione di pericolo.

Aggiornamento CLP:
Regolamento Delegato 2021/797

Con Regolamento delegato (UE) 2021/797 dell’8 marzo 2021 la Commissione europea apporta alcune modifiche al Regolamento CLP, in particolare nella etichettatura di miscele con biossido di titanio.

Si tratta di rettifiche di errori nelle versioni in lingua ceca, danese, francese, italiana, polacca e tedesca contenuti nell’allegato II e nella versione in lingua italiana dell’allegato VI, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Aggiornamento CLP:
Regolamento Delegato 2020/11 – adeguamento GHS

Con Regolamento Delegato (UE) 2020/11 si apporta modifica al Regolamento n.1278/2008 (artt. 25 “Informazioni supplementari figuranti sull’etichetta” e 29 e “Esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio” e soprattutto l’allegato VIII).
Spicca il posticipo della prima scadenza dei nuovi obblighi previsti per le miscele pericolose immesse sul mercato: le aziende che immettono sul mercato miscele pericolose per la salute e/o per pericoli fisici che hanno come destinazione d’uso finale il consumatore, avranno tempo fino al 31 Dicembre 2020 (era fissato al 1 gennaio 2020) per adeguarsi alle nuove disposizioni, così come le aziende che immettono sul mercato miscele destinate al settore professionale.

Informazioni supplementari figuranti sull’etichetta

Le modifiche introdotte riguardano: l’art. 25 “Informazioni supplementari figuranti sull’etichetta”, il cui paragrafo 7 ora recita così: «7. Qualora, a norma dell’allegato VIII, il notificante crei un identificatore unico di formula, questo è incluso nelle informazioni supplementari sull’etichetta in conformità alle disposizioni della parte A, sezione 5, di tale allegato.».
All’articolo 29 è inserito il seguente paragrafo: «4 bis. Qualora, a norma dell’allegato VIII, crei un identificatore unico di formula, il notificante può, anziché includerlo nelle informazioni supplementari, decidere di riportarlo secondo un’altra modalità consentita dalla parte A, sezione 5, di tale allegato.».

Con Regolamento 2019/521 del 27 marzo scorso (in GUUE L 86 del 28 marzo 2019) la Commissione apporta modifica al regolamento CLP tenendo in conto delle modifiche intervenute a seguito dell’attuazione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals – GHS) delle Nazioni Unite la cui sesta e settima edizione riporta le modifiche adottate dai tecnici ONU anche in materia di trasporto di merci pericolose.

Aggiornamento CLP:
Regolamento 2017/542

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/542 della Commissione che ha aggiunto nuove prescrizioni per la trasmissione di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e per l’inclusione di un «identificatore unico di formula» nelle informazioni supplementari fornite sull’etichetta di una miscela pericolosa.
Vista la necessità di aggiornare frequentemente l’identificatore unico di formula (UFI), le nuove norme dovrebbero prevedere la possibilità di riportare l’UFI sull’etichetta della miscela pericolosa o sul suo imballaggio, nelle immediate vicinanze dell’etichetta. L’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 già contempla la possibilità di riportare tutti gli elementi dell’etichetta sull’imballaggio, anziché sull’etichetta stessa. L’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 disciplina inoltre la situazione in cui una miscela è fornita senza imballaggio.

Proroga alle modifiche al CLP: perché?

Nel Regolamento delegato si spiega che intorno alle nuove regole è sorto un certo dibattito fra autorità e portatori di interessi sulla praticabilità delle nuove norme (le ripercussioni dell’elevata variabilità nella composizione della miscela dovuta all’origine naturale dei componenti, la difficoltà di conoscere la composizione esatta dei prodotti nei casi in cui sono interessate catene di approvvigionamento complesse e l’impatto legato alla presenza di molteplici fornitori di componenti della miscela con le stesse proprietà tecniche e i medesimi pericoli).
Si è dunque optato per differire dal 1°gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 la prima data di messa in conformità, al fine di concedere un periodo di tempo sufficiente per elaborare le soluzioni necessarie e apportare le modifiche necessarie alle nuove norme.
Tale rinvio non pregiudica la necessità che i sistemi degli Stati membri siano operativi in tempo utile prima del 1° gennaio 2021, al fine di concedere agli importatori e agli utilizzatori a valle un periodo di tempo sufficiente per predisporre le loro trasmissioni prima di tale termine.

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