Caratteristiche e normativa sulle scale antincendio: tutto ciò che devi sapere

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Le scale antincendio (o scale d’esodo), come riporta il D.M. 3 agosto 2015 e s.m., la cui parte di pertinenza è stata sostituita con revisione introdotta dal D.M. 18 ottobre 2018), fanno parte di un sistema, detto d’esodo, è cioè un insieme di misure di salvaguardia che consentono agli occupanti di un determinato luogo di essere posti in condizioni di sicurezza.

Scale antincendio normativa

Il Codice di Prevenzione Incendi, nell’ambito della Sezione S “Strategia antincendio”, dedica il Capitolo 4. al tema ESODO e indica, nell’ambito delle caratteristiche del sistema d’esodo, i criteri di riferimento per vie d’esodo e scale d’esodo o scale antincendio.
Nello stesso decreto sono indicati principi da adottare per individuare strategie e criteri di progettazione.

Caratteristiche generali delle vie d’esodo

Nel paragrafo S.4.5.3. sono riportate le caratteristiche generali delle vie di esodo.

Per la definizione riportata nel capitolo G.1 la via d’esodo (o via d’emergenza) è un percorso senza ostacoli al deflusso appartenente al sistema d’esodo, che consente agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro dal luogo in cui si trovano.

Il paragrafo S.4.5.3 prevede che non debbano essere considerate quali vie d’esodo, scale portatili, ascensori, rampe con pendenza superiore all’20%, nonché scale e marciapiedi mobili non progettati secondo le indicazioni del paragrafo S.4.5.5.

In particolare, nella revisione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 18.10.2019), è stata modificata la pendenza limite delle rampe ed introdotto l’utilizzo delle scale e marciapiedi mobili in determinate condizioni di utilizzo.

Per quanto riguarda scale e marciapiedi mobili, gli stessi possono essere considerati ai fini del calcolo delle vie d’esodo solo se progettati secondo le indicazioni del paragrafo S.4.5.5.

Scale antincendio protette

Nel paragrafo S.4.5.3.1 è definitiva la via d’esodo protetta che comprende anche le scale antincendio, in particolare:

1. I percorsi d’esodo protetti (es. corridoi, scale, rampe, atri, …) devono essere inseriti in vani protetti ad essi dedicati.
In tali vani è generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V.3.
2. Le scale d’esodo protette devono condurre in luogo sicuro direttamente o almeno tramite percorso d’esodo protetto.

Il concetto di via di esodo protetta rimane sostanzialmente simile a quello enunciato nel D.M. 30/11/83:• Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura.

Nel Codice di Prevenzione Incendi è eliminata la richiesta dei congegni di autochiusura delle porte, a favore di una pluralità di scelte progettuali, e chiarito il fatto che scale d’esodo protette e percorsi protetti devono essere inseriti in vani protetti ad essi esclusivamente dedicati, nei quali, in linea di massima, è ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizio ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10: “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio” e V.1.: “Aree a rischio specifico”. Gli impianti ammessi sono, ad esempio, ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti elettrici civili, impianti antincendio, …
Altra richiesta specifica del Codice di Prevenzione Incendi è che le scale d’esodo protette devono condurre in luogo sicuro direttamente o almeno tramite percorso protetto avente le stesse caratteristiche.

Scale antincendio interne

Nel paragrafo S.4.5.3.2 è definitiva la via d’esodo a prova di fumo (che comprende le scale antincendio), in particolare:
1. I percorsi d’esodo a prova di fumo (es. corridoi, scale, rampe, atri, …) devono essere inseriti in vani a prova di fumo ad essi dedicati.
In tali vani è generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V.3.
2. Le scale d’esodo a prova di fumo devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo. Qualora il percorso d’esodo fino a luogo sicuro sia solo protetto, l’intera via d’esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta.

Anche per le vie di esodo a prova di fumo vengono ripresi i concetti già espressi per le vie di esodo protette, richiedendo quindi che scale e percorsi a prova di fumo siano inseriti in vani a prova di fumo ad essi esclusivamente dedicati.
Tali compartimenti risultano a prova di fumo se progettati e realizzati secondo le indicazioni del paragrafo S.3.5.4; in particolare, se il compartimento deve essere protetto dall’ingresso di fumi dai compartimenti comunicanti, lo stesso deve essere da questi separato con filtro a prova di fumo avente le caratteristiche riportate al paragrafo S.3.5.3.
La richiesta che le scale d’esodo a prova di fumo conducano in luogo sicuro direttamente o almeno tramite percorso a prova di fumo è riproposta anche in questo paragrafo.

Infine, anche nel caso dei vani a prova di fumo, è ammessa la presenza di impianti (es. ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti elettrici civili, impianti antincendio, …) nel rispetto dei vincoli imposti dai capitoli S.10: “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio” e V.1.: “Aree a rischio specifico”.

Scale antincendio esterne

Nel paragrafo S.4.5.3.3 è definitiva la via d’esodo esterna (che comprende le scale antincendio), in particolare:
1. Le vie d’esodo esterne (es. scale, rampe, passerelle, camminamenti, …) devono essere completamente esterne alle opere da costruzione. Inoltre, durante l’esodo degli occupanti, non devono essere soggette ad irraggiamento dovuto all’incendio superiore a 2,5 kW/m2 e non devono essere investite dai prodotti della combustione.
È generalmente ammessa la prossimità di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli S.10 e V.3.
2. Si ritengono soddisfatte le condizioni del comma 1 applicando almeno uno dei criteri di cui alla tabella S.4-5.
3. Ai fini delle prestazioni, una via d’esodo esterna è considerata equivalente:
a. per piani con quota = 24 m, ad una via d’esodo a prova di fumo con caratteristiche di filtro;
b. nei restanti casi, ad una via d’esodo protetta con caratteristiche di filtro.
4. Le scale d’esodo esterne devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo o via d’esodo esterna. Qualora il percorso d’esodo fino a luogo sicuro sia solo protetto, l’intera via d’esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta.

La definizione della via di esodo esterna, rispetto a quella data dal D.M. 30/11/83, dal D.M. 19/8/96 e dalle successive normative tradizionali di tipo prescrittivo, è caratterizzata dal fornire innanzitutto l’obiettivo prestazionale che la scala esterna o il percorso esterno deve garantire. La richiesta è che, durante l’esodo, gli occupanti non devono essere soggetti ad irraggiamento dovuto all’incendio superiore a 2,5 kW/m2 e non devono essere investiti dagli effluenti dell’incendio, praticamente le stesse caratteristiche richieste per il “luogo sicuro”.

Al comma 2 il paragrafo riporta tre criteri seguendo i quali può ritenersi raggiunto l’obiettivo sopra-citato. In particolare, con riferimento alla tabella S.4-5 si ha:

– Per il primo criterio che la porzione di chiusura d’ambito dell’opera da costruzione su cui è collocata la via d’esodo esterna (orizzontale o verticale, anche adiacente all’opera da costruzione) deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI30, oppure E30 nel caso di vie d’esodo realizzate con materiali e strutture incombustibili. Tale porzione è ottenuta come area di influenza della proiezione del piano di calpestio della via d’esodo sulla costruzione con roffset pari a 11,800 m. La porzione ottenuta è prolungata perpendicolarmente fino al più basso piano di riferimento o fino a terra. Gli infissi, anche parzialmente ricompresi nella porzione, devono avere pari classe di resistenza al fuoco.

– Il secondo criterio prevede, in alternativa, che la via d’esodo esterna (orizzontale o verticale) deve essere distaccata di almeno 2,50 m dall’opera da costruzione, da aperture di smaltimento o di evacuazione di fumi e calore dell’incendio. Deve essere collegata alle porte di piano tramite passerelle realizzate con materiali incombustibili. Le passerelle devono essere protette dall’incendio tramite l’adozione della soluzione del criterio 1.

– Il terzo criterio prevede, infine, che la via d’esodo esterna (orizzontale o verticale) deve essere distaccata di 2,50 m dall’opera da costruzione, da aperture di smaltimento o di evacuazione di fumi e calore dell’incendio. Se collegata alle porte di piano tramite passerelle, queste devono essere realizzate con materiali incombustibili. Le passerelle devono essere protette dall’incendio per mezzo di pavimentazione e setti laterali pieni, realizzati con materiale incombustibile; l’altezza dei setti laterali si deve estendere per non meno di 2 m dal piano di calpestio.

Ai fini delle prestazioni, una via d’esodo esterna è considerata equivalente:

• per piani con quota = 24 m, ad una via d’esodo a prova di fumo con caratteristiche di filtro;
• nei restanti casi, ad una via d’esodo protetta con caratteristiche di filtro.
La via d’esodo esterna può essere impiegata sempre al posto di una via d’esodo a prova di fumo, via d’esodo a prova di fumo con caratteristiche di filtro, via d’esodo protetta, via d’esodo protetta con caratteristiche di filtro. Inoltre, la via d’esodo esterna ha un grado di protezione maggiore della semplice via d’esodo che attraversi uno spazio a cielo libero.

Le scale d’esodo esterne devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo o via d’esodo esterna. Qualora il percorso d’esodo fino a luogo sicuro sia solo protetto, l’intera via d’esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta (anche in tali percorsi vale quanto previsto in merito alla presenza di impianti tecnologici e di servizi).

Scale antincendio aperta o senza protezione

Per via d’esodo senza protezione, detta anche “aperta” (che comprende le scale antincendio), nel paragrafo S.4.5.3.4 si definisce:
1. Le vie d’esodo senza protezione sono tutte quelle che non possono essere classificate come protette, a prova di fumo o esterne.

Si definisce quindi scala antincendio aperta o senza protezione, quella scala per la quale non sia prevista nessuna protezione: denominazione e definizione sono state introdotte dalla recente revisione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 18.10.2019), così come la classificazione rispetto al grado di protezione.

Gradini scala antincendio

Le caratteristiche di scale d’esodo, comunemente chiamate scale antincendio, sono contenute nel paragrafo S.4.5.4.

1. Quando un pavimento inclinato immette in una scala d’esodo, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala pari alla larghezza della stessa.
2. Le scale d’esodo devono essere dotate di corrimano laterale. Le scale d’esodo di larghezza maggiore di 2400 mm dovrebbero essere dotate di uno o più corrimano centrali.
3. Le scale d’esodo devono consentire l’esodo senza inciampo degli occupanti. A tal fine:
a. i gradini devono avere alzata e pedata costanti;
b. devono essere interrotte da pianerottoli di sosta.
4. Sono ammessi gradini con alzata o pedata variabili, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d’esodo da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato od occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
5. Dovrebbero essere evitate scale d’esodo composte da un solo gradino in quanto fonte d’inciampo. Se il gradino singolo non è eliminabile, deve essere opportunamente segnalato.

Nel paragrafo G.1.9 la scala di esodo viene definita come segue:
• Scala d’esodo: scala appartenente al sistema d’esodo
mentre il paragrafo S.4.5.4 riporta una serie di caratteristiche generali che devono possedere le scale d’esodo.
In particolare, al comma 2 è specificato che in caso di immissione nella scala d’esodo attraverso pavimento inclinato, la pendenza dello stesso deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala pari alla larghezza della stessa per consentire un agevole afflusso agli occupanti.
Sempre per garantirne la fruizione in sicurezza, è richiesto al comma 2 che le scale d’esodo siano dotate di corrimano laterale e quelle di larghezza maggiore di 2400 mm di uno o più corrimano centrali.
Il comma 3 rimarca che deve essere consentito l’esodo degli occupanti senza inciampo, raggiungendo tale obiettivo con la realizzazione di opportuni pianerottoli di sosta e gradini aventi alzata e pedata costanti.

Per quanto riguarda l’influenza dei gradini sulla fruizione della scala d’esodo nel paragrafo S.4.8.8 sono forniti gli strumenti per dimensionare la larghezza delle vie di esodo verticali in funzione di alzata e pedata dei gradini che le costituiscono.
A tal proposito, il comma 4 precisa che sono ammessi gradini con alzata o pedata variabili, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d’esodo da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato od occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio. Infine, in questo paragrafo è precisato che dovrebbero essere evitate scale d’esodo composte da un gradino singolo in quanto fonte d’inciampo e che, nel caso non sia possibile eliminarlo, lo stesso debba essere opportunamente segnalato.

Larghezza delle scale antincendio

I criteri per il calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo verticali – e quindi delle scale antincendio – sono contenute nel paragrafo S.4.8.8.

Il calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo verticali LV, sebbene effettuato con una formula che formalmente sembra la stessa, cambia a seconda della modalità di esodo adottata (paragrafo S.4.1), come specificato nei paragrafi S.4.8.8.1 (Calcolo in caso di esodo simultaneo) o S.4.8.8.2 (Calcolo in caso di esodo per fasi).

In ogni caso, come per la larghezza delle vie d’esodo orizzontali, la larghezza risultante LV può essere suddivisa tra più percorsi.
Al fine di limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato, in particolare in caso di affollamenti o densità di affollamento significativi oppure laddove gli occupanti si distribuiscano in modo imprevisto, la larghezza di ciascun percorso deve rispettare i criteri della tabella S.4-32 Larghezze minime per vie d’esodo verticali, oppure essere oggetto di specifica valutazione del rischio.
Tale larghezza può essere suddivisa in più percorsi, in funzione dell’affollamento dell’ambito servito che corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d’esodo che si dipartono da tale ambito.

La revisione del Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 18.10.2019), ha introdotto un range di valori maggiore rispetto al precedente, rimodulandone alcuni.
Ad esempio, il valore minimo della larghezza di porte, uscite, corridoi, ecc, tassativamente non inferiore a 1200 mm della precedente versione è stato rimodulato prevedendo una larghezza minima di 900 mm per affollamento dell’ambito servito inferiore a 300 occupanti, nonché i valori di 1000 mm per affollamento dell’ambito servito tra 300 e 1000 occupanti, valori di almeno 1200 mm al superamento dei 1000 occupanti.
Infine, è stata conservata la larghezza non inferiore a 600 mm per ambiti con esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …).

Calcolo larghezza delle scale antincendio in caso di esodo simultaneo (S.4.8.8.1)

1. Se nell’attività si applica la modalità d’esodo simultaneo, le vie d’esodo verticali devono essere in grado di consentire l’evacuazione contemporanea di tutti gli occupanti in evacuazione da tutti i piani serviti.
2. La larghezza LV è calcolata come segue:
LV = LU x nV (S. 4-2)
con:
LV larghezza minima della via d’esodo verticale [mm]
LU larghezza unitaria determinata da tabella S.4-29 in funzione del profilo di rischio RVITA
di riferimento e del numero totale dei piani serviti dalla via d’esodo verticale [mm/persona]
nV numero totale degli occupanti che impiegano tale via d’esodo verticale, provenienti da tutti i piani serviti, nelle condizioni d’esodo più gravose (paragrafo S.4.8.6)
.

Calcolo larghezza delle scale antincendio in caso di esodo per fasi (S.4.8.8.2)

1. Se nell’attività si applica la modalità d’esodo per fasi, le vie d’esodo verticali devono essere in grado di consentire l’evacuazione degli occupanti dei piani serviti durante ciascuna fase.
2. La larghezza LV è calcolata come segue:
LV = LU x nV (S. 4-3)
con:
LV larghezza minima della via d’esodo verticale [mm]
LU larghezza unitaria determinata da tabella S.4-29 in funzione del profilo di rischio RVITA di riferimento ed imponendo pari a 2 il numero totale dei piani serviti dalla via d’esodo verticale [mm/persona]
nV numero totale degli occupanti che impiegano tale via d’esodo verticale, provenienti da due dei piani serviti, considerando i due piani, anche non consecutivi, aventi maggiore affollamento, nelle condizioni d’esodo più gravose
(paragrafo S.4.8.6).

Come indicato anche nelle tabelle S.4-30 Incremento larghezza unitaria delle scale d’esodo in relazione ai gradini e S.4-31 Incremento larghezza unitaria delle rampe d’esodo in relazione alla pendenza del D.M. 18.10.2019, sia in caso di esodo simultaneo che per fasi, i valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per scale e rampe con le indicazioni fornite nelle tabelle citate.

Per saperne di più consulta il volume:
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI COMMENTATO
A cura di Fabio Dattilo e Marco Cavriani

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