Albo gestori

Trasporto rifiuti: proroghe procedimenti e chiarimenti su DL CURA ITALIA

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Con Circolare n. 4 del 23 marzo 2020 il Comitato Nazionale Gestori chiarisce sulla validità dei procedimenti di iscrizione all’Albo alla luce della proroga di validità fino al 15 giugno 2020 disposta nel DL CURA ITALIA (DL 17/ marzo 2020, n.18) per consentire ai soggetti con titoli abilitativi in scadenza di continuare ad operare fino al presunto superamento dell’emergenza.
In base all’art. 103 del DL 18/2020 “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Eppure, il Comitato precisa che ciò riguarda procedimenti in corso o ancora da aprire.

Esclusioni dal rinvio disposto dal DL CURA ITALIA
Ne sono esclusi
a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;
b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decretolegge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

Trasporto di rifiuti in emergenza COVID e obblighi da rispettare
Sgombra poi il campo da dubbi circa la necessità di rispettare requisiti e condizioni per lo svolgimento legittimo dell’attività (onde evitare il rischio di incorrere in procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni).
Fra gli obblighi, il Comitato ricorda di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020 nonché l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione

Variazione iscrizione dei veicoli e proroghe
Quanto ai procedimenti riguardanti la variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà il Comitato indica che non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.

Circolare n. 4 del 23 marzo 2020
Applicazione articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

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Redazione InSic

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