Prodotti di consumo invenduti: pubblicato il Reg. delegato UE 2026/296 deroghe al divieto di distruzione

Prodotti di consumo invenduti: pubblicato il Reg. delegato UE 2026/296 deroghe al divieto di distruzione

Dal 19 luglio 2026 è diventato operativo il divieto di distruzione per i prodotti di consumo invenduti. Il nuovo Regolamento delegato (Ue) 2026/296 definisce le deroghe per cui la distruzione resta ammessa, specificamente per motivi di sicurezza, tutela della proprietà intellettuale e deterioramento dei beni.

  • Il Regolamento delegato in esame si inserisce nel quadro delle misure previste dal Regolamento Ecodesign (UE) 2024/1781 (ESPR). Per una panoramica completa sul nuovo quadro europeo della progettazione sostenibile consulta anche il nostro approfondimento dedicato al Regolamento Ecodesign ESPR.

Regolamento Delegato (UE) 2026/296: il quadro normativo

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Regolamento Delegato (UE) 2026/296, che integra il Regolamento Ecodesign (ESPR – UE 2024/1781) stabilendo le deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.
Il provvedimento, entrato in vigore il 12 maggio, è pienamente applicabile dal 19 luglio 2026 e definisce i casi in cui le aziende potranno ancora procedere alla distruzione dei prodotti non venduti, imponendo però rigorosi obblighi di documentazione e trasparenza.

Divieto di distruzione e gerarchia dei rifiuti

L’obiettivo primario della Commissione europea è migliorare la sostenibilità dei prodotti, riducendo drasticamente lo spreco di risorse. Il Regolamento Ue 2024/1781 introduce il principio cardine per cui è vietata la distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati all’allegato VII del medesimo Regolamento Ue (cfr. art. 25).
Tuttavia, il nuovo Regolamento delegato 2026/296 riconosce che in determinate circostanze la distruzione rimane l’unica opzione praticabile. Anche in presenza di una deroga, l’operatore dovrà comunque rispettare la gerarchia dei rifiuti (Dir. 2008/98/CE), dando priorità al riciclaggio rispetto al recupero energetico o allo smaltimento in discarica.

Le principali deroghe ammesse dal Regolamento Ue 2026/296

Il testo individua, all’art. 2, diverse fattispecie che giustificano la distruzione dell’invenduto. In particolare, i prodotti di consumo invenduti elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 possono essere distrutti in una delle circostanze seguenti, purché sia possibile presentare la relativa documentazione per la verifica della conformità:

  • Salute e sicurezza: prodotti pericolosi che rappresentano un rischio per i consumatori.
  • Proprietà intellettuale: prodotti che violano marchi o diritti di proprietà intellettuale, o soggetti a licenze contrattuali che ne vietano la vendita oltre una data specifica.
  • Inidoneità tecnica alla preparazione per il riutilizzo: casi in cui è tecnicamente impossibile rimuovere loghi o etichette protette da diritti di proprietà intellettuale senza distruggere il prodotto.
  • Prodotti danneggiati o inidonei: merci deteriorate durante il trasporto o la logistica, o con difetti di fabbricazione che fanno sì che la riparazione o il ricondizionamento non siano tecnicamente fattibili o efficaci in termini di costi.
  • Mancata accettazione di prodotti offerti in donazione: se il prodotto è stato offerto in donazione per almeno 8 settimane a soggetti dell’economia sociale e non è stato accettato.
  • Assenza di mercato post-recupero: se il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato dopo essere stato preparato per il riutilizzo da un gestore del trattamento dei rifiuti, ma non è stato possibile trovare un destinatario.

Obblighi per le imprese: documentazione e trasparenza

Per evitare abusi, il Regolamento impone agli operatori economici di conservare una documentazione dettagliata per 5 anni dalla distruzione (cfr. art. 3). Questa deve includere perizie tecniche, verbali di prova, dichiarazioni di autovalutazione o decisioni giudiziarie che attestino la sussistenza della deroga.
Inoltre, è introdotto l’obbligo di fornire ai Gestori del trattamento dei rifiuti una dichiarazione sulla deroga applicabile (cfr. art. 4), al fine di agevolare processi di cernita più efficaci, migliorare i tassi di riutilizzo e di riciclaggio e ridurre i costi superflui di trattamento dei rifiuti.

Scadenze e prossimi passi

Il Regolamento 2026/296 si applica dal 19 luglio 2026. La Commissione Europea ha già previsto un piano di riesame entro il 12 maggio 2031 (cfr. art. 5) per valutare l’inserimento di nuovi prodotti nel divieto o l’aggiornamento delle deroghe in base all’evoluzione tecnologica.

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