Albo gestori

Iscrizioni all’Albo e requisiti morali: chiarimenti in circolare 4/2019

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Con Circolare n.4 del 7 marzo 2019, l’Albo Gestori Ambientali fornisce chiarimenti sulla valutazione del requisito morale del soggetto ai fini dell’iscrizione all’Albo.
Le perplessità riguardano dunque l’art. 10 comma 2 lett d) del DM 120/2014.nel quale si richiede alle imprese ed enti iscritti che “non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena” (in specifiche ipotesi dettagliate).Il Comitato risponde dunque a due perplessità delle Sezioni regionali: la prima insiste sui casi di unificazione delle pene nel reato continuato (superando così il limite di un anno per la perdita del requisito morale).
La seconda perplessità riguarda l’esito positivo della “messa alla prova” ai fini della permanenza del requisito morale, che secondo il Comitato non influisce direttamente sul requisito.

I quesiti posti al Comitato gestori nella Circolare 4/2019

I dubbi delle Sezioni regionali dell’Albo si appuntano sul fatto che, in sede di esecuzione, le plurime condanne vengono sottoposte, ad istanza del condannato o del pubblico ministero, alla disciplina del reato continuato ex art. 71 c.p.p. e dell’art. 81 comma 2 c.p.. In tal caso le pene, unificate dal vincolo della continuazione, possono superare il limite di un anno stabilito per la perdita del requisito morale ai fini dell’iscrizione all’Albo.
Inoltre, come secondo quesito, chiedono come debba essere considerato, ai fini della permanenza del requisito morale, l’esito positivo della “messa alla prova” ex artt. 168 bis e 168 ter c.p

Secondo il Comitato Gestori

La previsione del reato continuato comporta conseguenze favorevoli al reo in termini di durata complessiva della pena, pertanto secondo il Comitato Nazionale, qualora l’interessato abbia richiesto detto beneficio o non si sia opposto alla richiesta del pubblico ministero, sussiste una adeguata considerazione delle conseguenze sfavorevoli e la pena deve essere valutata unitariamente anche ai fini della eventuale perdita del requisito morale.
Quanto al secondo quesito il Comitato Nazionale ritiene che, non essendo ravvisabile nella fattispecie alcuna sentenza di condanna, l’esito positivo della “messa alla prova”, non possa avere influenza sul requisito morale.

Riferimenti normativi

Circolare n. 4 del 07 marzo 2019
Requisiti d’iscrizione di cui all’art. 10, comma 2, lett. d) del D.M. 120/2014

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Redazione InSic

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