Impronta ambientale dei prodotti: il Regolamento del Made Green in Italy

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Sarà in vigore dal 13 giugno il Decreto 21 marzo 2018 (in GU n.123 del 29-5-2018) che contiene il Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti: «Made Green in Italy» al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.

Storia del Regolamento sul Made Green in Italy
Il regolamento è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21, comma 1, del Collegato Ambiente (Legge n. 221/2015) che ha istituito lo schema nazionale e che ha stabilito di definire le sue modalità di funzionamento con successivo decreto (per l’appunto l’emanato DM 21/3/2018) anche con il rilascio del logo «Made Green in Italy» ai prodotti di cui all’articolo 2, lettera v) ovvero “prodotti originari dell’Italia nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, e dalle relative disposizioni di applicazione”.

Cos’è l’Impronta ambientale
L’impronta ambientale di un prodotto (inteso come “bene” o “servizio”, secondo la Norma ISO 14040:2006 sulla metodologia LCA – Life Cycle Assessement ) è una misura fondata su una valutazione multi-criterio delle prestazioni ambientali di un prodotto, analizzato lungo tutto il suo ciclo di vita, ed è calcolata principalmente al fine di ridurre gli impatti ambientali di tale bene o servizio considerando tutte le attività della catena di fornitura, dall’estrazione delle materie prime, attraverso la produzione e l’uso, fino alla gestione del fine-vita.

Analisi del Regolamento
All’art.3 il Regolamento contenuto nel DM 21/3/2018 spiega in che modo è possibile presentare delle regole di categoria di prodotto – RCP (regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto) al gestore dello schema utilizzando il modulo A di cui all’allegato I, e la relativa tempistica della procedura.
La validità e aggiornamento della RCP è di 4 anni (vedi art.4) aggiornabile dal gestore dello schema. Possono chiedere l’adesione allo schema (art.5) i produttori di prodotti classificabili come Made in Italy ai sensi della lettera v), dell’articolo 2, sottoponendo adeguata documentazione (vedi art.6) indicata in allegato II, punto 1 – numero 2). Disciplinata anche la concessione del logo (art.7) dietro acquisizione della richiesta di adesione: la licenza resta valida per l’intero periodo anche in caso di successiva modifica delle RCP.

Alla voce “Forme di Incentivazione” dell’art.8 si indica che il ministero dell’Ambiente utilizzerà nei CAM relativi alle nuove categorie di prodotti, nonché nei CAM già approvati e pubblicati, l’adesione allo schema «Made Green in Italy» come strumento di verifica del rispetto delle specifiche tecniche, da parte delle stazioni appaltanti, laddove pertinenti e riguardanti il ciclo di vita del prodotto, tenuto conto delle previsioni di cui agli articoli 34 e 87 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Riferimenti normativi
DECRETO 21 marzo 2018, n. 56 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
(GU n.123 del 29-5-2018 )

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Redazione InSic

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