Biocidi, l’UE iscrive nuovi principi attivi nella Direttiva

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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 febbraio sono stati pubblicati nuovi aggiornamenti dell’allegato I della direttiva 98/8/CE in materia di biocidi.
Il primo aggiornamento è previsto dalla direttiva 2013/7/UE del 21 febbraio (GUCE del 22 /2/2013) che iscrive il cloruro di alchil (C 12-16 ) dimetilbenzilammonio come principio attivo all’interno dell’allegato alla direttiva Biocidi.
La Direttiva 2013/6/UE della Commissione, del 20 febbraio 2013, iscrive invece il diflubenzuron come principio attivo nell’allegato I della direttiva.

Per quanto riguarda il dimetilbenzilammonio è stata l’Italia a presentare una relazione, con relativa raccomandazione sulla valutazione di questa sostanza, da cui risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti cloruro di alchil (C 12-16 ) dimetilbenzilammonio possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, e pertanto è necessario iscrivere la sostanza ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8.
Si legge nella direttiva che finora non sono stati valutati tutti i possibili usi e scenari di esposizione a questa sostanza né l’esposizione di alimenti o mangimi. Pertanto è opportuno disporre che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per la popolazione e i comparti ambientali. Inoltre, la Commissione UE ritiene che sia opportuno esigere che siano definite procedure operative sicure, che i prodotti siano utilizzati indossando idonei dispositivi di protezione individuale e che non siano applicati a legno con il quale i bambini possono entrare a diretto contatto, tranne qualora nella richiesta di autorizzazione venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili.
Quanto all’applicazione in campo industriale si raccomanda di operare in un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che subito dopo il trattamento il legno sia conservato su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo e per consentire la raccolta degli eventuali scoli di prodotti utilizzati come preservanti del legno e contenenti cloruro di alchil (C 12-16 ) dimetilbenzilammonio al fine del loro riutilizzo o smaltimento.

Per quanto riguarda la Direttiva 2013/6/UE che inserisce il principio attivo diflubenzuron nell’allegato I della direttiva, vi si legge che la sostanza è stata esaminata in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito nell’allegato V della medesima direttiva.
Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti diflubenzuron soddisfino i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il diflubenzuron nell’allegato I di detta direttiva per l’uso nei prodotti di tipo 18.

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Redazione InSic

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