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Acque: una Decisione sulle classificazioni dei sistemi di monitoraggio

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In materia di acque e sistemi di controllo, è stata recentemente pubblicata in GUCE la Decisione 2018/229 che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque), i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’esercizio di intercalibrazione. La Decisione abroga la decisione 2013/480/UE della Commissione.

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Le disposizioni della Direttiva 2000/60
La direttiva 2000/60/CE richiede agli Stati membri di proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici superficiali per raggiungere un buono stato ecologico e chimico. Impone agli Stati membri di proteggere e migliorare tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico.
Per definire il “buono stato ecologico”, la direttiva prevede un procedura per garantire la comparabilità tra i risultati del monitoraggio biologico dei vari Stati membri e le loro rispettive classificazioni dei sistemi di monitoraggio. È opportuno quindi secondo la Commissione, che i risultati del monitoraggio biologico ottenuti negli Stati membri e le loro rispettive classificazioni dei sistemi di monitoraggio siano comparati mediante una rete di intercalibrazione costituita da siti di monitoraggio situati in ciascuno Stato membro e in ciascuna ecoregione dell’Unione. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere le informazioni necessarie relative ai siti da inserire nella rete di intercalibrazione per consentire di valutare la coerenza delle classificazioni dei sistemi nazionali di monitoraggio con le definizioni normative contenute nell’allegato V, punto 1.2, della direttiva 2000/60/CE.

L’Allegato alla Decisione 2018/229
Pertanto, all’Allegato (unico) della Decisione 2018/229 sono indicati i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi, ai sensi dell’allegato V, punto 1.4.1, iii), della direttiva 2000/60/CE; alla Parte 2 dell’Allegato alla Decisione sono riportati i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi nell’ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione nel caso in cui una valutazione della comparabilità per un elemento di qualità biologica non sia stata completata nell’ambito di un gruppo di intercalibrazione geografico.
Gli Stati membri possono utilizzare i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi per stabilire il buon potenziale ecologico dei corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati secondo l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE (si veda l’art. 1 della Decisione).

Riferimenti normativi:
DECISIONE (UE) 2018/229 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2018
che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/UE della Commissione

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Redazione InSic

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