Bonifica Bagnoli-Coroglio, Protocollo di vigilanza Governo-ANAC

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Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha firmato il 24 Maggio scorso a Palazzo Chigi il protocollo di vigilanza sulle procedure per la bonifica delle aree di Bagnoli, con il commissario di Bagnoli Salvo Nastasi, il presidente dell’Anac Raffaele Cantone e l’amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri.

Le aree nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sono qualificate di rilevante interesse nazionale: un Commissario straordinario del Governo (Salvatore Nastasi – Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri)e un Soggetto Attuatore vengono preposti alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. Inoltre, l’Autorità Nazionale Anticorruzione svolge attività di vigilanza collaborativa – previa stipula di protocolli d’intesa con le stazioni appaltanti richiedenti – finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell’attività di gestione dell’intera procedura di gara.
Il Protocollo, pertanto, disciplina lo svolgimento delle attività di vigilanza del Presidente dell’A.N.AC. e dell’Unità Operativa Speciale: l’ANAC potrà operare una verifica – in via preventiva – sulla legittimità degli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana delle aree del comprensorio Bagnoli-Coroglio, con riguardo anche al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ai sensi della L. 06/11/2012, n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte di INVITALIA, del Protocollo di legalità sottoscritto il 6 aprile con la Prefettura di Napoli.
Al fine di permettere un’adeguata vigilanza, si legge all’articolo 3 del Protocollo, INVITALIA dovrà fornire al Presidente dell’A.N.AC. le proposte di determina a contrarre prodromiche all’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici; e specifici atti del procedimento di affidamento atti della fase di esecuzione dei contratti (vedi infra art.3). Inoltre, dovrà altresì tempestivamente comunicare all’Autorità l’insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente ai contratti pubblici affidati e quali azioni di tutela intende adottare, anche al fine di risolvere in via bonaria le riserve ai sensi del precitato art. 205 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Fra gli altri articoli, l’articolo 5 regola poi il Procedimento di verifica preventiva, mentre l’art. 6 identifica gli Atti non soggetti a verifica preventiva, ovvero:
a. gli atti di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila), disposti direttamente ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
b. perizie di variante di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di importo inferiore a quello percentualmente stabilito al precedente art. 3.;
c. riserve iscritte in contabilità ed eventuale relazione riservata del Direttore dei lavori e relazione del Responsabile del procedimento;
d. gli atti di affidamento di contratti di concessione che non prevedano il riconoscimento, in favore del concessionario, di un prezzo ovvero garanzie o ulteriori meccanismi di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 165 del D.Lgs. n. 50 del 2016, e relativi contratti;
e. gli accordi con amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico, comunque denominati;
f. sospensioni contrattuali;
g. attivazione dei procedimenti volti al raggiungimento di accordi bonari o transattivi;
h. gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore;
i. violazioni di eventuali protocolli di legalità e integrità.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel PDF allegato, tratto dal sito governo.it

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Redazione InSic

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