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Porti e aeroporti: requisiti del curatore di rifiuti

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In Gazzetta Ufficiale (n.122 del 26-5-2016) è stato pubblicato il Decreto del 24 febbraio 2016 n.88 con cui il Ministero dell’Ambiente regola i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali.

Nel decreto si stabilisce (articolo unico) che i curatori i quali, su nomina dell’autorità giudiziaria, possono procedere alla vendita del rifiuto posto sotto sequestro presso aree portuali e aeroportuali, previo trattamento da parte dei consorzi obbligatori devono essere iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali e, in particolare, nella Categoria 8 – intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.

Riferimenti normativi:
DECRETO 24 febbraio 2016, n. 88 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Regolamento concernente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali ai sensi dell’articolo 259 o dell’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU Serie Generale n.122 del 26-5-2016)

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Redazione InSic

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