Aggiornamento per coordinatori: un interpello sulla frequenza minima

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Proseguiamo con l’analisi degli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro emanati il 4 ottobre scorso. Dopo aver analizzato l’interpello n. 21 in materia di criteri di qualificazione dei formatori, ed il 23 sulla formazione/informazione in materia di spazi confinati, passiamo ora ad analizzare l’interpello n. 19/2014 (in allegato) che riguarda la frequenza minima per i corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza.

Il quesito
Il quesito è stata proposta dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), le cui perplessità riguardano l’aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza, della durata complessiva di 40 ore (All. XIV). La federazione evidenzia che “diverse organizzazioni, stanno proponendo “corsi” di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza della durata complessiva di 40 ore riportando come indicazione esplicita che la frequenza è obbligatoria nella misura del 90% del monte ore totali rilasciando comunque attestato finale di partecipazione alle 40 ore invece che alle effettive 36 ore eventualmente frequentate”.
Considerato che l’Allegato XIV del Testo Unico indica per il corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore, la presenza nella misura del 90%, Federcoordinatori chiede se è corretto equiparare tale indicazione anche ai corsi di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti.

Secondo il Ministero del Lavoro
La Commissione interpelli richiama il comma 2 dell’art. 98 del Testo Unico di Sicurezza, che distingue fra corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento.
Il corso di formazione per coordinatore è una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il corso di aggiornamento, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa qualifica.
L’allegato XIV prevede espressamente che “La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. […]. È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.”
Secondo la Commissione Interpelli, il quadro normativo delinea inequivocabilmente l’obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell’arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.
Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l’aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, fin quando non avranno completato l’aggiornamento stesso per il monte ore mancante.

Riferimenti normativi:
Interpello n.19/2014
destinatario: Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
istanza: Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza.

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Redazione InSic

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