Esposizione al rumore nei luoghi di lavoro, come misurarlo e come valutare il rischio

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L’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro è una delle principali cause di malattia professionale. Il D.lgs. 81/08 ha indicato le prescrizioni minime di sicurezza relative all’esposizione professionale al rumore.

Rischio rumore: cosa prevede il D.lgs. 81/08

La tutela contro l’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro è contenuta nel Capo II del Titolo VIII del D.lgs. 81/08.

Definizioni

Il rumore è un insieme complesso di suoni di varie frequenze e durata nel tempo, ossia una trasmissione di energia meccanica attraverso mezzi elastici sotto forma di vibrazioni meccaniche che si propagano con una velocità caratteristica del mezzo e si traducono in variazioni di pressione.

Per comprendere ed applicare correttamente la normativa è indispensabile conoscere le definizioni di seguito riportate (art. 188):

  • la pressione acustica di picco (Ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
  • il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore (definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990). Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
  • il livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore (definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990).

Quali sono i valori limite di esposizione al rumore?

L’art. 189 del D.lgs. 81/08 ha definito i valori limite di esposizione, vale a dire livelli massimi che non possono essere superati, e i valori superiori ed inferiori che fanno scattare l’azione prevenzionale, ossia livelli che, qualora superati, comportano l’applicazione di specifiche misure di sicurezza.

I valori indicati dalla legge hanno per riferimento il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX, 8h), ossia il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore e la pressione acustica di picco (Ppeak), vale a dire il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza C.

 Livello di esposizione
giornaliera – LEX, 8h dB(A)
Pressione acustica
di picco – Ppeak
Valori inferiori di azione80112 Pa = 135 dB(C)
Valori superiori di azione85140 Pa = 137 dB(C)
Valori limite di esposizione87200 Pa = 140 dB(C)

Se si superano i valori superiori di azione, viene fatto obbligo di indicare tali luoghi di lavoro con appositi segnali e di perimetrare le aree a rischio e limitarne l’accesso ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato.

Se, a causa delle caratteristiche dell’attività, l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente da una giornata all’altra, è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera con quello settimanale, a condizione che non ecceda il valore limite di 87 dB(A) e che siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tale attività.

La valutazione del rischio rumore

L’art.190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.

Gli elementi indicati dal decreto come riferimenti per questa valutazione sono: il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, i valori limite di esposizione e di azione, gli effetti del rumore sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, le informazioni fornite dai costruttori delle attrezzature, l’esistenza di attrezzature alternative meno rumorose, le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e la disponibilità di DPI per l’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Il datore di lavoro è tenuto ora a dare anche atto dell’avvenuta verifica circa l’esistenza sul mercato di attrezzature di lavoro alternative progettate per emettere un rumore inferiore, anche se la norma non dice come debba comportarsi il datore di lavoro una volta che tali attrezzature siano state individuate (l’obbligo di sostituzione è ipotizzabile solo nel caso, residuale, in cui sia accertato il superamento del valore limite).

Analogamente, nella valutazione del rischio il datore di lavoro deve dimostrare di aver effettuato una ricerca per verificare la disponibilità sul mercato di dispositivi di protezione dell’udito (cuffie, tappi auricolari, ecc.) con adeguate caratteristiche di attenuazione.

L’indagine fonometrica

Se, a seguito della valutazione, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro è tenuto a misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, con il supporto di personale qualificato.

Metodi e strumenti utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche di riferimento.

La misurazione può avvenire anche tramite campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.

I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

Calcolo dell’esposizione

Il comma 5-bis dell’art. 190, del D.lgs. 81/08 è stato modificato in modo significativo dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, il quale stabilisce che l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Sul portale PAF, il Portale Agenti Fisici (realizzato dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria USL Toscana Sud Est con la collaborazione dell’INAIL e dell’Azienda USL di Modena), è disponibile una Proposta di metodo di calcolo dell’esposizione a Rumore funzionale alla valutazione del rischio

Ogni quanto va effettuata e aggiornata la valutazione del rischio rumore?

La valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.

La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.

Formazione e informazione dei lavoratori

Nell’ambito degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori, come previsto in generale dagli artt. 36 e 37, l’art. 195 del D.lgs.81/08 stabilisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione, vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.

Misure di protezione

Al superamento dei rispettivi limiti di azione, il datore di lavoro deve adottare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione dei lavoratori esposti.

Secondo quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera d), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione (vedi articolo 192 del D.lgs. 81/08), fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito, che devono essere conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II del D.lgs. 81/08.

In quali casi è necessario attivare la sorveglianza sanitaria?

Per la prevenzione degli effetti uditivi del rumore, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria al superamento del livello superiore di azione LEX di 85 dB(A) e/o LCpicco >137 dB(C).

Al superamento del livello LEX di 80 dB(A) essa può essere attivata su richiesta del lavoratore e ove il Medico Competente ritenga necessario procedere in tal senso.

Prevenzione degli effetti uditivi ed extra uditivi del rumore

Il D.lgs. 81/08 nel Titolo VIII, come ampiamente descritto, prevede le misure di prevenzione e protezione contro l’esposizione professionale al rumore, in particolare per la prevenzione del danno uditivo.

L’esposizione al rumore può tuttavia causare anche effetti extra uditivi che possono avere gravi ricadute sulla salute del lavoratore esposto. In particolare: insorgenza di problemi cardiovascolari, indebolimento delle difese immunitarie e problemi gastrointestinali.

L’eccessivo rumore di fondo può inoltre interferire con la capacità di concentrazione e generare una reazione di fastidio e malessere che – ove il rumore raggiunga livelli elevati – può indurre aggressività ed aumentare la possibilità di comportamenti aggressivi su soggetti predisposti.

Per approfondire

Per approfondire la tematica consulta il volume EPC:

e il software per la valutazione del rischio rumore e vibrazioni:

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