organizzazione del pronto soccorso ferroviario

Sicurezza ferroviaria: nuove regole per l’organizzazione del pronto soccorso

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025 il decreto 4 agosto 2025 n. 152, che aggiorna le disposizioni sull’organizzazione del pronto soccorso in ambito ferroviario. Le modifiche introducono l’integrazione con i sistemi di gestione della sicurezza, adeguando le procedure di emergenza alle normative europee e ai moderni standard di interoperabilità ferroviaria.

Le novità del decreto 4 agosto 2025, n. 152

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 4 agosto 2025, n. 152, interviene apportando modifiche al decreto 24 gennaio 2011, n. 19. Il provvedimento aggiorna le modalità di applicazione, in ambito ferroviario, del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, come previsto dall’art. 45, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

Modifiche all’articolo 4: organizzazione del pronto soccorso ferroviario

Il nuovo decreto interviene, in particolare, sull’articolo 4 del D.I. 24 gennaio 2011, n. 19, introducendo importanti innovazioni nella gestione delle emergenze lungo la rete ferroviaria nazionale.

Le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture dovranno predisporre le procedure di pronto soccorso in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, come definiti dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50.

Tecnologie e interoperabilità europea

Le nuove disposizioni prevedono l’adozione di strumenti tecnologici che consentano:

  • il tempestivo arresto della marcia del convoglio in caso di emergenza, “in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del presente decreto”.
  • la richiesta automatica di attivazione del pronto soccorso (facoltativo).

L’obiettivo è garantire una risposta più rapida e coordinata in caso di incidente lungo la linea, riducendo i tempi di intervento e migliorando le tutele.

Il testo del nuovo art. 4, comma 1, Decreto 24 gennaio 2011, n. 19

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all’articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono , in conformità ai propri sistemi di gestione della sicurezza, così come definiti dall’articolo 8 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda lungo la rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato incluso il trasporto degli infortunati. «Le suddette procedure, elaborate sulla base della valutazione dei rischi e nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, prevedono anche l’utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono il tempestivo arresto della marcia del convoglio, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione del 16 maggio 2019, e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del presente decreto, possono, altresì, prevedere l’utilizzo di dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso. I dispositivi o strumenti tecnologici che garantiscono la richiesta automatica di attivazione di pronto soccorso sono installati nel rispetto della normativa europea applicabile agli stessi».

Quadro normativo di riferimento

  • D.Lgs. 81/2008, art. 45 – Gestione delle emergenze – Primo soccorso
  • D.M. 15 luglio 2003, n. 388 – Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
  • D.M. 24 gennaio 2011, n. 19 – Applicazione del D.M. 388/2003 al settore ferroviario
  • Regolamento UE 2019/773 – Specifiche tecniche per l’interoperabilità ferroviaria
  • D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 50 – Attuazione della direttiva 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie.

Strumenti e risorse per l’approfondimento

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