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Primo Soccorso nel trasporto ferroviario: La Legge Concorrenza 2023 modifica il Testo Unico di Sicurezza

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La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214 apporta una modifica all’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico di Salute e Sicurezza) in materia di pronto soccorso aziendale nel settore del trasporto ferroviario, imponendo ai gestori di predisporre un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria.

Cosa cambia?

Primo soccorso in azienda: cosa prevede l’art.45 TUS

L’Articolo 4 della Legge sulla Concorrenza apporta modifiche al comma 3 dell’articolo 45 del TUS che regola il primo Soccorso in azienda.

L’articolo, lo ricordiamo, fissa gli obblighi di apprestamento del Primo Soccorso da parte del datore di lavoro sentito il medico competente (ove nominato) tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva (comma 1). Rimanda al decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 per le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione (comma 2) e (al comma 3) prevede appositi decreti l’individuazione delle modalità di applicazione in ambito ferroviario.

Legge Concorrenza 2023: modifiche all’art.45 del TUS

Le modifiche della Legge Concorrenza 2023 sono due aggiunte testuali e toccano solo il comma 3 dell’art. 45 del Testo unico di Sicurezza.

La prima modifica aggiunge una dicitura che richiede il “rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario”.

La seconda modifica è l’aggiunta di un nuovo comma 3-bis che richiede entro 120 giorni che i gestori delle infrastrutture ferroviarie in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi un piano di intervento con le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Essenziale una preliminare valutazione dei rischi e l’assegnazione al personale di specifici ruoli e responsabilità ed ovviamente in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso.

Si aggiunge anche che “Ciascun datore di lavoro dovrà anche individuare sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni”.

Primo Soccorso aziendale: Testo Unico di Sicurezza – articolo 45 aggiornato

Riportiamo di seguito il testo dell’articolo 45 con le modifiche apportate in neretto

Articolo 45 – Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388(N) e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni «,  nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di  sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario».

«3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni».

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Antonio Mazzuca

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