Decreto COVID in Gazzetta: in vigore il Green Pass rafforzato illimitato e nuove regole per le positività a scuola

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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”, (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022), in vigore dal 5 febbraio 2022 con nuove regole per la lotta all’emergenza COVID-19:

  • Green Pass Rafforzato: diventa “illimitato”, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (art.1);
  • Zone rosse: cadono le restrizioni per chi possiede il Green Pass rafforzato (art.4);
  • Riconoscimento dei certificati di vaccinazione degli stranieri in Italia (art.3);
  • Scuole e quarantene: regole uniformi per la gestione dei casi sintomatici (art.6).

Green Pass Rafforzato: quando è “illimitato”

Sono essenzialmente tre le nuove previsioni introdotte dal Governo per la disciplina della Certificazione verde COVID-19:

  • le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni (art. 1 modifica il testo dell’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (qui il testo aggiornato) quindi diventa sostanzialmente illimitato senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;
  • equiparazione di chi si è sottoposto alla terza dose a chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario;
  • eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

Autosorveglianza: estesa a chi è guarito dal Covid-19

In base ad una modifica introdotta dall’art. 1 del Decreto Covid di Febbraio, all’articolo 1 del DL Riaperture 2020, (il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con Legge 74/2020) si introduce il comma 7-quater che conferma:

“Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull’autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario“.

Per completezza, il comma 7-bis recita:

“7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.
Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Scuola: le nuove regole per la gestione delle positività e quarantene

Il Governo regolamenta la presenza a scuola degli alunni che manifestano positività al virus, escludendo o limitando l’utilizzo della Didattica a distanza (DAD).

Inoltre, il Ministero Salute ha chiarito ulteriormente le nuove previsioni con una Scheda di sintesi sulla gestione dei casi di positività

Le regole per i casi di positività nelle scuole per l’infanzia 

  • fino a quattro casi di positività le attività proseguono in presenza;
  • dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni.

Le regole per i casi di positività nella scuola primaria 

  • fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; 
  • dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Le regole per i casi di positività nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

  • con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
  • con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Si veda sul sito del Ministero Salute, l’ultimo aggiornamento sul Decreto con alcune FAQ utili (e complementari alla Scheda di sintesi) per i diversi casi di positività nei circuiti scolastici.

Stranieri: vaccinazioni alternative e libertà di circolazione

Le regole introdotte all’art.3 del DL Covid di Febbraio riguardano:

  • coloro che sono in possesso di un certificato di guarigione/vaccinazione da vaccino autorizzato o riconosciuto o riconosciuto come equivalente in Italia;
  • coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

A tutti costoro, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).

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Antonio Mazzuca

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