Green Pass Covid e Super Green Pass (rafforzato): cosa sono e a cosa servono – Aggiornamenti

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In questa pagina forniamo le indicazioni essenziali sui Certificati verdi Covid o Green Pass Italia distinti in Green Pass rafforzato e Green Pass base, che permetteranno di accedere a specifici luoghi di lavoro (in base alla normativa in corso), accedere ad eventi e manifestazioni e spostarsi liberamente nei confini nazionali ed europei!

Cosa sono i Green Pass, come scaricarli? chi li rilascia e quanto durano? in quali attività sono essenziali e quali sono gli atti normativi di riferimento? Cosa sono i Super Green Pass, o Green Pass “rafforzati”?

Per approfondire sulla normativa di riferimento in materia di Certificazioni verdi covid-10 sul lavoro, suggeriamo la consultazione della nostra Scheda normativa sul Green Pass e Lavoro .

Cos’è il Super Green Pass?

Per Super Green Pass o “Green Pass rafforzato” si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante

  • l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2
  • o la guarigione dall’infezione Covid-19.

(Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DL 152/2021)

(fonte: Governo.it)

Super Green Pass: la normativa

Il Super Green Pass è stato introdotto e regolato con:

DL n.52/2021 (Decreto Riaperture) agli articoli:

  • Art.9 Certificazioni verdi (nozioni e tipologie di Certificazioni verdi e loro durata)
  • Art. 9 bis: Impiego certificazioni verdi COVID-19 (lista di attività per le quali occorre il Green pass base o il Super Green Pass).

La normativa del DL Riaperture in materia di Certificazioni verdi (Green Pass base e Green Pass rafforzato (o “Super Green Pass) sono state modificate nel tempo in base all’evoluzione della situazione epidemiologica:

Per quali attività occorre il Super Green Pass a partire dal 10 gennaio 2021?

A partire dal 10 gennaio 2021 e fino alla fine dell’emergenza epidemiologica (stato di emergenza fissato attualmente al 31 marzo 2021) il Green pass rafforzato o Super Green Pass è richiesto per le seguenti attività :

  • piscine, palestre e sport di squadra al chiuso;
  • musei e mostre;
  • i centri benessere al chiuso;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • per la ristorazione, per il consumo anche al banco dal 25 dicembre al 31 gennaio 2022 (Art. 5 del DL 221/21).
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto
  • l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quando e dove serve il Super Green pass?

A decorrere dal 29 novembre 2021, il Green Pass rafforzato è richiesto in zona gialla e arancione.

  • Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, è richiesto anche in zona bianca per alcune attività (vedi sotto la tabella Governativa).
  • A partire dal 10 gennaio 2022 fino alla fine dell’emergenza epidemiologica) sarà necessario per accedere a diverse attività economiche (vedi sotto le novità del DL FESTIVITA’ – DL 221/21+ Dl Covid 19)

Quanto dura il Super Green Pass?

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green pass vaccinale (o Super Green pass) è ridotta dagli attuali 9 mesi a 6 mesi.
(Art. 3 del Decreto Festività DL 221/21 modifica l’articolo 9 del DL 52/2021).

A cosa serve il Super Green Pass?

Il Green pass “rafforzato” è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.

  • Spettacoli;
  • Spettatori di eventi sportivi;
  • Ristorazione al chiuso;
  • Feste e discoteche;
  • Cerimonie pubbliche.

Si veda al riguardo la Tabella delle attività consentite realizzata dal Governo:

Super Green Pass: cosa cambia dal 10 gennaio 2021? – DL Festività 221/21+ DL Covid 19 – Agg. 30/12/21

In base al DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 o DECRETO COVID (che proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2022) a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dell’emergenza epidemiologica nazionale (quindi attualmente al 31 marzo 2022) si estende (Art.8) l’obbligo di Green Pass rafforzato (o Super Green Pass) a:

  • piscine, palestre e sport di squadra al chiuso;
  • musei e mostre;
  • i centri benessere al chiuso;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • per la ristorazione, per il consumo anche al banco dal 25 dicembre al 31 gennaio 2022 (Art. 5 del DL 221/21).
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto
  • l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Che differenza c’è fra Super Green Pass e Green Pass base?

Il green pass base indica la Certificazione verde COVID19 attestante

  • l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

A cosa serve il Green Pass ordinario?

In area bianca il Green Pass base, (quello da test antigenico rapido o molecolare) basta per l’accesso ai luoghi di lavoro e per l’esercizio di diverse attività in zona bianca.

Si veda al riguardo la Tabella delle attività consentite realizzata dal Governo:

Attenzione: a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla fine dell’emergenza epidemiologica, il DL 221/2021 (DL Festività) ha escluso per i possessori del Green Pass Base l’accesso a determinate attività (vedi elenco sopra)

Quando vale il Green Pass (ordinario)?

Il Green Pass Base (o ordinario) ha una validità di

  • quarantotto ore dall’esecuzione del test antigenico rapido e
  • settantadue ore dall’esecuzione del test molecolare.

Come ottenere il green pass base?

Il Green Pass Base (o ordinario) viene prodotto su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test.

Green Pass base: normativa di riferimento

Il Green Pass ordinario è regolato all’art. 9 comma 2 lettera c) del DL 152/2021.

Il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età e stabilisce all’art.3 che l’utilizzo del Green pass base  (da tampone/guarigione/vaccinazione) sarà necessario

A partire dal 20 gennaio 2022 per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • servizi alla persona;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

A partire dal 1° febbraio 2022 per l’accesso a:

  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, (individuate con apposito DPCM).

Certificati verdi in Italia: da quando?

  • Dal 1° luglio la Certificazione verde COVID-19 (green pass) sarà valida e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.
  • Per le vaccinazioni già effettuate, i certificati saranno resi disponibili entro il 28 giugno, (via sms o email perviene il codice per avvenuta vaccinazione, test negativo o la guarigione da COVID-19).

Cosa sono i Certificati verdi Covid /Green Pass?

È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

Il Certificato verde attesta di:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
  • essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Green Pass Covid: a cosa servono?

La Certificazione verde COVID-19 potrà essere richiesta:

  • per partecipare a eventi pubblici/celebrazioni (matrimoni);
  • per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre struttur;
  • spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione“.

Certificati verdi: chi li rilascia?

  • La Certificazione verde COVID-19, in Europa “EU Digital COVID Certificate”, viene rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile.
  • Si può acquisire a diversi canali in modo autonomo con
    • accesso tramite identità digitale (Spid/Cie);
    • oppure con Tessera Sanitaria (o con il Documento di identità se non si è iscritti al Ssn) in combinazione con il
    • codice univoco ricevuto via email o sms;
    •  nel Fascicolo sanitario elettronico; tramite l’App “Immuni”.

Green Pass: come ottenerlo?

L’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 attribuisce alla Piattaforma nazionale-DGC l’emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi COVID-19; sono disponibili però più canali, con o senza identità digitale, in piena autonomia o con un aiuto.

I canali per ottenere i green pass covid/certificati verdi Covid sono:

Green Pass: come richiederlo?

La Certificazione verde COVID-19 può essere ottenuta:

  • Con identità digitale – Dopo esserti autenticato con le tue credenziali SPID o CIE, puoi acquisire la Certificazione verde COVID–19 tramite il sito dedicato del governo.
  • Con Tessera Sanitaria o documento di identità – Puoi ottenere la Certificazione verde COVID–19 senza utilizzare l’identità digitale (SPID o CIE). Se possiedi la Tessera Sanitaria inserisci:
    • le ultime 8 cifre del numero identificativo della tua tessera sanitaria,
    • la data di scadenza della stessa,
    • uno dei codici univoci ricevuti con: il tampone molecolare (CUN),
    • il tampone antigenico rapido (NRFE),
    • il certificato di guarigione (NUCG).
    • In alternativa a questi codici, inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria.
  • Se non possiedi la Tessera Sanitaria, in quanto non iscritto al SSN
    • Inserire il tipo e numero di documento fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione,
    • la data di scadenza della stessa,
    • uno dei codici univoci ricevuti con:
      • il tampone molecolare (CUN);
      • il tampone antigenico rapido (NRFE);
      • il certificato di guarigione (NUCG).
    • In alternativa a questi codici, inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti comunicati in sede di prestazione sanitaria.
  • Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico – acquisibile accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, con le modalità previste nella Regione di assistenza. La Certificazione verde COVID-19 è messa a disposizione in formato scaricabile e stampabile (PDF).
  • Tramite App Immuni – Puoi acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l’App Immuni attraverso l’apposita sezione “EU digital COVID certificate” visibile nella schermata iniziale della APP. Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 occorre inserire:
    • le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria,
    • la data di scadenza della stessa,
    • uno dei codici univoci ricevuti con: il tampone molecolare (CUN), il tampone antigenico rapido (NRFE), il certificato di guarigione (NUCG).
    • In alternativa a questi codici, inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

La Certificazione verde COVID–19 viene mostrata a video e il QR code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.

  • Tramite App IO – Presto sarà possibile acquisire la Certificazione verde COVID-19 utilizzando l’App IO, ricevendo direttamente un messaggio ogni volta che la Piattaforma nazionale rilascerà un certificato intestato al richiedente.
  • Con l’aiuto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie – Il medico e il farmacista, accedendo con le proprie credenziali al Sistema Tessera Sanitaria, potranno recuperare la Certificazione verde COVID-19. Serviranno il codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria da mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 verrà consegnata in formato cartaceo o digitale.

Quanto dura il Green Pass?

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono duela Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazioneavrà validità fino alla dose successiva
Nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezionela Certificazione sarà generata entro un paio di giorniavrà validità per 180 giorni (sei mesi) dalla data di somministrazione
In caso di vaccino monodosela Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazioneavrà validità per 270 giorni (circa nove mesi)
Nei casi di tampone negativola Certificazione sarà generata in poche oreavrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo
In caso di guarigione da COVID-19la Certificazione sarà generata entro il giorno seguenteavrà validità per 180 giorni (6 mesi)

Certificati verdi Covid: FAQ e informazioni utili

  • Sulla neonata Piattaforma DGC è disponibile una sezione dedicata alle FAQ, per fornire informazioni su emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi COVID-19, agli interessati e agli operatori coinvolti.
  • Per assistenza tecnica si può contattare il Call center 800 91 24 91 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) o scrivere a cittadini@dgc.gov.it.
  • Per informazioni su aspetti sanitari: numero di pubblica utilità 1500 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24).

Il DPCM 17 giugno 2021 e la Piattaforma nazionale-DGC

Il DPCM 17 giugno 2021 regola il funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC, il controllo delle certificazioni, il trattamento dei dati personali e le informative di sicurezza oltre alle specifiche tecniche su funzioni e servizi.

Chi controlla i green pass/certificati verdi Covid?

In base al DPCM 17 giugno 2021, il controllo delle certificazioni verdi COVID-19 spetta:

  • ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  • al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
  • ai soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali viene prescritto, e ai loro delegati;
  • al proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività , e ai loro delegati;
  • ai vettori aerei, marittimi e terrestri, e ai loro delegati;
  • ai gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Green Pass Europeo, come funziona?

Green pass europeo: cosa attesta?

Il Green Pass europeo attesterà:

  • se la persona è stata vaccinata contro il coronavirus;
  • si è sottoposta a un test di esito negativo;
  • o è guarita dal coronavirus negli ultimi 6 mesi.

Green pass europeo: come ottenerlo?

La sua emissione sarà di competenza dalle autorità nazionali e sarà disponibile sia in formato digitale (ad esempio per smartphone e tablet) che in formato cartaceo.

Entrambi i formati disporranno di un codice QR che permetterà la lettura delle informazioni essenziali al momento del viaggio.

Certificazioni verdi ottenute all’estero: sono valide?

In base al DPCM 17 giugno 2021 (art.2):

  • le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate in conformità al diritto vigente di uno Stato membro dell’Unione europea è riconosciuto come equivalente a quella rilasciata in ambito nazionale, conformemente alla normativa dell’Unione europea e ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
  • Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

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Redazione InSic

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