Medico che utilizza un tablet per la trasmissione telematica di un certificato di infortunio sul lavoro, ai sensi della Circolare INAIL 17/2026.

Infortunio sul lavoro e ripresa dell’attività: le novità della Circolare INAIL n. 17/2026

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L’INAIL con Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, ha fornito importanti chiarimenti e nuove istruzioni operative sulla gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro e sulle modalità di rientro al lavoro dei dipendenti.
Il documento nasce dall’esigenza di aggiornare le procedure organizzative alla luce delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica e dell’estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di soggetti.

Certificazione medica e modello 1SS: la fine della prognosi

Secondo le nuove istruzioni della Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, la certificazione medica deve essere inviata telematicamente all’INAIL da qualsiasi medico o struttura sanitaria che presti la prima assistenza al lavoratore. Il documento di riferimento resta il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo”, che permette di gestire diverse fasi dell’evento lesivo:

  • Primo certificato: attesta l’inizio dello stato di inabilità temporanea assoluta.
  • Certificato continuativo: per il prolungamento della prognosi.
  • Certificato definitivo: per la chiusura dell’infortunio.
  • Riammissione in temporanea: per le eventuali ricadute.

Già dal primo certificato, devono essere indicati specifici parametri, quali:

  • la diagnosi;
  • la prognosi di inabilità assoluta al lavoro;
  • il relativo periodo previsto (la durata temporale prevista di inabilità);
  • l’eventuale presunzione di invalidità permanente.

L’INAIL chiarisce che, qualora dopo il primo o i successivi certificati non vengano inviate ulteriori proroghe, l’ultimo giorno di prognosi indicato coincide automaticamente con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta.

Ripresa del lavoro: quando serve il certificato medico?

Una delle novità più rilevanti riguarda la semplificazione delle procedure di rientro.

Rientro a scadenza naturale della prognosi

Il lavoratore può tornare in servizio al termine del periodo di prognosi riconosciuto dall’ultimo certificato presente agli atti dell’INAIL, senza l’obbligo di produrre un’ulteriore certificazione medica “definitiva”. Resta comunque facoltà del lavoratore o dell’Istituto (per accertamenti medico-legali) richiedere un certificato medico-legale continuativo e/o definitivo (come previsto dai sistemi di sanità digitale Inail) in prossimità della scadenza.

Qualora non pervenga all’Inail il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, l’Istituto provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni, per garantire il pagamento delle indennità.

Rientro anticipato

Se il lavoratore intende riprendere l’attività prima della scadenza della prognosi originaria, la procedura è più rigorosa: la riammissione in servizio è possibile solo previa presentazione di un certificato medico che modifichi la durata della prognosi, anticipandone il termine. Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.

Sorveglianza sanitaria e ruolo del Medico competente

La circolare ricorda che, ai fini della valutazione dello stato di salute e del giudizio di idoneità alla mansione specifica, resta ferma l’applicazione dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/08.
In particolare, per le assenze dovute a infortunio (così come per la malattia), può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente prima della ripresa del lavoro, per verificare che il lavoratore possa svolgere le proprie mansioni in sicurezza.

Malattie professionali

Le istruzioni contenute nella circolare si applicano integralmente anche ai casi di malattia professionale.

Circolare n. 17 del 29 aprile 2026

Il testo integrale della Circolare n. 17 del 29 aprile 2026 è disponibile in formato pdf sul sito ufficiale dell’INAIL al seguente link:

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