21.10.26
05.05.26 - Redazione InSic
L’INAIL con Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, ha fornito importanti chiarimenti e nuove istruzioni operative sulla gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro e sulle modalità di rientro al lavoro.
Il documento nasce dall’esigenza di aggiornare le procedure organizzative alla luce delle modalità di trasmissione telematica della certificazione medica e dell’estensione della tutela assicurativa a nuove categorie di soggetti.
Nell'articolo
Secondo le nuove istruzioni della Circolare n. 17 del 29 aprile 2026, la certificazione medica deve essere inviata telematicamente all’INAIL da qualsiasi medico o struttura sanitaria che presti la prima assistenza al lavoratore. Il documento di riferimento resta il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo”, che permette di gestire diverse fasi dell’evento lesivo:
Già dal primo certificato, devono essere indicati specifici parametri, quali:
L’INAIL chiarisce che, qualora dopo il primo o i successivi certificati non vengano inviate ulteriori proroghe, l’ultimo giorno di prognosi indicato coincide automaticamente con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta.
Una delle novità più rilevanti riguarda la semplificazione delle procedure di rientro.
Il lavoratore può tornare in servizio al termine del periodo di prognosi riconosciuto dall’ultimo certificato presente agli atti dell’INAIL, senza l’obbligo di produrre un’ulteriore certificazione medica “definitiva”. Resta comunque facoltà del lavoratore o dell’Istituto (per accertamenti medico-legali) richiedere un certificato medico-legale continuativo e/o definitivo (come previsto dai sistemi di sanità digitale Inail) in prossimità della scadenza.
Qualora non pervenga all’Inail il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, l’Istituto provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni, per garantire il pagamento delle indennità.
Se il lavoratore intende riprendere l’attività prima della scadenza della prognosi originaria, la procedura è più rigorosa: la riammissione in servizio è possibile solo previa presentazione di un certificato medico che modifichi la durata della prognosi, anticipandone il termine. Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.
La circolare ricorda che, ai fini della valutazione dello stato di salute e del giudizio di idoneità alla mansione specifica, resta ferma l’applicazione dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/08.
In particolare, per le assenze dovute a infortunio (così come per la malattia), può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente prima della ripresa del lavoro, per verificare che il lavoratore possa svolgere le proprie mansioni in sicurezza.
Le istruzioni contenute nella circolare si applicano integralmente anche ai casi di malattia professionale.
Il testo integrale della Circolare n. 17 del 29 aprile 2026 è disponibile in formato pdf sul sito ufficiale dell’INAIL al seguente link:
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