Come denunciare una malattia professionale e tempi: cosa dice la legge

Come denunciare una malattia professionale e tempi: cosa dice la legge

La malattia professionale è una patologia che il lavoratore contrae per effetto dell’attività lavorativa svolta. Deve essere dunque presente il rapporto causale tra la malattia in questione e lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Malattia professionale: definizione

Sono definite malattie professionali quelle causate o concausate dall’esposizione lavorativa a fattori di rischio specifici, presenti esclusivamente nell’ambiente di lavoro. Tali fattori di rischio, agendo in maniera lenta e prolungata nel tempo, possono determinare effetti cronici.
Quasi tutte le malattie rappresentano il risultato della interazione tra fattori individuali e fattori ambientali, intesi come:

  • fattori propri dell’ambiente fisico (aria, acqua, alimenti); 
  • fattori psicosociali (socio-economici, lavorativi, extra-lavorativi, comportamentali, ecc.).

Ciò che distingue in via principale le malattie professionali dagli infortuni sul lavoro è l’azione lesiva: nel primo caso, lenta; nel secondo, rapida e violenta.
L’attuale sistema assicurativo riconosce (nell’industria e nel settore agricolo), nelle lavorazioni soggette ad assicurazione, sia le malattie professionali tassativamente elencate dalla legge, le cosiddette malattie professionali “tabellate”, sia quelle non espressamente elencate, ma di dimostrata origine professionale (cosiddette malattie professionali “non tabellate”.

La denuncia di malattia professionale

Cosa deve fare il lavoratore?

Il lavoratore deve denunciare la malattia professionale al datore di lavoro, entro il termine di 15 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi per non perdere il diritto all’indennità per i giorni precedenti la segnalazione (art. 52, D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.).
Per attivare le procedure il lavoratore deve trasmettere al datore di lavoro:

  • il numero identificativo del certificato medico,
  • la data di rilascio
  • e, se la malattia ha comportato astensione dal lavoro, i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.

Il lavoratore può essere supportato nella gestione della procedura da un istituto di patronato.

Malattia professionale: indennizzo Inail

L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) indennizza i danni provocati dalle malattie professionali, attraverso prestazioni di carattere economico, sanitario e Integrativo. Il danno viene ristorato con un indennizzo “una tantum” se il danno biologico è pari o superiore al 6%, con una rendita se supera il grado del 15%.

Chi rilascia il certificato medico di malattia professionale?

Quando un medico (il medico di famiglia, il medico specialista, il medico competente dell’azienda, il medico della ASL, il medico di pronto soccorso) rileva una malattia, associata o meno ad uno stato di inabilità temporanea al lavoro, per la quale sospetta un’origine professionale deve rilasciare un certificato medico di malattia professionale.

Il certificato medico di malattia professionale

La certificazione medica di malattia professionale ha finalità assicurative-previdenziali e serve a certificare la sussistenza di una malattia di sospetta origine professionale.

  • Il primo certificato medico di malattia professionale è l’atto che consente all’INAIL di avviare l’attività istruttoria e quella di accertamento medico-legale ai fini dell’eventuale erogazione delle prestazioni nei confronti dell’assicurato.
  • Il certificato continuativo documenta il protrarsi dell’inabilità temporanea assoluta.
  • Il certificato definitivo attesta la possibilità dell’assistito di riprendere l’attività lavorativa.

Il certificato medico (primo, continuativo, definitivo, riammissione in temporanea) di malattia professionale è predisposto in tre copie:

  • Copia A per lʼInail.
  • Copia B per lʼassicurato.
  • Copia C per il datore di lavoro.

Le informazioni contenute nella prima pagina della certificazione alimentano il Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate di cui all’art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 38/2000, cui possono accedere i soggetti pubblici aventi compiti in materia di protezione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Nell’ambito della disciplina volta a semplificare gli adempimenti formali concernenti le malattie professionali, è stato disposto che ogni certificato di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Inail, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore.
Per le malattie professionali riscontrate ai lavoratori autonomi del settore agricoltura e ai lavoratori agricoli a tempo determinato, il medico che ha prestato prima assistenza al lavoratore deve trasmettere telematicamente il certificato-denuncia all’Istituto assicuratore entro 10 giorni dalla data della prima visita medica (art. 251 D.P.R. n.1124/1965 e s.m.i.).

Cosa deve fare il datore di lavoro?

La denuncia di malattia professionale deve essere trasmessa dal datore di lavoro unitamente ai riferimenti del certificato medico entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia (art. 53 D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.).
Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti i termini per la denuncia va incontro a specifiche sanzioni amministrative.

Malattia professionale: cosa comporta per il datore di lavoro

Come è stato osservato, quando il datore di lavoro riceve dal lavoratore il primo certificato medico di sospetta malattia professionale deve presentare la denuncia.
È possibile procedere attraverso la piattaforma INAIL, al sito www.inail.it , selezionando la voce ACCEDI AI SERVIZI ONLINE.

Dal 1° ottobre 2021 tutti gli utenti devono accedere ai servizi online tramite Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns); il rilascio delle credenziali Inail è consentito per determinate categorie di soggetti, ossia i minori di 18 anni, le persone soggette a tutela, curatela e amministrazione di sostegno, i cittadini di Paesi UE ed extracomunitari che non hanno un documento di riconoscimento rilasciato in Italia.

Nella sezione del sito INAIL dedicata ai moduli e modelli è disponibile una specifica pagina di riferimento per la denuncia di malattia professionale all’interno della quale sono disponibili una serie di supporti, manuali e istruzioni per procedere alla compilazione.

In cosa consiste la domanda di revisione per aggravamento della malattia professionale?

Il procedimento di revisione ha ad oggetto l’integrità psico-fisica dell’assicurato, in quanto volto ad adeguare il grado di inabilità alle variazioni, nel tempo, dell’integrità citata.
La revisione può essere disposta su iniziativa dell’INAIL (revisione attiva) oppure dell’assicurato (revisione passiva), che è tenuto a presentare una domanda specifica corredata da un certificato medico, da cui risulti che si è verificato un aggravamento (art. 83 D.P.R. n.1124/1964 e s.m.i.).

L’art.13, comma 4, del D.Lgs. 23-2-2000 n. 38 prevede quanto segue:
«Entro dieci anni dalla data dell’infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l’indennizzabilità in capitale o per l’indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l’indennizzabilità in capitale o in rendita, l’assicurato stesso può chiedere all’istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento [omissis]».

Con riguardo ai termini per la revisione, il fondamento giuridico è rappresentato dal principio di stabilizzazione dei postumi, in forza del quale una malattia si stabilizza dopo il decorso di un determinato arco temporale. Tale principio si ritrova, dunque, nella determinazione normativa dei termini, che variano a seconda si tratta di infortuni sul lavoro o malattie professionali, nonché nell’ambito di tale ultima fattispecie, in relazione alla silicosi e asbestosi per le quali non vi è limite di tempo (artt. 83, 137, 139 e 146 D.P.R. n. 1124/1965).

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