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Installazione di impianti in edifici civili: modifiche ed integrazioni al DM 37/2008

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In Gazzetta Ufficiale il DECRETO 29 settembre 2022 n. 192 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO che costituisce Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Il Decreto, in vigore dal 28 dicembre 2022, attua quanto previsto dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005 (Testo di riferimento per le misure di contrasto all’evasione fiscale e in materia tributaria e finanziaria, art. 11 -quaterdecies comma 13 lett. A) e modifica il DM 37/2008 sugli impianti negli edifici civili, ampliando e diversificando le tipologie di impianti elettronici di comunicazione e introducendo un articolo sugli “Adempimenti del tecnico abilitato” .

Vediamo tutte le modifiche.

Impianti in edifici civili: modifiche al DM 37/2008

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Decreto di attuazione del Codice europeo delle Comunciazioni) all’art. 3 prevedeva l’adeguamento del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 alle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra-larga (di cui all’articolo 135-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia).

Per questa ragione il DM 192/2022(art.1) modifica il DM 37 in più punti.

Tipologie di impianti all’interno degli edifici

Il DM 192/22 modifica l’articolo 1 del DM 37 prevedendo fra gli impianti posti al servizio degli edifici, oggetto del Decreto, gli “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti».

Prima si faceva riferimento soltanto a “impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere”.

Cosa si intende per Punto di consegna delle forniture

Il DM 192/22 modifica l’articolo 2, comma 1, lettera a) del DM 37 nella definizione del Punto di consegna delle forniture definendolo come

“il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207»

Cosa si intende per impianti radiotelevisivi ed elettronici

All’articolo 2, comma 1, del DM 37 viene sostituita completamente la lettera f) che definiva gli “impianti radiotelevisivi ed elettronici”:

«f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;».

Adempimenti del tecnico abilitato

Il DM 192/22 ha introdotto l’Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato) del DM 37/2008 che regola le funzioni del responsabile tecnico dell’impresa abilitato per gli impianti previsti all’art. 1 del DM 37 (come modificato, vedi sopra). Le sue responsabilità, il rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata.

«Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato).

1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.

3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
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Antonio Mazzuca

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