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Industria chimica: a chi si applicano le BAT europee per gli scarichi gassosi?

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In Gazzetta europea la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 sulle migliori tecniche disponibili (BAT), relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica.

A cosa servono e a quali attività si applicano le BAT?

Le BAT sugli scarichi gassosi per l’industria chimica

Le BAT approvate si possono utilizzare altre tecniche purché assicurino un livello di protezione ambientale almeno equivalente.

Dopo aver chiarito il campo di applicazione e le Definizioni, il Documento nelle sue Considerazioni generali riporta i

  • Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) e livelli di emissione indicativi per le emissioni convogliate nell’atmosfera
  • BAT-AEL per le emissioni diffuse di COV nell’atmosfera
  • BAT-AEL delle emissioni totali nell’atmosfera nella produzione di polimeri o gomme sintetiche.

Le conclusioni sulle BAT della Decisione 2022/2427 sono complementari alle BAT per i sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nel settore chimico (CWW).

Inoltre, le BAT si applicano fatte salve altre normative pertinenti, ad esempio in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).

A cosa servono le BAT per l’industria chimica

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili  di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni (di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali – prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.

A quali attività si applicano le BAT per l’industria chimica?

Le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica si applicano a tutti i processi di produzione inclusi nelle categorie di attività di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato I della direttiva 2010/75/UE, salvo diversa indicazione.

Si applicano anche alle emissioni di ossidi di azoto (NOX) e monossido di carbonio (CO) convogliate nell’atmosfera generate dal trattamento termico degli scarichi gassosi provenienti dai suddetti processi di fabbricazione.

A quali attività non si applicano le BAT per gli scarichi gassosi dell’industria chimica

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili di cui alla non si applicano a:

  • le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla produzione di cloro, idrogeno e idrossido di sodio/potassio mediante elettrolisi della salamoia. Queste emissioni rientrano nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cloro-alcali (CAK);
  • le emissioni convogliate nell’atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei prodotti chimici elencati di seguito in processi continui con capacità totale di produzione superiore a 20 kt/anno (rientrano nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (LVOC).:
  • olefine leggere con processi di cracking con vapore;
  • formaldeide;
  • ossido di etilene e glicoli etilenici;
  • fenolo a partire dal cumene;
  • dinitrotoluene a partire dal toluene, toluendiammina a partire dal dinitrotoluene, diisocianato di toluene a partire dalla toluendiammina, metilendianilina a partire dall’anilina, diisocianato di metilendifenile a partire dalla metilendianilina;
  • dicloruro di etilene (EDC) e monomero di cloruro di vinile (VCM);
  • perossido d’idrogeno.
  • le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei seguenti prodotti chimici inorganici (rientrano nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità -LVIC):
  • ammoniaca;
  • nitrato di ammonio;
  • calcio nitrato di ammonio;
  • carburo di calcio;
  • cloruro di calcio;
  • nitrato di calcio;
  • nerofumo;
  • cloruro ferroso;
  • solfato ferroso (ossia vetriolo verde e prodotti correlati, come i clorosolfati);
  • acido fluoridrico;
  • fosfati inorganici;
  • acido nitrico;
  • fertilizzanti a base di azoto, fosforo o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
  • acido fosforico;
  • carbonato di calcio precipitato;
  • carbonato di sodio (ossia soda);
  • clorato di sodio;
  • silicato di sodio;
  • acido solforico;
  • silicio sintetico amorfo;
  • biossido di titanio e prodotti correlati;
  • urea;
  • urea e nitrato di ammonio.
  • le emissioni nell’atmosfera provenienti dal reforming a vapore e purificazione fisica e dalla riconcentrazione dell’acido solforico spento, a condizione che tali processi siano direttamente associati a un processo di fabbricazione di cui ai precedenti punti 2 o 3;
  • le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla produzione di ossido di magnesio con il processo per via secca. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (CLM);
  • le emissioni nell’atmosfera provenienti da:
  • unità di combustione diverse dai forni/riscaldatori di processo. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (LCP), nelle conclusioni sulle BAT per la raffinazione di petrolio e di gas (REF) e/o nella direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
  • di processo di potenza termica nominale totale inferiore a 1 MW;
  • forni/riscaldatori di processo utilizzati nella produzione di olefine leggere, dicloruro di etilene e/o monomero di cloruro di vinile di cui al punto 2. Queste emissioni rientrano nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (LVOC);
  • le emissioni nell’atmosfera provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l’incenerimento dei rifiuti (WI);
  • le emissioni nell’atmosfera provenienti dallo stoccaggio, dal trasferimento e dalla manipolazione di liquidi, gas liquefatti e solidi, se non direttamente associati all’attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE: 4. Industria chimica. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le emissioni prodotte dallo stoccaggio (EFS). Ma vi rientrano a condizione che tali processi siano direttamente associati al processo di produzione chimica specificato nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT;
  • le emissioni nell’atmosfera provenienti dai sistemi di raffreddamento indiretto. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i sistemi di raffreddamento industriali (ICS).

Sistemi di gestione ambientale: i riferimenti nelle BAT per le emissioni dell’industria chimica

Nella sezione 1.1., la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 riporta le BAT per i Sistemi di gestione ambientale per l’industria chimica che voglia gestire gli scarichi gassosi. In particolare

  • la BAT 1indica le caratteristiche che deve avere un sistema di gestione ambientale per migliorare la prestazione ambientale complessiva;
  • la BAT 2 sulle caratteristiche dell’ inventario delle emissioni convogliate e diffuse nell’atmosfera che andrebbe istituito mantenuto e riesaminato regolarmente (anche al verificarsi di un cambiamento sostanziale), nell’ambito del sistema di gestione ambientale;
  • la BAT3 sulle caratteristiche del piano di gestione delle Condizioni di esercizio diverse da quelle normali (OTNOC) al fine di ridurre la frequenza di verificazione e di ridurre le emissioni nell’atmosfera in condizioni di esercizio diverse da quelle normali.

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