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Il Fascicolo dell’Opera: tutto ciò che devi sapere sulla documentazione edilizia

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In base all’art. 91 del Testo unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: deve progettare un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO  XVI.

Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.

Con DiM 9/9/2014, il decreto sui modelli semplificati per la documentazione di cantiere è stato introdotto il modello semplificato anche per il Fasciolo dell’Opera oltre che per POS (Piano Operativo di Sicurezza); PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) e PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).

Fascicolo dell’Opera: chi lo redige

L’articolo 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.81/2008 impone l’obbligo di redazione del Fascicolo dell’Opera al Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP).

In base all’art.9 del TUS (Cantieri temporanei e mobili) Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento, è tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo, anche se successivamente alla realizzazione dell’opera prevista.

Quando non va redatto il Fascicolo dell’opera?

Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Fascicolo dell’Opera e piano di manutenzione

L’obiettivo del “fascicolo dell’opera” è, volendo semplificare, quello di contenere tutte le informazioni utili a garantire la tutela della salute e sicurezza del personale incaricato dell’esecuzione di tutti quei lavori prevedibilmente necessari per la gestione (manutenzione compresa) dell’opera.

Cosa deve contenere il FO – Fascicolo dell’Opera?

A tale scopo, il fascicolo deve contenere le informazioni utili alla prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, quali individuate all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 81/2008, da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi alla costruzione (in quanto il fascicolo “accompagna” in modo permanente l’opera, per tutta la sua esistenza).

I contenuti del Fascicolo dell’Opera

I contenuti del Fascicolo dell’Opera sono definiti all’ALLEGATO  XVI del Testo Unico di Sicurezza, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio  1993.

Misure di prevenzione e rpotezione nel Fascicolo dell’Opera: cosa considerare?

Per definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, il TUS indica (Allegato XVI) che devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

  1. accessi ai luoghi di lavoro;
  2. sicurezza dei luoghi di lavoro;
  3. impianti di alimentazione e di scarico;
  4. approvvigionamento e movimentazione materiali;
  5. approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
  6. igiene sul lavoro;
  7. interferenze e protezione dei terzi.

Chi cura l’aggiornamento del Fascicolo dell’Opera?

Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che  richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.

Per le opere di cui al D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Quando aggiornare il Fascicolo dell’Opera?

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione

  • può essere modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori
  • ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche  intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza.

Com’è fatto il Fascicolo dell’Opera?

Il Fascicolo si compone di tre parti

  • CAPITOLO I – la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)
  • CAPITOLO II – l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle  ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché  per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3);
  • CAPITOLO III – i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).

Fascicolo dell’Opera: esempio

Nell’Allegato IV del DIM 9/9/2014,si riporta il “Modello semplificato per la redazione del fascicolo dell’opera”.

Come redigere correttamente i modelli semplificati di cantiere?

La risposta nel SOFTWARE EPC: Progetto Sicurezza Cantieri,

la suite per la redazione e la gestione dei piani di sicurezza e coordinamento, dei piani operativi di sicurezza e degli adempimenti a carico del committente, del coordinatore e dell’impresa!

Il modulo PSC è la soluzione completa ed integrata per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera e per la gestione dei compiti del coordinatore per l’esecuzione e committente o del responsabile dei lavori.

  • Per quanto riguarda il Fascicolo la Suite mette a disposizione gli strumenti e la banca dati necessari per la redazione del fascicolo dell’opera conformemente all’Allegato XVI del d.lgs. 81/2008 e s.m. e al DI 9/9/2014

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Antonio Mazzuca

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