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Bonus fiscali e cessioni dei crediti: le condizioni del Governo nel DL Sostegni-ter

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Il DL Sostegni-ter che detta misure incentivanti per le imprese contro il caro-bollette (DL 4/2022 convertito in Legge) ha assorbito i contenuti del DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, n. 13, con cui il Governo interveniva con misure specifiche volte al contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia.

  • Ci concentriamo sui contenuti del nuovo comma 43-bis introdotto nella Legge di Bilancio 2022: assegna benefici per le imprese edili che affidino interventi edilizi di importo superiore a 70.000 euro a datori di lavoro che applichino contratti collettivi nazionali. Obiettivo: migliorare i livelli di formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali misure sono state completate con il DL UCRAINA (DL 21/2022) che ha replicato i benefici alle medesime condizioni.
  • Inoltre approfondiamo i contenuti dell’Articolo 28 che regola le misure per il “Contrasto alle frodi per cessioni del credito e sconto in fattura”.

DL Sostegni-ter: bonus fiscali per l’edilizia, le condizioni della Legge di Bilancio

Con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro l’art.4 del DL 13/22 aggiungeva il comma 43-bis all’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234). Tale disposizione è stata riportata anche nel DL Sostegni-ter convertito all’Articolo 28-quater.

Il nuovo comma 43 bis, introdotto nella Legge di Bilancio 2022 dal DL Sostegni-ter convertito riconosce alcuni benefici fiscali per le imprese edili, prevedendo che per gli interventi edilizi che danno diritto ad agevolazioni fiscali, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dalla normativa vigente possano essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i suddetti lavori sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.

Le condizioni sono:

  1. nell’atto di affidamento dei lavori sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  2. il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, sia riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Quali incentivi fiscali vengono riconosciuti alle imprese?

I benefici fiscali riconosciuti solo in presenza delle condizioni sopra indicate sono i seguenti:

  • Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119 del DL 34/2020)
  • Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art. 120 del DL 34/2020)
  • Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (Art. 121 del DL 34/2020)
  • Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 (Art. 122 del DL 34/2020)
  • Proroga delle detrazioni fiscali del 36% per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili (art. 16 del DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63);
  • Detrazione di imposta del 90% per interventi di pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
  • degli edifici esistenti Comma 219 dell’art. 1 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di Bilancio 2020).

Contrasto alle frodi per cessioni del credito/sconto in fattura in edilizia: cosa dice il DL Sostegni-ter?

Il DL Sostegni-ter convertito (in sostituzione del DL 13/22) all’Articolo 28 regola le misure per il “Contrasto alle frodi per cessioni del credito e sconto in fattura”.

Gli articoli 121 e 122 del DL 34 del 2020 consentono la fruizione mediante cessione del credito o mediante sconto in fattura di specifiche agevolazioni fiscali (quali le detrazioni per interventi edilizi o i crediti d’imposta per canoni di locazione o spese per adeguamento alla normativa Covid-19).

Nel testo del DL Sostegni-ter convertito, si dispone:

  • che, in caso di fruizione del beneficio mediante cessione del credito o sconto in fattura, è consentito effettuare due ulteriori cessioni dei medesimi crediti solo se effettuate in favore degli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 106 TUB, di soggetti appartenenti a gruppi bancari ovvero di imprese di assicurazione (comma 1-bis, lettera a) numeri 1 e 2) e lettera b));
  • l’introduzione del comma 1-quater all’articolo 121 del DL 34/2020, per escludere la possibilità della cessione parziale del credito originato dallo sconto in fattura (si prevede l’attribuzione di un codice identificativo univoco da indicare nelle successive cessioni ammesse). Le disposizioni del comma 1-quater si applicano alle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 (comma 1-bis, lettera a) numero 3)).

Cessione di crediti già avvenuta: cosa succede?

In via transitoria, per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono già stati oggetto di una o più cessione, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione (comma 2). Le cessioni effettuate in violazione delle predette norme, sono considerate nulli (comma 3). I suddetti crediti, inoltre, possono essere portati in compensazione in sede di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie, tramite modello F24 (comma 3-bis).

Interventi edili: la Comunicazione della Cessione dei crediti entro il 29 aprile 2022

Il DL Sostegni all’art. 10 quater prevede una proroga del termine per comunicazione della cessione credito o sconto in fattura al 29 aprile 2022 (in luogo del 7 aprile 2022).

Entro tale termine deve essere presentata la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo/cessione del credito riferito alla detrazione per interventi edilizi effettuati nel 2021 nonché alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 (comma 1).

Interventi edili: entro il 30 maggio 2022 la dichiarazione dei redditi precompilata

Viene differito dal 30 aprile 2022 al 23 maggio 2022 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (comma 2).

Tali norme intendono dare più tempo ai contribuenti per l’inserimento nella piattaforma delle comunicazioni dell’opzione per la cessione del credito o sconto in fattura dei bonus edilizi; ciò in considerazione delle difficoltà di utilizzo della piattaforma dell’Agenzia delle entrate anche legate agli ultimi decreti antifrodi che prevedono le asseverazioni dei tecnici al fine del riconoscimento dei vari bonus.

Cessione dei crediti: per quali interventi edilizi?

Ciò riguarderà i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917;
  • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del presente decreto.

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Coordinamento editoriale Portale InSic.it – Formatore in salute e sicurezza sul lavoro – Content editor e Social media manager InSic.it

Antonio Mazzuca

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