Decreto SOSTEGNI-Ter convertito: le misure in materia di accise, RAEE e Commissioni ministeriali

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All’interno del DL Sostegni-ter convertito, DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 TESTO COORDINATO con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (in GU del 28/3/2022), oltre a misure e incentivi per le imprese a seguito del caro energia e misure per contrastare gli aumenti dei materiali da costruzione, compaiono tre previsioni anche in materia ambientale.

Si trovano all’interno del Titolo III che riporta le MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA.
Ci riferiamo di seguito in particolare a quanto riguarda le Commissioni ministeriali che si occupano di VIA-VAS, l’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (accise) e soprattutto le disposizioni in materia di RAEE.

DL Sostegni-ter: cosa prevede per l’ambiente

Le novità in materia di ambiente sono contenute

  • nell’articolo 17 che apporta modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC e della Commissione VIA-VAS, aumentandone il numero dei componenti e consentendo a tali organismi di avvalersi di unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri per lo svolgimento dei propri compiti.
    • L’articolo rimanda al 30 giugno 2022 il termine per l’adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.
  • nell’articolo 18 in materia di accise, prevedendo:
    • la soppressione della riduzione del 30% dell’accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario, nonché l’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare;
    • l’eliminazione della riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all’interno del porto.
  • nell’articolo 18-bis, in materia di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: per dodici mesi:
    • aumenti quantitativi per il deposito preliminare alla raccolta e il deposito presso i centri di raccolta dei RAEE domestici;
    • l’ampliamento degli stoccaggi di rifiuti RAEE in aree autorizzate o interne al perimetro della ditta.
    • Previsto anche ‘impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

Commissione PNRR-PNIEC e Commissione VIA-VAS: cosa cambia?

Nell’art. 17 (in modifica all’art. 8, del D.lgs. n. n. 152/2006 prevede l’aumento da quaranta a cinquanta (+10 unità) del numero dei componenti della Commissione VIA-VAS (comma 1, lett. 0a)). Inoltre,

  • modifica al comma 2-bis dell’art. 8 del Codice con un nuovo testo che prevede che i componenti della Commissione VIA-VAS (fino a un massimo di 6) possano essere nominati anche componenti della Commissione PNRR-PNIEC [comma 1, lett. a), n. 1]. Inoltre, i compiti istruttori della Commissione PNRR-PNIEC (che in base a quanto previsto dalla disciplina vigente sono svolti nell’ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della medesima Commissione) possano svolgersi, sino al 31 dicembre 2023, anche in videoconferenza [comma 1, lett. a), n. 2];
  • nuovo comma 2-octies che consente alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi – mediante distacco – di un contingente massimo di 4 unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri (comma 1, lett. b)).

Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi nel DL Sostegni-ter: cosa sono?

Nell’art. 18 il DL Sostegni-ter convertito dispone modifiche al D.lgs n. 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi):

  • l’abrogazione del n. 4 della Tabella A che prevede la riduzione dell’accisa, in misura pari al 30% dell’aliquota ordinaria, per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci (comma 1);
  • la soppressione del n. 14 della Tabella A relativo all’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare (comma 1);
  • l’abrogazione del comma 2-ter dell’articolo 22 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede la riduzione, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro, delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all’interno del porto di transhipment (comma 2);
  • la modifica dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, escludendo l’impiego delle risorse previste dal Fondo per la crescita sostenibile per la promozione di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale (comma 3).

Infine, al comma 3 si esclude che le risorse del Fondo per la Crescita Sostenibile siano impiegate per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

Gestione dei RAEE: cosa prevede il DL Sostegni-ter?

L’art. 18-bis prevede una serie di misure straordinarie e temporanee per la gestione, nel corso dei dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dei rifiuti dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all’Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 inerente TV e Monitor.

Sono consentiti aumenti quantitativi, fino ad un quantitativo massimo doppio, per il deposito preliminare alla raccolta, nonché per il deposito presso i centri di raccolta, nonché l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio alle condizioni e sui presupposti indicati dalla norma.

In particolare:

  • il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori, e il deposito presso i centri di raccolta (articolo 12, comma 1, lettere a) e b), e comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49) sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente, adottando le cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo scopo utilizzati e nel rispetto delle norme di prevenzione incendi;
  • ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti è consentito l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell’80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del Codice Ambiente.
  • L’aumento all’80% della capacità annua di stoccaggio è consentita anche ai titolari di autorizzazione per l’effettuazione di operazioni di recupero, ferme restando le quantità massime fissate dall’allegato 4 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 e dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

Dove effettuare gli stoccaggi?

In base al DL Sostegni-ter convertito, gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie, chiude il Decreto 4/22.

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Antonio Mazzuca

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