Combustibili alternativi e reti di ricarica: le linee guida delle Regioni

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Durante la Conferenza delle Regioni del 6 aprile le Regioni hanno approvato alcune Linee guida in materia di combustibili alternativi, un atto di recepimento del D. Lgs. 257/16 in attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. L’obiettivo delle Linee Guida è l’adozione a livello regionale di provvedimenti omogenei per la realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi.
Il testo delle linee guida è stato inviato a tutti i presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è stato pubblicato sul portale www.regioni.it , nella sezione “Conferenze”.
Le regioni indicano i punti salienti del provvedimento, di cui noi proponiamo una ulteriore sintesi per gli aspetti di nostro interesse.

La rete infrastrutturale da realizzare
Le Linee guida riguardano il recepimento dell‘art. 18 del D. Lgs. 257/16, “sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”: tale articolo fissa l’obbligo dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio nazionale, entro un termine congruo e comunque non oltre un anno dalla pubblicazione del D. Lgs. 257/2016.
Tale obbligo passa per l’adozione di provvedimenti regionali (previsti al comma 3 e 4 dell’art.18) sulla base dei relativi progetti da presentare o al 31/12/2018 o 31/12/2020: le linee guida dovrebbero assicurare maggiore omogeneità a livello regionale e insistono su alcuni punti richiesti dall’art. 18 del D. Lgs. 257/16

I passaggi delle Linee guida
Al comma 1 si esclude la diffusione dell’utilizzo del GNC, del GNL e dell’elettricità nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali del settore, ma si fonda l’obbligo di impianti di distribuzione del GPL qualora si verifichino le seguenti condizioni: l’impianto interessato possieda le impossibilità tecniche previste al comma 6 e la Regione interessata alla realizzazione dell’impianto abbia un numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale di cui all’allegato D del D.lgs 257/2016.
Al comma 2 si indica lo Sviluppo di modalità self service per gli impianti di distribuzione del GNC (in vista un decreto MISE per aggiornare le normative già in essere in materia di sicurezza).
Al comma 3 si indica al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la presentazione di progetti di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, per tutti gli impianti già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell’anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri. Se l’erogato è superiore a 5 milioni di litri, il termine è fissato al 31 dicembre 2020.
Il comma 5 regola lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica elettrica e distribuzione di GNC o GNL impianti autostradali già esistenti: i concessionari hanno l’obbligo di presentare al concedente, entro il 31 dicembre 2018, un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e di GNL che garantisca un numero adeguato di punti di ricarica e di rifornimento lungo l’intera rete autostradale.
Al comma 6 si regolano le incompatibilità tecniche che escludono dagli obblighi di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL.
Tali incompatibilità sono:
• per il GNL e per il GNC la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio (incompatibilità valida solo per gli impianti già autorizzati alla data in vigore del D.Lgs. 257/2016);
• per il GNC lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
• per il GNL distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.
E si specifica che le cause di incompatibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l’uno, GNC o GNL, non comporta automaticamente l’esonero dell’obbligo dell’altro. La verifica dell’inesistenza di “una delle seguenti impossibilità tecniche”, quindi va effettuata separatamente per il GNC e il GNL e la possibilità di esenzione scatterà se sussiste una impossibilità per il GNC – una tra le lettere a) e b) – ed una impossibilità per il GNL -una tra le lettere a) e c).
Il comma 7 dettaglia l’eventualità di aprire nuovi impianti di distribuzione ad uso pubblico con erogazione di mono prodotto, sia in forma compressa – GNC, sia in forma liquida – GNL , nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50kW.

Ulteriori previsioni infine sull’ampliamento/eliminazione delle penali di supero capacità giornaliera e (comma 12) sulle modalità alternative da parte del titolare dell’impianto di assolvere all’obbligo della diffusione dei combustibili alternativi nel caso di impianti già esistenti, facendo sì che l’obbligo ricada e sia assolto dal titolare nel caso in cui sia in titolarità di più impianti di distribuzione carburanti.
Quanto alle sanzioni, non presenti nel D.Lgs 257/2016, si stabilisce che le Regioni, nel rispetto delle proprie competenze, le potranno prevedere nelle norme regionali di recepimento e di attuazione.

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Redazione InSic

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