PMI piccole e medie imprese

Legge PMI 2026: modifiche al D.lgs. 81/08 e novità su formazione e lavoro agile

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La legge annuale sulle PMILegge 11 marzo 2026, n. 34 dopo un lungo iter parlamentare è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2026.
Il provvedimento, in vigore dal 7 aprile 2026, tra le varie disposizioni pensate per le piccole e medie imprese, prevede anche modifiche al D.lgs. 81/08 in materia di Modelli di Organizzazione e Gestione, formazione e lavoro agile.

Cosa dice la nuova Legge annuale PMI 2026: le principali novità

La nuova legge introduce importanti aggiornamenti in materia di sicurezza sul lavoro e lavoro agile, con impatti diretti per le piccole e medie imprese (PMI) italiane. Analizziamo le principali novità della legge, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute in particolare negli artt. 10, 11 e 12.

Modelli di Organizzazione e Gestione semplificati per le PMI

L’articolo 10 della Legge Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG) nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole  – introduce una serie di novità che impattano direttamente sul D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il comma 1 dell’art. 10, alla lettera a), aggiungendo un comma 5-ter all’articolo 30 del Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL), dispone che – in applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza delle imprese di dimensioni minori – entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge l’INAIL:

  • elabori, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale;
  • supporti le stesse imprese nell’attuazione di tali modelli sul piano gestionale e applicativo.

La nuova legge prevede, quindi, una semplificazione aggiuntiva rispetto alle disposizioni in vigore, che definiscono, per le PMI, procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione – MOG (articolo 30, comma 5-bis, del d.lgs. n. 81/08).

Formazione SSL obbligatoria durante la Cassa Integrazione (CIG)

Il comma 1 dell’art. 10, alla lettera b), numero 1, aggiungendo la lettera b-bis all’articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 81/08, include i periodi di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale – relativi a riduzione o a sospensione dell’attività lavorativa – tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Come cambia l’addestramento specifico: la simulazione virtuale

Il comma 1 dell’art. 10, alla lettera b), numero 2, sostituisce il comma 5 dell’art. 37 del Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL).
Nel testo si prevede ora che l’addestramento specifico dei lavoratori (ove previsto) possa essere effettuato anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. Resta fermo, come già previsto, che l’addestramento deve essere effettuato:

  • da persona esperta,
  • sul luogo di lavoro,

e che gli interventi di addestramento devono essere tracciati in un apposito registro, anche informatizzato.

Stop ai sussidi per chi non partecipa ai corsi di formazione

Il comma 2 dell’art. 10, integrando l’articolo 4, comma 40, della legge n. 92 del 2012, estende la decadenza dalla prestazione di sostegno del reddito – per il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario appunto di detta prestazione in costanza di rapporto di lavoro, qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo – anche ai casi in cui il corso di formazione riguardi la materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Di seguito il comma 40 aggiornato:

«Il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo».

Sicurezza e Lavoro agile: l’informativa annuale obbligatoria e le sanzioni

Anche l’articolo 11 della nuova legge, rubricato  Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile – introduce una serie di rilevanti novità:

  • Il comma 1, lettera a), dell’art. 11, inserendo il comma 7-bis nell’articolo 3 del D.lgs. 81/2008, dispone che per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
  • Il comma 1, lettera b), del medesimo art. 11, integrando l’articolo 55, comma 5, lettera c), del D.lgs. 81/2008, estende la sanzione prevista (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda) alla violazione dell’obbligo informativo introdotto con il suddetto comma 7-bis. La sanzione è posta con riferimento sia al datore di lavoro, sia al dirigente (eventualmente delegato).

Ampliamento delle attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica

L’articolo 12 della nuova legge prevede che all’allegato VII del Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL), dopo la voce: «Ponti mobili  sviluppabili  su  carro  ad  azionamento motorizzato – Verifica annuale» venga inserita la seguente: «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori  strada  per operazioni in frutteto – Verifica triennale».
La normativa vigente (di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 81/2008) prevede infatti che il datore di lavoro sottoponga determinate attrezzature di lavoro a verifiche periodiche (annuali, biennali o triennali) volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L’elenco di tali attrezzature è contenuto nell’allegato VII del D.lgs. n. 81.

Esonero dall’obbligo assicurativo per carrelli elevatori e altri veicoli

Nell’ambito delle semplificazioni introdotte dalla Legge n. 34/2026, l’articolo 9 dispone l’esonero dall’obbligo assicurativo:

  • per i carrelli elevatori, quando operino all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi;
  • per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali (coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi – diversa dall’assicurazione obbligatoria).
  • per le macchine agricole prive dell’immatricolazione o dell’idoneità tecnica alla circolazione, che operino esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

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