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Smart working: misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore

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L’approccio innovativo dello smart working, basato sulla flessibilità, permette di conciliare le esigenze del lavoratore con quelle dell’impresa. Il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare l’attività nel rispetto dei principi ergonomici e garantendo la tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti.

In caso di svolgimento dell’attività lavorativa in smart working, l’obbligo di valutazione del rischio, a carico del datore di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 (TUSL) e tutti gli obblighi conseguenti per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, non vengono meno.

Quali obblighi ha il datore di lavoro nei confronti di un lavoratore in smart working?

Il TUSL non prevede misure specifiche di protezione dei lavoratori in smart working, ciononostante l’art. 22 della Legge 81/2017 stabilisce che “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.

Obblighi del lavoratore

Lo stesso articolo di legge (l’art. 22 della Legge 81/2017) sancisce anche che: “Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”.

L’obbligo di collaborazione del lavoratore è previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08.

Nel caso dello smart working, tale atteggiamento collaborativo è di fondamentale importanza, visto che per il datore di lavoro è di fatto impossibile verificare i requisiti di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui il lavoratore svolge la sua attività (si pensi al domicilio del lavoratore).

La possibilità di svolgere l’attività in più posti di lavoro è comunque vincolata al fatto che tali luoghi debbano essere preventivamente concordati con il datore di lavoro.

Obblighi di sicurezza

Per quanto riguarda l’informazione e la formazione del lavoratore, il datore di lavoro non dovrebbe limitarsi all’informativa dei rischi, ma istruire il lavoratore ad allestire la propria postazione di lavoro, nel rispetto dei principi ergonomici.

Gli ambiti della formazione dovranno pertanto riguardare necessariamente la valutazione dele condizioni ambientali (illuminazione, rumore, microclima) e di sicurezza (disponibilità di estintori e vie di fuga, ecc.).

Inoltre i lavoratori dovranno essere formati con indicazioni pratiche sulle modalità di organizzare e gestire le necessità di disconnessione al termine del periodo di lavoro.

Prevenzione infortuni nello smart working

La Direttiva numero 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le “Linee guida in maniera di materia di promozione della Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, evidenzia il contenuto minimo dell’informativa che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore e ribadisce la necessità che il datore di lavoro somministri un’adeguata formazione periodica, in merito ai requisiti di salute e sicurezza, qualora essa non sia ricompresa in quella prevista dal D.Lgs. 81/2008.

Secondo tali linee guida, il datore di lavoro, nel caso in cui fornisca strumenti o dispositivi informatici/telematici, deve assicurarsi che questi siano conformi agli standard tecnici e al Titolo III del D.Lgs. 81/2008.

In caso di apparecchiature elettriche o elettroniche, egli deve prediligere quelle a “doppio isolamento”, ovvero quelle costruite in maniera tale da evitare che un eventuale guasto possa causare il contatto con tensioni pericolose da parte dell’utilizzatore. Nel caso in cui le attrezzature di lavoro vengono messe a disposizione da parte del datore di lavoro, quest’ultimo, oltre a fornire la necessaria informazione e formazione e lavoratori, deve curarne la periodica manutenzione.

I contenuti minimi dell’informativa

Secondo le “Linee guida in maniera di materia di promozione della Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, a titolo esemplificativo, i principali punti da considerare nell’informativa, a cura del datore di lavoro, per prestazioni di lavoro svolte in ambienti indoor sono i seguenti:

  • indicazioni circa la sicurezza antincendio (principi generali sull’incendio e utilizzo dei mezzi di estinzione, comportamento in caso di incendio, atmosfere esplosive, ecc.);
  • indicazioni sui requisiti igienici minimi dei locali (microclima, temperatura ed umidità dei locali, elementi di qualità dell’aria con riferimento al ricambio d’aria e alla presenza di eventuali sorgenti di emissioni, impianti termici e di condizionamento, ecc.);
  • efficienza ed integrità di strumenti/dispositivi e attrezzature/apparecchiature prima dell’uso;
  • utilizzo delle attrezzature di lavoro/apparecchiature (istruzioni d’uso);
  • comportamento da tenere in caso di funzionamenti anomali e/o guasti delle attrezzature/apparecchiature utilizzate proprie e/o ricevute;
  • requisiti minimi su impianti di alimentazione elettrica;
  • indicazioni sul corretto utilizzo dell’impianto elettrico, (buono stato dei cavi elettrici di collegamento e loro posizionamento utilizzo prese, sovraccarico, prevenzione incendi, ecc.);
  • caratteristiche minime relative alla ergonomia della postazione dotata di videoterminale;
  • caratteristiche minime relative alla ergonomia nell’utilizzo di computer portatili, tablet, ecc..

Nel caso in cui la prestazione di lavoro si svolga in ambienti outdoor l’informativa deve comprendere anche i seguenti contenuti minimi:

  • indicazioni sulla pericolosità dell’esposizione diretta alla radiazione solare.
  • indicazioni sulla pericolosità dell’esposizione prolungata a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli (caldo o freddo intensi, elevata umidità).
  • limitazioni e eventuali accorgimenti da adottare ove sia necessario svolgere attività in luoghi isolati o in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso.
  • pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di animali o che non siano adeguatamente manutenute con riferimento alla vegetazione al degrado ambientale, alla presenza di rifiuti, ecc.
  • pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree con presenza di sostanze combustibili o infiammabili e sorgenti di ignizione.
  • pericoli connessi allo svolgimento di attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile.

Responsabilità del datore di lavoro: DVR e smart working

Il documento di valutazione del rischio (DVR) deve essere aggiornato periodicamente (almeno una volta l’anno) e ogni volta ogni qualvolta vi siano cambiamenti organizzativi che possono incidere sulla salute e sulla sicurezza del Lavoratore, come ad esempio nel caso in cui le attrezzature e gli strumenti tecnologici siano aggiornati.

Ai fini della valutazione del rischio per l’eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria, rileva la durata quotidiana/settimanale del lavoro, il tipo di attività svolta e le caratteristiche delle attrezzature utilizzate, considerato che nello smart working l’uso di piccoli dispositivi portatili come laptop, tablet e smartphone, può esaltare gli effetti negativi sui sistemi oculo-visivo e muscolo-scheletrico.

Organizzazione del lavoro in modalità smart

Dalla normativa vigente dalla letteratura scientifica emerge l’obbligo datoriale di organizzare il lavoro nella postazione scelta dal lavoratore nel rispetto dei principi ergonomici e con le migliori tutele possibili per i lavoratori smart working.

Per questo motivo è indispensabile indicare con precisione i siti e gli ambienti in cui il lavoro agile può essere svolto con continuità, quelli dove esso è vietato e quelli dove è possibile seppure per brevi periodi (ad esempio, mezzi di trasporto).

Dovrà inoltre essere prevista una quota del monte orario da trascorrere all’interno dell’azienda per favorire il contatto con i colleghi di lavoro e il management, attraverso riunioni e incontri anche informali.

Per evitare gli effetti dello stress lavoro correlato determinati dal possibile eccessivo carico di lavoro o da fenomeni di dipendenza patologica dal lavoro come il workaholism, il datore di lavoro dovrà valutare con attenzione gli strumenti incentivanti da mettere in campo e rendere effettivo il diritto alla disconnessione, così come indicato dall’articolo 19 della legge 81/2017.

Le misure di prevenzione e protezione dai rischi

Ecco le principali misure di prevenzione e protezione che il datore di lavoro può adottare per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in smart working:

  • Informativa specifica almeno annuale per il lavoratore e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  • Adeguata formazione del lavoratore.
  • Organizzazione del Lavoro secondo principio ergonomici con aumento delle pause durante l’attività lavorativa.
  • Fornitura di attrezzature con caratteristiche ergonomiche, manutenzione e controllo.
  • Diritto alla disconnessione al termine della giornata lavorativa.
  • Incontri informali o formali in presenza con il team e il leader almeno una volta alla settimana.
  • Supporto aziendale a distanza in caso di difficoltà nella gestione del software o nella esecuzione di compiti lavorativi.
  • Supporto da parte dello psicologo del lavoro e/o del medico competente in caso di necessità.
  • Sorveglianza sanitaria obbligatoria (controllo sanitario con visita medica da parte del medico competente).
  • Programmi di promozione della salute (es. fumo di sigaretta, alcol, attività fisica, tecniche di rilassamento, ginnastica posturale, alimentazione).

Sicurezza e smart working in pratica

  1. Qual è il contenuto minimo dell’informativa che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore in smart working?

    I contenuti minimi dell’informativa sono indicati, in via esemplificativa, all’interno delle Linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, sia per prestazioni di lavoro svolte in ambienti indoor che outdoor.

  2. Con quale frequenza il DL deve consegnare l’informativa scritta al lavoratore?

    Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta che riporta i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specifica attività lavorativa.

  3. Qual è la normativa per lo smart working?

    La norma di riferimento è la Legge 22 maggio 2017, n. 81, modificata dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. Decreto Semplificazioni), secondo la quale il lavoro agile, o smart working, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti.

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