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Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS): la nomina

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Il RLS è la figura istituzionale di rappresentanza dei lavoratori alla quale sono riconosciuti diritti di formazione, informazione e consultazione nell’ambito dei processi decisionali aziendali nel campo della prevenzione e protezione sul lavoro.

In questo articolo esaminiamo la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: da chi e quando viene nominato in azienda?

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce, all’art. 47, che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il diritto di ricevere, a cura e spese del datore di lavoro, la formazione necessaria (art. 37, comma 10 e 11) ad interagire con questi, rappresentando i lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.

Rappresentante lavoratori sicurezza: nomina

Il Rappresentante per la sicurezza viene, di norma, eletto dai lavoratori.

Il D.Lgs. 81/08 prevede che:
Nelle aziende (o unità produttive) fino a 15 dipendenti, il RLS può essere eletto al loro interno oppure, ove i lavoratori non provvedano, può essere individuato per più aziende su base territoriale (RLST) ovvero di comparto produttivo (art. 49).

Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A o R.S.U.).
Se queste sono assenti, il Rappresentante per la sicurezza viene eletto all’interno dei lavoratori (art. 47, comma 4).

Chi può essere nominato RLS?

L’interpello n. 20/2014 del 06/10/2014 – Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori, era intervenuto a chiarire che “l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70”.
Successivamente con le precisazioni del 31/12/2014, la Commissione Interpelli è ulteriormente intervenuta nella questione, per precisare che “la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento, che attualmente trova attuazione in numerosi accordi interconfederali nazionali che regolano la rappresentanza ai sensi del D.Lgs. 81/2008”.
Con riferimento dunque alle diverse forme della rappresentanza sindacale indicate dalla Commissione, l’interpello si conclude indicando che come espressamente previsto dall‘art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 Testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, “l’eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell’azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette”.

Quando viene nominato l’RLS?

L’elezione dei RLS, salvo diversa previsione dei CCNL, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, individuata, secondo la disposizione dell’art. 47, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 nella Giornata mondiale per la sicurezza e salute sul lavoro  il 28 aprile.

La comunicazione all’INAIL

Come si comunica la nomina di uno o più RLS all’INAIL?

Il datore di lavoro o il dirigente devono comunicare all’INAIL, per via telematica, i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, in caso di nuova nomina o di designazione.
Il servizio “Dichiarazione RLS” consente alle aziende assicurate INAIL, ditte in possesso di Posizione assicurativa territoriale (Pat) ivi compresi i comuni e gli enti pubblici, di comunicare a INAIL i dati relativi ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) per ciascuna unità produttiva (Up) di una azienda. Consente inoltre di apportare successive modifiche ai dati già inviati.

RLS in società dove operano esclusivamente soci lavoratori

Vale la pena porre in evidenza la risposta all’interpello n. 16/2016 del 25/10/2016 in merito al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.
La Commissione Interpelli, rispondendo ad un preciso quesito e senza entrare nel merito delle competenze attribuite dalla legge alla contrattazione collettiva, essendo i soci lavoratori equiparati a lavoratori, ha ribadito anche che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4” del medesimo articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.

Per saperne di più

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