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Smaltimento RAEE: una direttiva per ridurre l’impatto sulla salute

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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 24 luglio, la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio CE n.2012/19/UE , del 04/07/2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

L’atto stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile.

La direttiva prevede un periodo transitorio per la sua applicazione: essa esplicherà i suoi effetti:
a) dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 (periodo transitorio), alle condizioni di cui al paragrafo 3, alle AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I. L’allegato II contiene un elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I;
b) dal 15 agosto 2018, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, a tutte le AEE. Tutte le AEE sono classificate nelle categorie dell’allegato III. L’allegato IV contiene un elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato III (ambito di applicazione aperto).

Inoltre, la direttiva si applica ferme restando le disposizioni del regolamento REACH n. 1907/2006, mentre, all’articolo 2 comma 3 vengono identificate tutte le AEE escluse dalla sua applicazione, ovvero
-apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;
-apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra -apparecchiatura, che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
-lampade a incandescenza.
-apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
-utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
-impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti;
-mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
-macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
-apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese;
-dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.
Nell’articolo 4 viene indicato che gli Stati membri devono incoraggiare la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché favorire misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali.

Negli articoli 5 e 6 viene inoltre richiesto che gli Stati membri adottino le misure adeguate a ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE sotto forma di rifiuti urbani misti, ed assicurino il trattamento corretto di tutti i RAEE raccolti, in particolare e in via prioritaria per le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici.

All’articolo 7 si indicano poi i tassi minimi di raccolta fissati dalla Comunità nei prossimi anni. Dal 2016 il tasso deve essere pari al 45 % calcolato sulla base del peso totale di RAEE raccolti in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in detto Stato membro nei tre anni precedenti.
Il volume di RAEE raccolti dovrebbe comunque aumentare gradualmente nel periodo dal 2016 al 2019, fino al raggiungimento del tasso di raccolta del 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nel 2019. Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l’anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso volume di peso di RAEE quale raccolto in media nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto.

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Redazione InSic

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