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Responsabile tecnico e requisiti: chiarimenti nella Circolare n.59/2018

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Con Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 vengono chiariti alcuni punti relativi alla Delibera n.6/2017 del Comitato nazionale Gestori che regola i requisiti del responsabile tecnico individuati, per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, nell’allegato “A”.

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Responsabile tecnico e affiancamento
Le prime precisazioni riguardano l’articolo 1 e la figura del Responsabile che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5): egli risulta idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe dì appartenenza della categoria 5, specifica la Circolare 59/2018.
Quanto all’affiancamento del Responsabile (previsto al comma 2 lett d della Delibera 6/2017), il computo dell’esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell’inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva. La Circolare n.59/2017 puntualizza che non è possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa; la comunicazione va inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale o provinciale, allegando, per ogni comunicazione, ricevuta del versamento del diritto di segreteria di importo pari a quello previsto per le variazioni dell’iscrizione all’Albo.
Inoltre, l’esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell’impresa (indipendentemente dalla classe d’iscrizione nella quale l’impresa stessa è iscritta). In caso poi di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, la Circolare n.59/2018 ricorda che l’impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all’allegato “B” alla delibera n.6/2017.

Verifiche d’idoneità
Ulteriori precisazioni nella Circolare n.59/2018 riguardano l’art. 2 e le verifiche di idoneità del responsabile tecnico: “il divieto di sostenere la verifica per il medesimo modulo specialistico prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo, non si applica ai candidati che non si presentano alla prova”, chiarisce la Circolare.
Il responsabile tecnico di cui all’art. 3, comma 1 della delibera(delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della Deliberazione 6/2017, ovvero al 16 ottobre) viene dispensato dall’obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l’attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d’iscrizione.

Dispense dalle verifiche di idoneità
Sul fronte delle “Dispense” dalle verifiche d’idoneità, la Circolare puntualizza che il legale rappresentante dell’impresa che ricopre contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico viene dispensato dalle verifiche di idoneità dopo aver maturato i venti anni di esperienza nello stesso settore di attività (vedi sopra l’elenco di attività) e tale dispensa permane anche nei casi di eventuali successive interruzioni dell’attività o dell’incarico di responsabile tecnico. Interruzioni intermedie sono consentite per entrambi i ruoli (responsabile e legale rappresentante). La richiesta di dispensa va inviata alla Sezione regionale compilando il modello di domanda (allegato “A”)e dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’allegato “B” (nell’allegato C l’attestazione della dispensa).

Riferimenti normativi:
Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018
Applicazione disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, riguardante i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014.

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Redazione InSic

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