Pagamento borse in plastica: i chiarimenti del Ministero Ambiente

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Sul sito del Ministero dell’Ambiente è stata pubblicata una nota in cui si forniscono chiarimenti sulla nuova disciplina delle borse in plastica, introdotta con DL 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno) in attuazione degli obblighi contenuti nella direttiva 2015/720/UE in materia di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica.
Il DL91/2017, convertito in L.n.123/2017 ha accolto un emendamento che riproduceva alla lettera il contenuto normativo di uno schema di decreto legislativo adottato dal Governo nel novembre 2016 (frutto di una precedente legge delega i cui termini sono ormai scaduti), redatto per l’adozione della Direttiva a seguito dell’apertura della procedura di infrazione.

Cosa si intende per busta in plastica
Nella nota si chiarisce che la direttiva da adottare indica come “borse di plastica in materiale leggero” le borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron, per le quali valgono gli obiettivi di riduzione europei attraverso divieti alla commercializzazione o altre misure restrittive (imposte al consumo) o obiettivi annuali di riduzione del consumo pro-capite ovvero attraverso il “pricing” e cioè il divieto di fornitura delle medesime buste di plastica a titolo gratuito.

Il Pricing delle buste in plastica e l’utilizzo di borse per asporto alternative
Quanto al discusso obbligo di pagamento, la Nota torna sull’argomento richiamando il Testo unico ambientale che era già stato sancito all’art. 226 bis, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 per borse di plastica biodegradabili e compostabili e per le borse di plastica riutilizzabili, aggiungendo che “il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite” (comma 5).
Quanto all’eventualità che il consumatore porti dall’esterno borse per asporto di prodotti sfusi, in sostituzione delle borse ultraleggere fornite esclusivamente a pagamento, il Ministero ricorda che la nuova disciplina si applica esclusivamente alle borse di plastica come definite dal nuovo art. 218, comma 1, lett. dd-ter): le borse di plastica sono “borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti”. Tuttavia all’art. 226-ter del D.Lgs. n. 152/2006 si stabilisce che “nell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti(UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare”.
Quindi, secondo il ministero Ambiente, la competenza a valutarne la legittimità e la conformità alle normative igienico-alimentari dell’utilizzo di altre buste spetta al Ministero della Salute, orientato a consentire l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso della clientela, che però rispondano ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Tali sacchetti dovranno risultare non utilizzati in precedenza e rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica e verificare, stante la responsabilità di garantire l’igiene e la sicurezza delle attrezzature presenti nell’esercizio e degli alimenti venduti alla clientela.

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Redazione InSic

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