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Il decreto 116/2022: le novità del pacchetto economia circolare per la tutela ambientale

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Il Ministero della transizione ecologica ha realizzato un Decreto correttivo al decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, il Decreto che faceva parte del Pacchetto Economia circolare e modificava il D.Lgs. n.152/2006, Testo Unico dell’Ambiente in materia di rifiuti,  imballaggi e rifiuti di imballaggio in attuazione delle direttive europee (Dir.2008/98/CE relativa ai rifiuti e Dir. 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

Il 27 settembre 2022 il decreto è stato trasmesso alla Commissione Europea per la procedura di notifica (prevista dalla Direttiva UE 2015/1535): entro 90 giorni gli stakeholder europei potranno presentare eventuali osservazioni al testo del provvedimento disponibile in bozza.

Obiettivi del D.Lgs n. 116 del 3 settembre 2020

Con il D.Lgs n. 116 del 3 settembre 2020, è stata data attuazione alla modifica intervenuta a livello europeo in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio: il legislatore ha perseguito tre obiettivi.

  • Il primo è connesso alla riduzione della produzione di rifiuti, degli impatti negativi della produzione e della gestione degli stessi;
  • il secondo concerne gli impatti complessivi dell’uso delle risorse, ed è collegato al tema del Life Cycle Assessment;
  • il terzo, infine, è volto a migliorare l’efficacia e l’efficienza nella gestione delle risorse, elementi fondamentali per il passaggio ad un’economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione.

D.Lgs. n.116/2020 – Le modifiche al Codice Ambiente

Tra le numerose modifiche del D.Lgs n. 116 del 3 settembre 2020 al D.Lgs. n.152/2006 (oggetto di nuova correzione) segnaliamo:

  • le definizioni:
    • nuove definizioni (rifiuto non pericoloso, rifiuti urbani, rifiuti alimentari, recupero di materia, riempimento; compostaggio);
    • sostituzione delle definizioni di rifiuti urbani; gestione dei rifiuti; compost;
    • stravolgimento del concetto di deposito temporaneo, la cui disciplina sostanziale è stata espunta dall’apparato definitorio, ed inserita all’interno del nuovo articolo 185-bis, che elenca analiticamente le condizioni che devono sussistere affinché si possa parlare del “raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento”, che viene effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta.
  • la responsabilità estesa del produttore, i cui regimi saranno istituiti con futuri decreti che dovranno prevedere “misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti”;
  • i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore, cui dovranno essere sottoposti i regimi, di cui al punto precedente;
  • la prevenzione della produzione di rifiuti (disciplina in relazione alla quale verrà adottato il “programma nazionale di prevenzione dei rifiuti”, che fisserà “idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite”;
  • la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti (ogni autorità competente, entro le proprie competenze, dovrà adottare le modalità autorizzative semplificate e le misure necessarie per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, “in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture”);
  • il servizio di gestione integrata dei rifiuti;
  • la gestione degli imballaggi, attraverso un puntuale restyling della disciplina contenuta nel D.Lgs n. 152/06 (in relazione all’ambito di applicazione, all’apparato definitorio, ai criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio, al sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi, agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e a quelli della P.A., ai sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio, alla disciplina del CONAI);
  • il puntellamento della disciplina sulla gestione dei rifiuti (catasto dei rifiuti, registri di carico e scarico e formulari), cui si aggiunge la nuova disciplina sul trasporto intermodale.

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Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi
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Prof. Ing. Francesco LOMBARDI
Professore Associato di Ingegneria Sanitaria Ambientale Università di Roma Tor Vergata; Docente di impianti trattamento rifiuti e gestione degli Impianti Sanitari Ambientali

Dott. Andrea PEGAZZANO
Esperto tutela ambientale, Autorità di Bacino del Fiume Po

Magistrato del Tribunale, esperto nelle tematiche trattate

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Antonio Mazzuca

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