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Le molteplici qualificazioni giuridiche di un deposito di rifiuti

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Per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto di specifiche condizioni: in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come “deposito preliminare”, “messa in riserva”, “abbandono” o “discarica abusiva”.
Sono le conclusioni della sentenza della Cassazione Penale, sentenza n. 15771 del 9 aprile 2018.
Il commento è a cura di A.Quaranta (Environmental Risk and crisis manager).
Sulla Banca Dati Sicuromnia anche il testo completo della sentenza commentata.
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Il Caso
Un signore era stato condannato per aver effettuato attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di vario genere in mancanza dell’autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa.
In particolare, la Corte d’Appello, nel disattendere il gravame dell’imputato, ha escluso che la condotta da questi posta in essere potesse essere qualificata come deposito temporaneo di rifiuti, escludendo il carattere temporaneo del deposito.

Secondo la Cassazione
La Cassazione ha innanzitutto evidenziato come le condotte descritte dall’art. 6, comma 1, lett. d), d.l. n. 172 del 2008 (la norma contestata) non sono fra loro alternative, non essendo descritte nel senso che la commissione di una escluda la verificazione o la ipotizzabilità dell’altra: di conseguenza, “è ben possibile che alcune o tutte di esse, in concreto, concorrano, posto che esse non sono tra loro ontologicamente incompatibili, essendo, anzi, tra loro logicamente concatenate, cosicché la contestazione che le contempli tutte non risulta né illogica né indeterminata”.
Quindi, ha evidenziato come l’accumulo dei rifiuti in un fondo di cui l’imputato è usufruttuario non può essere qualificato come deposito temporaneo, possibile solamente nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi: per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006.
Di conseguenza, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo ma deve essere qualificato, a seconda dei casi:
– come “deposito preliminare” (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un’operazione di smaltimento);
– come “messa in riserva” (se il materiale è in attesa di un’operazione di recupero);
– come “abbandono” (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o
– come “discarica abusiva” (nell’ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi).

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Redazione InSic

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