Conformità acustica delle macchine, indicazioni agli organi di certificazione

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Sulla Gazzetta ufficiale n.110 del 13/5/2013 è stato pubblicato il Decreto del ministero Ambiente del 26 aprile 2013 che riporta la “Definizione delle procedure e dei requisiti per l’autorizzazione degli Organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformità ex art. 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 262 del 2002 di attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”.

Come si svolge l’accreditamento

Il decreto disciplina procedure e requisiti previsti ai fini dell’autorizzazione degli organismi di certificazione, relativamente alla emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
L’accreditamento si svolge ai sensi della direttiva 2000/14/CE e viene rilasciato dall’organismo nazionale italiano di accreditamento che valuta l’idoneità degli organismi di certificazione che ne fanno domanda in merito alla conformità, ai sensi dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 anche con specifico riferimento alle capacità tecniche (l’articolo 3 identifica la procedura di accreditamento).

L’autorizzazione e le procedure di notifica

La procedura di autorizzazione è disciplinata nell’articolo 4, indicando gli atti da presentare da parte degli organismi di certificazione: il decreto di autorizzazione viene redatto dal ministero dell’ambiente e inviato al decreto per lo sviluppo economico, ed è rinnovabile alla data di scadenza dell’autorizzazione. Il Ministero dello sviluppo economico notificherà poi gli organismi di certificazione, assegnando loro un numero di identificazione, alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

Sanzioni e scadenze

I provvedimenti sanzionatori sono previsti all’articolo 6. Si va dalla sospensione dell’autorizzazione qualora l’organismo di certificazione non svolga efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti, o la revoca dell’autorizzazione qualora si accertino gravi e reiterate irregolarità, sempre relativamente alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262
Il decreto ricorda poi (art. 7) che a decorrere dal 31 dicembre 2013 decade l’autorizzazione per tutti gli organismi di certificazione che non abbiano ottenuto l’accreditamento; gli oneri per il rilascio dell’autorizzazione e della notifica ed i successivi rinnovi sono a carico dell’organismo di certificazione.

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Redazione InSic

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